LE CAPACITA’ ASSUNZIONALI DEI COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI
Quali sono le capacità assunzioni dei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti?
LE CAPACITA’ ASSUNZIONALI DEGLI ENTI NON SOGGETTI AL PATTO
Quali sono le capacità assunzionali degli enti che non erano soggetti al patto di stabilità?
LA COSTITUZIONE DEL FONDO ED IL CCNL 2016/2018
Le nuove regole per la costituzione del fondo per le risorse decentrate di cui all’articolo 67 della intesa per il CCNL delle funzioni locali per il triennio 2016/2018 si applicano già dall’anno in corso?
Per esplicita previsione contenuta nell’articolo 67 della ipotesi di CCNL per le funzioni locali per il triennio 2016/2018 le nuove regole per la costituzione del fondo per le risorse decentrate si applicano a decorrere dallo 1 gennaio 2018, per cui il fondo dell’anno in corso deve essere determinato sulla base di tali disposizioni o, ove costituito in precedenza, deve essere rivisitato.
LE RISORSE PER LA INCENTIVAZIONE DELLE FUNZIONI TECNICHE
Le risorse destinate, ai sensi delle previsioni di cui all’articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016 alla incentivazione delle funzioni tecniche, entrano nel tetto del fondo?
Sulla inclusione o meno nel fondo e nel suo tetto delle risorse destinate, ai sensi delle previsioni di cui all’articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016 alla incentivazione delle funzioni tecniche, così come sulla loro inclusione nella spesa per il personale e nel relativo tetto, si attendono i chiarimenti che saranno forniti dalla sezione autonomie della Corte dei Conti, cui la questione è stata rimessa della sezioni regionali di controllo della magistratura contabile della Puglia e della Lombardia.
IL TETTO DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE
Nella costituzione del fondo per le risorse decentrate del 2018 il comune deve rispettare il tetto del fondo del 2016 e deve tagliare lo stesso in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio tenendo conto di quello assumibile?
Sulla base delle regole dettate dal D.Lgs. n. 75/2017 a partire dallo scorso anno i singoli comuni e. più in generale tutte le PA, devono rispettare il tetto del fondo del 2016. Non è più previsto invece l’obbligo di tagliare il fondo in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio tenendo conto di quello assumibile. Si ricorda che questo vincolo si applica alle risorse destinate al salario accessorio dei dirigenti e dei dipendenti.
LA INCENTIVAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE
Le risorse destinate ex artt, 92 e 93 del D.Lgs. n. 163/2006 alla incentivazione del personale degli uffici tecnici per la realizzazione di opere pubbliche vanno nel tetto del fondo per la contrattazione decentrata?
Come chiarito dalle sezioni di controllo della Corte dei Conti le risorse ancora da erogare destinate ex artt, 92 e 93 del D.Lgs. n. 163/2006 alla incentivazione del personale degli uffici tecnici per la realizzazione di opere pubbliche non vanno nel tetto del fondo per la contrattazione decentrata.
LA INCENTIVAZIONE PER GLI APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI
Le incentivazioni delle funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016 vanno erogate in tutti gli appalti di forniture e servizi?
Le incentivazioni delle funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016 vanno erogate solamente negli appalti di forniture e servizi in cui l’ente ha individuato in una figura diversa dal RUP il direttore dell’esecuzione
IL FONDO, LA INCENTIVAZIONE DELLE FUNZIONI TECNICHE E LA SPESA DEL PERSONALE
Le risorse destinate alla remunerazione delle incentivazioni delle funzioni vanno nel fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa e nel suo tetto, nonché nella spesa del personale e nel suo tetto?
Si attendono le indicazioni della sezione autonomie della Corte dei Conti, cui la questione è stata rimessa dalla sezione di controllo dei giudici contabili della Puglia, la decisione se, dopo le novità apportate dalla legge di bilancio del 2018, le risorse destinate alla remunerazione delle incentivazioni delle funzioni ex articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016 vanno nel fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa e nel suo tetto, nonché nella spesa del personale e nel suo tetto.
IL CALCOLO DEL TETTO DI SPESA PER LE ASSUNZIONI FLESSIBILI
Il tetto di spesa per le assunzioni flessibili deve essere calcolato con riferimento al complesso delle spese sostenute nel 2009 a questo fine o in modo analitico per singola tipologia di assunzione flessibile?
La scelta se tetto di spesa per le assunzioni flessibili con riferimento al complesso delle spese sostenute nel 2009 a questo fine o in modo analitico per singola tipologia di assunzione flessibile è rimessa per le amministrazioni locali e regionali alla valutazione autonoma, per cui si può con una deliberazione che ha natura regolamentare stabilire di calcolare tale tetto in modo complessivo.
LE ASSUNZIONI FLESSIBILI DEGLI ASSISTENTI SOCIALI
Vi sono delle deroghe per il tetto alla spesa per le assunzioni flessibili degli assistenti sociali?
Sulla base delle previsioni dettate dalla legge di bilancio 2018, per le assunzioni flessibili degli assistenti sociali che devono essere utilizzati per lo svolgimento dei compiti attribuiti ai comuni in tema di lotta alla povertà, si può superare il tetto di spesa per le assunzioni flessibili del 2009 utilizzando fino ad 1/3 delle risorse trasferite per il finanziamento di queste attività.
LA SPESA PER LE ASSUNZIONI FLESSIBILI
Quale è il tetto di spesa per le assunzioni flessibili delle PA?
Le amministrazioni pubbliche non possono superare per le assunzioni flessibili il tetto del 50% di quanto sostenuto allo stesso titolo nell’anno 2009. I comuni che rispettano i tetti di spesa del personale possono effettuare assunzioni flessibili nel tetto del 100% della spesa sostenuta allo stesso titolo nel 2009. Gli enti di area vasta nel tetto del 25% di tale spesa.
LE CAPACITA’ ASSUNZIONALI DEI PROSSIMI ANNI
Quali sono le capacità assunzionali dei prossimi anni?
Allo stato attuale della normativa sono la sostituzione integrale del turn over nei comuni che non erano assoggettati al patto di stabilità, la utilizzazione del 100% dei risparmi nei comuni fino a 5.000 abitanti con un rapporto inferiore al 24% tra spesa del personale ed entrate correnti e, sulla base dell’articolo 3, comma 5, del DL n. 90/2014, il 100% dei risparmi delle cessazioni dell’anno precedente in tutti i comuni.
LE CAPACITA’ ASSUNZIONALI DEGLI ANNI PRECEDENTI
Le capacità assunzionali degli anni precedenti possono essere utilizzate in quale misura e senza limiti procedurali?
Le capacità assunzionali degli anni precedenti possono essere nella stessa misura prevista nell’anno in cui sono maturate. Per le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti della Sicilia e della Campania possono essere utilizzate solamente se l’ente le aveva previste nella programmazione del fabbisogno dell’anno in cui sono maturate.
LE CAPACITA’ ASSUNZIONALI PER I VIGILI
L’ente è obbligato ad utilizzare il 100% dei risparmi delle cessazioni dei vigili per effettuare nuove assunzioni di personale di questo profilo?
Le amministrazioni comunali possono utilizzare il 100% dei risparmi delle cessazioni dei vigili intervenute nel 2017 per finanziare nuove assunzioni della polizia locale, ma non sono obbligate a destinare questi risparmi a nuove assunzioni di personale di questo profilo. Se tali risparmi sono utilizzati per altre finalità occorre restare nel tetto previsto per le altre capacità assunzionali.
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