IL RIPOSO COMPENSATIVO
Può il dirigente, visto che il budget per il lavoro straordinario a sua disposizione è assai basso, imporre ai dipendenti lo svolgimento di prestazioni orarie aggiuntive dando corso al recupero compensativo?
Il recupero compensativo richiede il consenso del dipendente, per cui non può essere imposto in modo unilaterale da parte del dirigente. Esso deve essere realizzato in modalità tali che non si determinino conseguenze negative per lo svolgimento delle normali attività d’ufficio e dando applicazione alle previsioni dettate dalla contrattazione collettiva nazionale, essendo la materia preclusa alla contrattazione decentrata.
LA PRODUTTIVITA’
I compensi incentivanti la produttività possono remunerare prestazioni svolte oltre il normale orario di lavoro in sostituzione dei compensi per lo straordinario?
Sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. n. 66/2003, tutte le prestazioni svolte al di là delle 36 ore settimanali devono essere remunerate con il lavoro straordinario, anche nella forma del riposo compensativo e/o della banca delle ore. I compensi per la produttività devono remunerare prestazioni aggiuntive svolte non nella forma dell’aumento dell’impegno orario, ma del raggiungimento di specifici obiettivi.
L’ORARIO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE
I dipendenti titolari dell’incarico di responsabili di posizioni organizzative in un comune privo di dirigenti in cui esercitano i compiti dirigenziali devono prestare l’orario minimo di 36 ore settimanali?
Tutti i titolari di posizione organizzativa hanno l’obbligo di garantire la presenza per almeno 36 ore settimanali. Le norme contrattuali, nel ribadire tale vincolo, precisano che le prestazioni svolte in modo aggiuntivo non diano luogo ad una remunerazione quale lavoro straordinario. Questi vincoli si applicano sia negli enti con i dirigenti che in quelli privi di dirigenti.
Continua ad applicarsi il vincolo per cui le assunzioni dei vigili stagionali devono essere contenute entro il tetto dei 5 mesi nell’anno solare?
Questo vincolo continua a sussistere nelle regioni in cui vi sono ancora vigili provinciali in sovrannumero. Vedremo nelle prossime settimane a conclusione della fase di loro collocazione se e quanti resteranno in tale condizione. Attualmente il vincolo non si applica nelle 6 regioni in cui la Funzione Pubblica ha attestato che non vi sono più vigili in sovrannumero.
Il sindaco può procedere ad effettuare una assunzione a tempo determinato di dirigente ex articolo 110 D.Lgs. n. 267/2000 direttamente e sulla base del carattere fiduciario di tale rapporto?
La risposta è negativa sia per le procedure di assunzione che per il carattere di tale rapporto: le amministrazioni devono rendere nota la loro volontà di dare corso ad assunzioni di dirigenti e/o di responsabili a tempo determinato ex articolo 110 TUEL. Esse devono inoltre utilizzare, per mutuare l’espressione utilizzata dalla giurisprudenza amministrativa, procedure paraconcorsuali, tali da consentire la individuazione sulla base di criteri predeterminati e comparativi.
La spesa per le assunzioni dei dirigenti ex articolo 110 D.Lgs. n. 267/2000 deve essere compresa nel tetto di spesa per le assunzioni flessibili?
La risposta è che tutti gli oneri per le assunzioni dei dirigenti ex articolo 110 D.Lgs. n. 267/2000 devono essere compresa nel tetto di spesa per le assunzioni flessibili. Di recente la deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 14/2016 ha incluso in tale tetto anche quelle effettuate ai sensi del comma 1, dirigenti per posti vacanti in dotazione organica. Ricordiamo che in precedenza la stessa sezione aveva incluso le assunzioni di dirigenti e/o responsabili ex comma 2, cioè per posti extra dotazione organica, e quelle dei responsabili ex comma 1 dello stesso articolo.
Le amministrazioni possono dare corso a mobilità volontarie in entrata?
Sulla base del DPCM 14.9.2015 la risposta è negativa. Tale divieto non si applica alle assunzioni effettuate utilizzando capacità assunzionali non utilizzate del 2013 e del 2014, nonché per le assunzioni di personale avente profilo assente nelle province anche se effettuate utilizzando le capacità assunzionali del 2015 e del 2016.
Le amministrazioni possono dare corso ad assunzioni con procedure ordinarie utilizzando le capacità assunzionali del 2016?
La risposta è attualmente negativa, salve le 6 regioni in cui si può dare corso ad assunzioni di vigili essendo stata accertata la loro assenza dal personale in sovrannumero degli enti di area vasta. Per il restante personale occorre attendere che il Dipartimento della Funzione Pubblica dia corso a questa attestazione
Si può dare corso ad assunzioni di vigili a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a 5 mesi nel corso dell’anno solare?
Si può attualmente dare corso ad assunzioni di vigili a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a 5 mesi nel corso dell’anno solare solamente nelle 6 regioni in cui il Dipartimento della Funzione Pubblica ha accertato l’assenza di personale di questo profilo tra i dipendenti in sovrannumero degli enti di area vasta.
La erogazione della indennità di specifiche responsabilità è prevista anche in caso di assenza prolungata?
La scelta della erogazione della indennità di specifiche responsabilità in caso di assenza o della sospensione per tali periodi è rimessa alla contrattazione collettiva decentrata integrativa. Si deve ricordare che, di norma, questo compenso spetta nei casi di assenza per ferie.
Per la erogazione della indennità di specifiche responsabilità è necessaria la preventiva valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati?
Per la erogazione di questo compenso non è necessaria la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati. Essa è infatti direttamente connessa ai compiti assegnati. Per questa ragione tale compenso può anche essere erogato mensilmente, come la indennità di posizione.
La misura della indennità di specifiche responsabilità è fissata dalla amministrazione con deliberazione della giunta?
La misura della indennità di specifiche responsabilità è fissata dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa entro il tetto massimo di 2.500 euro annui. Tale indennità non è onnicomprensiva, quindi possono essere erogati al dipendente altri benefici. Il suo importo può essere graduato in presenza di fattori di complessità definiti dallo stesso contratto decentrato
Nel tagliare il fondo del 2016 per la diminuzione del personale occorre utilizzare necessariamente il criterio della media aritmetica?
La Conferenza Unificata, riunione del 10 luglio 2014, la circolare dei Ministri della Funzione Pubblica, Affari Regionali ed Economia e Finanze del mese di settembre dello stesso anno ed i pareri resi dalle sezioni di controllo della Corte dei Conti dell’Emilia Romagna e della Sicilia dicono che sia il metodo della media aritmetica definito dalla Ragioneria Generale dello Stato sia il metodo dei risparmi effettivi definito dalla sezione di controllo della Corte dei Conti della Lombardia e dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni sono egualmente legittimi. Si attende la definizione di un metodo unitario
Le risorse destinate al salario accessorio delle posizioni organizzative negli enti privi di dirigenti sono assoggettate al tetto di quanto speso allo stesso titolo nel 2015?
La deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 26/2014, con riferimento alle previsioni dettate dall’articolo 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010, ha chiarito che anche alle risorse destinate al salario accessorio delle posizioni organizzative negli enti privi di dirigenti si applica il tetto dettato per il fondo per le risorse decentrate. Essendo il testo di questa disposizione eguale a quello previsto per il 2016 dalla legge di stabilità, si deve ritenere presente questo vincolo.
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