Il fondo del 2016 può superare la consistenza del fondo 2015 a seguito dell’inserimento nella parte stabile dei risparmi derivanti dalla RIA dei dipendente cessati?
Il fondo per le risorse decentrate del 2016, nel suo insieme, non può superare il tetto del fondo del 2015. In questo senso vanno le previsioni dettate dalla legge di stabilità. Per cui l’inserimento nella parte stabile dei risparmi derivanti dalla RIA dei dipendente cessati deve essere bilanciato da tagli che vengono disposti su altre parti del fondo, anche variabile, non esistendo uno specifico vincolo a che ognuna delle sue componenti non superi quella del 2015.
Quali resti delle capacità assunzionali degli anni precedenti i comuni possono utilizzare?
I comuni possono nel 2016 utilizzare i resti derivanti dalle capacità assunzionali non utilizzate nel triennio precedente, cioè 2013 (quindi il 40% dei risparmi delle cessazioni 2012); 2014 (quindi il 60% dei risparmi delle cessazioni del 2013, percentuale che per gli enti cd virtuosi sale allo 80%) e 2015 (quindi il 60% delle cessazioni del 2014, percentuale che per gli enti cd virtuosi sale al 100%). Le capacità assunzionali degli anni 2013 e 2014 possono essere utilizzate per assunzioni con procedure ordinarie (da chiarire se tale possibilità è subordinata all’inserimento nella programmazione delle assunzioni dell’anno), quelle del 2015 attualmente solo per le assunzioni del personale in sovrannumero degli enti di area vasta.
Quali sono le capacità assunzionali dei comuni nell’anno 2016?
Le capacità assunzionali dei comuni per l’anno 2016 sono fissate nel tetto del 25% della spesa del personale cessato nell’anno precedente; questo è anche il tetto per le nuove assunzioni degli anni 2017 e 2018. Le capacità assunzionali del 2016 sono aumentate fino al 100% della spesa dei cessati per l’assorbimento del personale in sovrannumero degli enti di area vasta. Per il 2016 i comuni con un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25% possono effettuare assunzioni di personale nel tetto del 100% della spesa del personale cessato.
Si può dare corso ad assunzioni di vigili a tempo indeterminato e/o a tempo determinato per un periodo superiore a 5 mesi nell’arco dell’anno solare?
I comuni siti nelle regioni in cui è stata accertata dal Dipartimento della Funzione Pubblica la assenza vigili provinciali in sovrannumero (agli inizi del mese di marzo tali regioni sono le seguenti sei Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Piemonte e Veneto) possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato (nel tetto delle capacità assunzionali fissate dalla legge di stabilità 2016) e determinato (nel tetto del 100% della spesa per le assunzioni flessibili del 2009).
La mancata comunicazione preventiva della nomina del legale priva il dipendente del diritto al rimborso delle spese legali per fatti relativi ad attività d’ufficio in caso di sentenza di proscioglimento definitiva?
In premessa si ricorda che la comunicazione preventiva del legale è prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 14 settembre 2000, cd code contrattuali. Essa serve in primo luogo a consentire all’ente di concordare la linea difensiva, in modo che non derivino conseguenze negative per l’amministrazione. Serve inoltre a definire l’ammontare degli oneri che l’ente può sostenere.
In via maggioritaria si ritiene che la mancata comunicazione preventiva del legale non determini come conseguenza il divieto di riconoscere tali oneri.
Il comune deve in ogni caso rimborsare le spese legali sostenuti dai propri dipendenti per fatti relativi ad attività d’ufficio in caso di sentenza di proscioglimento definitiva?
Il diritto al rimborso delle spese legali sostenute da un dipendente per fatti relativi ad attività d’ufficio in caso di sentenza di proscioglimento definitiva matura a condizione che non sussista un conflitto di interessi con l’ente stesso
In quale misura il comune deve sostenere gli oneri per le spese legali dei propri dipendenti per fatti relativi ad attività d’ufficio?
La misura deve essere determinata dall’ente e deve essere comunicata al legale fin dall’inizio. Si ritiene che la misura possa essere determinata attraverso il metodo utilizzato dai giudici per la quantificazione, quindi facendo riferimento ai parametri contenuti nel decreto del Ministero della Giustizia n. 55/2014.
Si ricorda che l’ente può assumere tali oneri solamente per un legale.
Possiamo non applicare il principio della rotazione ai dirigenti del nostro comune?
La possibilità di derogare al rispetto del principio della rotazione dei dirigenti e dei dipendenti impegnati nelle attività a più elevato rischio di corruzione è consentita nel caso in cui si dimostri che ciò è da considerare non praticabile in relazione alle dimensioni della dotazione organica dei dirigenti o, meglio, dei dirigenti in servizio. Si deve ricordare che tale deroga non si estende al personale e che occorre accompagnare questo provvedimento con l’adozione di ulteriori misure di prevenzione della corruzione.
Il comune vuole, sulla base delle previsioni del comma 221 della legge n. 208/2015, conferire al dirigente dell’avvocatura anche un altro incarico dirigenziale, segnatamente quello degli affari generali e servizi demografici. Lo può fare?
Il citato comma 221 della legge di stabilità 2016 consente ai comuni di assegnare altri incarichi ai dirigenti dell’avvocatura, incarichi che possono essere conferiti in deroga al vincolo della esclusività. Occorre ricordare che la stessa disposizione richiede alle amministrazioni una specifica motivazione: si deve dimostrare che la mancata utilizzazione di questa opportunità determina conseguenze non positive per la funzionalità dell’attività amministrativa. Si ricorda che la stessa disposizione consente di superare il vincolo della esclusività anche per i comandanti della polizia municipale.
Il comune aveva in servizio al 15 ottobre scorso 5 dirigenti, compresi quelli a tempo determinato. Possiamo assumere un sesto dirigente a tempo determinato?
La risposta, fermi restando i vincoli dettati alle assunzioni a tempo indeterminato, è subordinata alla applicabilità a regioni ed enti locali dei vincoli dettati dal comma 219 della legge di stabilità 2016. Sulla applicazione di tale disposizione a queste amministrazioni si attendono indicazioni interpretative da parte del dipartimento della funzione pubblica, stante la contraddittorietà delle disposizioni dettate dalla citata disposizione
Come effettuare il taglio del fondo per la diminuzione del personale in servizio?
Al momento non vi è una risposta certa, in quanto sulle modalità di taglio del fondo per la diminuzione del personale in servizio si sono contrapposte due tesi che sono state giudicate ambedue legittime dalla conferenza unificata, dai ministeri della funzione pubblica, affari regionali ed economia e finanze e da numerose sezioni regionali di controllo della corte dei conti. Inoltre si deve aggiungere che, a differenza delle previsioni dettate dal dl n. 78/2010, si deve tenere conto delle capacità assunzionali.
Se il fondo del 2016 supera quello del 2015 e se il numero dei dipendenti in servizio è diminuito si deve fare un taglio duplice al fondo per la contrattazione decentrata?
Le amministrazioni devono in ogni caso garantire che il fondo del 2016 non superi, complessivamente, cioè come somma della parte stabile e di quella variabile, il fondo del 2015. Dopo di che occorre operare il taglio dello stesso in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio, tenendo conto delle capacità assunzionali. Per cui nel caso specifico il taglio va operato 2 volte.
Nel tetto al fondo per le risorse decentrate devono essere previsti anche le indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative?
La risposta dipende dalla presenza o meno di dirigenti nell’ente. Nel caso di amministrazioni in cui vi sono i dirigenti il trattamento economico accessorio delle posizioni organizzative è alimentato dal fondo per la contrattazione decentrata, parte stabile. Per cui il tetto è dettato complessivamente per il fondo e non è necessario prevederne uno specifico.
Nel caso delle amministrazioni prive di dirigenti, la erogazione di queste risorse è alimentata direttamente dal bilancio. Per la deliberazione della sezione autonomie della corte dei conti n. 26/2014, che si è pronunciata sul dettato dell’articolo 9, comma 2 bis, del d.l. n. 78/2010, ciò determina come conseguenza la necessità di dettare lo stesso vincolo a queste risorse.
Il comune può dare corso ad effettuare assunzioni con procedure ordinarie, quali lo scorrimento di una graduatoria ancora valida?
La possibilità di tornare a dare corso ad assunzioni con procedure ordinarie è prevista una volta che nella regione siano stati collocati tutti i dipendenti degli enti di area vasta dichiarati in sovrannumero. Tale accertamento è effettuato tramite lo specifico portale da parte del Ministero della Funzione Pubblica
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