Il comune può dare corso alla assunzione di un dirigente nel corso del 2016?
La legge di stabilità del 2016 sicuramente inibisce le assunzioni a tempo indeterminato di dirigenti, visto che riserva espressamente le capacità assunzioni solamente al personale che non ha qualifica dirigenziale. Sulla possibilità di effettuare assunzioni a tempo determinato, ivi compreso il ricorso all’articolo 110 del DLgs n. 267/2000, vi sono dei dubbi nel caso in cui il posto fosse vacante alla data dello scorso 15 ottobre.
Quale è il tetto di spesa per le assunzioni di personale a tempo indeterminato nel 2016 da parte dei comuni?
Il tetto è fissato nel 25% della spesa del personale cessato nell’anno precedente. Per le assunzioni dei dipendenti in sovrannumero degli enti di area vasta si continuano ad applicare i tetti previsti dalla legge di stabilità 2015, cioè 80% della spesa dei cessati che negli enti in cui il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente è inferiore al 25% sale al 100%. Si deve chiarire se si può continuare a dare corso ad assunzioni a tempo indeterminato utilizzando i resti dei risparmi delle cessazioni del triennio precedente.
Il mancato rispetto nell’anno precedente del tetto fissato dal DL n. 66/2014 ai tempi di pagamento determina il divieti di effettuare assunzioni di qualunque tipo?
Sulla base delle previsioni di cui al DL n. 101/2013 le assunzioni cd obbligatorie devono essere disposte anche da parte delle amministrazioni che non hanno rispettato i vincoli dettati dal legislatore. Sulla base delle previsioni di cui al DL n. 78/2015 tale divieto non si applica alle assunzioni di personale in sovrannumero degli enti di area vasta.
E’ necessario che le capacità assunzionali degli anni precedenti fossero state previste nella programmazione del fabbisogno del personale dell’anno in cui esse sono maturate?
Fermo restando che ovviamente la utilizzazione di queste capacità assunzionali deve essere prevista nell’anno in cui la stessa viene realizzata, vi sono opinioni diverse nelle sezioni regionali di controllo della magistratura contabile sulla necessità della inclusione nella programmazione del fabbisogno dell’anno in cui essa è maturata. Una previsione esplicita in questo senso non è contenuta in alcuna disposizione di legge.
Quali sono le capacità assunzionali degli anni precedenti non utilizzate che i comuni possono destinare a nuove assunzioni a tempo indeterminato?
Le capacità assunzionali non utilizzate che i comuni possono destinare a nuove assunzioni a tempo indeterminato sono quelle del triennio precedente, quindi nel 2015 del triennio 2012/2014. Si ricorda che le capacità assunzionali sono costituite da una quota dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell’anno precedente, per cui nel 2015 si possono utilizzare i resti delle cessazioni del triennio 2011/2013. A partire dal 2016 tale triennio si modifica, per cui si “perdono” le capacità assunzionali del 2012, cioè i resti delle cessazioni del 2011.
I vigili titolari di posizione organizzativa hanno diritto alla erogazione della indennità di turno?
Il trattamento economico di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa ha carattere onnicomprensivo di ogni altra indennità, tranne le eccezioni previste espressamente dai contratti nazionali. La indennità di turno non è prevista tra tali eccezioni, per cui essa non può essere erogata, al pari ad esempio dello straordinario, ai titolari di posizione organizzativa.
L’orario di servizio, per potere dare corso alla erogazione della indennità di turno, deve essere svolto necessariamente per tutti i 7 giorni della settimana?
Non occorre che l’orario di servizio sia articolato per tutti i 7 giorni della settimana. E’ sufficiente che esso preveda almeno 5 giorni di impegno. L’Aran ricorda che comunque devono essere necessariamente incluse anche le giornate di festività infrasettimanali.
Quali sono le condizioni che consentono la erogazione della indennità di turno?
Occorre, in primo luogo, che l’orario di servizio sia articolato per almeno 10 ore nell’arco della giornata. Inoltre, lo stesso non deve essere interrotto, quindi deve essere continuativo. In terzo luogo, i dipendenti devono svolgere la loro attività con una assegnazione equilibrata nel corso del mese tra i vari turni
Anche le assunzioni di personale delle categorie protette nell’ambito delle quote d’obbligo devono essere riservate al personale in sovrannumero delle province?
La circolare dei Ministri della Semplificazione e della Pubblica Amministrazione e degli Affari Regionali n. 1/2015 ha chiarito che le assunzioni di personale delle categorie protette nell’ambito delle quote d’obbligo non devono essere riservate al personale in sovrannumero delle province e, quindi, possono essere effettuate con le procedure ordinarie.
I resti derivanti dalle capacità assunzionali del triennio 2012/2014 non utilizzate devono necessariamente finanziare assunzioni di dipendenti in sovrannumero degli enti di area vasta?
La circolare dei Ministri della Semplificazione e della Pubblica Amministrazione e degli Affari Regionali n. 1/2015 e la deliberazione della Seziona Autonomie della Corte dei Conti n. 26/2015 ci dicono che solamente le capacità assunzionali del 2015 e del 2016 vanno destinate alle assunzioni del personale in sovrannumero degli enti di area vasta. Per cui i resti derivanti dalle capacità assunzionali del triennio 2012/2014 non utilizzate possono essere destinati al finanziamento delle assunzioni con procedure ordinarie, a condizione che –dice la deliberazione della Seziona Autonomie della Corte dei Conti n. 28/2015- esse siano state programmate nel fabbisogno dell’anno di riferimento
Le amministrazioni possono dare corso ad assunzioni in mobilità volontaria riservate al personale in sovrannumero degli enti di area vasta?
Le amministrazioni pubbliche non possono dare corso ad assunzioni in mobilità volontaria, neppure se riservate al personale in sovrannumero degli enti di area vasta. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 2015 ha infatti stabilito che tali procedure si dovevano concludere entro lo scorso 15 ottobre
La indennità di specifiche responsabilità può essere erogata a tutti o alla gran parte dei dipendenti di categoria C che sono responsabili di procedimenti amministrativi?
Sulla base delle indicazioni dell’Aran la risposta è da considerare negativa, in quanto questa indennità deve essere erogata a pochi dipendenti che svolgono compiti aggiuntivi e/o di maggiore responsabilità, compiti che ovviamente devono comunque essere ascrivibili alla declaratoria della categoria. Lo svolgimento dell’incarico di responsabile del procedimento è, per un dipendente di categoria D nonché per un dipendente di categoria D, per questi ultimi con riferimento a quelli più semplici, da considerare come un compito assolutamente tipico ed ordinario, quindi non determina le condizioni minime per la erogazione della indennità.
I risparmi derivanti dal taglio del salario accessorio in caso di assenza per malattia per i primi 10 giorni rimangono nel fondo per la contrattazione decentrata?
Sulla base delle previsioni del DL n. 112/2008 ai dipendenti, nonché ai dirigenti ed ai segretari, devono essere tagliate tutte le forme di salario accessorio per i primi 10 giorni di assenza per malattia. Fanno eccezione li casi espressamente previsti dalla stessa disposizione. La norma citata espressamente stabilisce che queste risorse devono essere rese indisponibili per la contrattazione collettiva, quindi devono essere tolte dal fondo o, meglio, devono essere considerate spese e, quindi, non concorrono a formare i residui che affluiranno al fondo dell’anno successivo o saranno ripartiti nel corso dello stesso anno.
Si possono cumulare in capo allo stesso dipendente varie indennità disciplinate dal CCNL, quali ad esempio le specifiche responsabilità ed il turno?
La cumulabilità delle indennità in capo allo stesso dipendente si deve ritenere vietata quando per la stessa fattispecie viene prevista la erogazione di più di un compenso. Quindi, ad esempio, una prestazione non può essere per la stessa ragione contemporaneamente remunerata con le indennità di rischio e di disagio; queste indennità possono essere cumulate in presenza di ragioni diverse che ricorrono contemporaneamente, come ad esempio una prestazione rischiosa per l’utilizzo di materiali pericolosi e che è svolta in modo disagiato per l’orario di lavoro. Le indennità di specifiche responsabilità ed il turno toccano sfere diverse, per cui le si devono ritenere teoricamente cumulabili.
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