L’APPLICAZIONE DEL CONTRATTO NAZIONALE
Di Arturo Bianco
In modo “prevalente” occorre giudicare che “a decorrere dal 2010 il contenimento della crescita del salario accessorio è considerato distintamente per il personale dirigente e per il personale non dirigente” e di conseguenza “lo spostamento di risorse da una categoria di personale all’altra consentito grazie alla verifica a livello complessivo dei vincoli di contenimento previsti dall’articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 si ritiene non praticabile. La Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico” richiama le proprie circolari 12/2011 e 25/2012, nonché il parere 63898/2015. Per cui, viene giudicata in controtendenza e, dobbiamo aggiungere, non applicabile la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Puglia n. 27/2019, per la quale il calcolo del tetto del fondo deve “intendersi riferito al complesso del personale”.
Nel parere viene inoltre aggiunto che “non appare percorribile intervenire sulle risorse accessorie di un’altra categoria o compensare riduzioni di personale di categorie con importi di salario accessorio non differenziati anche in considerazione dei problemi applicativi connessi con il recupero del personale temporaneamente ridotto”. Queste indicazioni si applicano anche al tetto del salario accessorio dettato dall’articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 “in considerazione degli effetti distorsivi che si determinerebbero spostando risorse dall’una all’altra categoria di personale, con il solo vincolo del rispetto del limite finanziario imposto dalla norma, considerato nel suo complesso”.
Ed infine “per il segretario comunale o per gli incaricati di posizione organizzativa, il cui accessorio grava sul bilancio, eventuali risparmi costituiscono, al contrario, economie di bilancio che non possono essere riutilizzate”.
I RISPARMI DEL FONDO PER LO STRAORDINARIO
I risparmi del fondo per il lavoro straordinario vanno utilizzati come incremento del fondo per il salario accessorio del personale dell’anno successivo, dobbiamo aggiungere che tale incremento deve essere inserito nella parte variabile. Viene evidenziato che siamo dinanzi ad un vincolo e che tali risorse “sono da considerarsi come un trasferimento temporale di risorse legittimamente a disposizione degli enti”.
Circa l’inserimento o meno nel tetto del fondo il parere va nella direzione positiva, che modifica quanto detto negli anni passati dalla stessa Ragioneria Generale dello Stato, richiamando “quanto più volte indicato dalla Corte dei Conti circa la circostanza che tali risorse rientrano nel limite previsto dall’articolo 23, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017”.
GLI INCREMENTI DELLE INDENNITA’ PER L’AUMENTO DELLO STIPENDIO
Gli incrementi del trattamento economico fondamentale non consentono di disporre aumenti del fondo per il salario accessorio per corrispondere gli incrementi che si determinano sulle indennità per il personale. Il parere richiama le circolari della stessa RGS n. 12/2011 e 25/2012.
In primo luogo, viene ricordato che per l’articolo 65, comma 1, del CCNL 21.5.2018 ha disposto, in coerenza con le precedenti disposizioni contrattuali, che gli aumenti del trattamento economico fondamentale “hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare”, quindi per lo straordinario, il turno, il trattamento economico per le attività aggiuntive svolte in giornata festiva.
Sulle conseguenze che si determinano, viene infine aggiunto che “l’articolo 67, comma 2, CCNL 21.5.2018 in relazione agli incrementi automatici richiamati, non prevede alcun incremento della retribuzione accessoria complessivamente considerata”.
L’INCREMENTO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA
L’aumento di 83,20 euro per ogni dipendente in servizio al 31.12.2015 deve essere effettuato dalle province e non dalle regioni presso le quali tali dipendenti sono stati trasferiti successivamente.
La norma contrattuale prevede questo incremento, che peraltro va in deroga al tetto del fondo, sulla base del personale in servizio al 31.12.2015. Sulla base di questa scelta contrattuale si deve ritenere, ci dice la RGS, “che tale incremento spetti alle province dove tale personale era in servizio a quella data e non alle regioni, dove tale personale è stato successivamente trasferito”. Si ricorda che è necessario applicare il principio di neutralità finanziaria individuato dal CCNL”.
Ricordiamo che, per l’Aran, questi aumenti vanno calcolati e corrisposti in misure piena anche per i dipendenti in part time e per quelli a tempo determinato.
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