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Prof. Arturo Bianco

Le più recenti indicazioni dell’ ARAN

direttoreAl dipendente può essere richiesto di svolgere le proprie attività anche durante la festa del santo patrono; il compenso da erogare in questo caso è quello previsto per le attività aggiuntive svolte durante le giornate festive infrasettimanali e le eventuali assenze devono essere giustificate con gli strumenti ordinari. Anche i dipendenti in part time se la loro prestazione risponde ai requisiti previsti dal contratto nazionale ed alla regolamentazione che l’amministrazione si è data hanno diritto alla fruizione dei buoni pasto. Sono queste le principali indicazioni contenute, rispettivamente, nei recenti pareri dell’Aran Ral 1851 e 1849.

 

LE ATTIVITA’ DURANTE LA FESTA DEL SANTO PATRONO

La giornata del santo patrono deve essere considerata come festiva infrasettimanale. In questa direzione vanno le indicazioni che si ricavano dal dato contrattuale. Per cui, le attività aggiuntive eventualmente svolte dal personale in presenza di circostanze eccezionali devono essere remunerate ai sensi dell’articolo 24, comma 2, del CCNL 14.9.2000, cd code contrattuali. Leggiamo infatti nel parere Aran Ral 1851 che questa disposizione contrattuale “prende in considerazione proprio la specifica ipotesi del lavoratore, non inserito in turni di lavoro, che, eccezionalmente, al di là dell’orario ordinario di lavoro, è chiamato a rendere la sua prestazione in una giornata festiva infrasettimanale”.

Sulla base di tale disposizione il dipendente ha diritto o al riposo compensativo ovvero alla corresponsione del compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista dalle norme contrattuali per quello prestato nelle giornate festive. Possiamo aggiungere che, ove nell’ente sia stata istituita, si può dare luogo alla utilizzazione della cd banca delle ore.
Di conseguenza, l’amministrazione può imporre al dipendente di svolgere questa prestazione, garantendo l’applicazione della citata disposizione contrattuale ed applicando i principi di carattere generale che devono presiedere allo svolgimento delle normali attività dei datori di lavoro, cioè la correttezza e la buona fede. Perciò, lo stesso non può rifiutarsi di adempiere alla prestazione che gli viene richiesta dal proprio datore di lavoro, se non vuole essere sottoposto a procedimento disciplinare.

Il parere dell’Aran ricorda infine che il dipendente potrà non svolgere legittimamente la stessa prestazione solamente dando luogo alla utilizzazione di “una delle diverse tipologie previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva (malattia, ferie, permesso, ecc.), nel rispetto comunque dei limiti, delle modalità e delle formalità per esse stabilite”, ma non certo attraverso il rifiuto.

LA FRUIZIONE DEI BUONI PASTO

Le condizioni per la fruizione dei buoni pasto sono fissate direttamente dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro, in particolare dagli articoli 45 e 46 del CCNL 14.9.2000, cd code contrattuali. Occorre ricordare in premessa che la attivazione dei buoni pasto non costituisce un vincolo e che è collegata alla volontà dell’ente ed alla sua condizione finanziaria. Peraltro, la materia non è oggetto di contrattazione collettiva decentrata integrativa.

L’Aran ricorda, nel parere RAL 1849, che le condizioni fissate dal contratto collettivo nazionale di lavoro sono le seguenti:

  1. hanno diritto alla fruizione del buono pasto i dipendenti che svolgano la loro attività nella mattinata con prosecuzione nel pomeriggio;
  2. è necessario che la pausa in cui fruire del buono pasto abbia la durata minima di 30 minuti e quella massima di 2 ore;
  3. il pasto deve essere consumato al di fuori dell’orario di lavoro.

Occorre ricordare, di conseguenza, che non hanno contrattualmente diritto alla fruizione del buono pasto i dipendenti che svolgano la loro prestazione nel pomeriggio e nella serata. Ed ancora, che il contratto nazionale non definisce cosa si debba intendere per mattina; al riguardo è opportuno ricordare che l’articolo 13 del CCNL9.5.2006 rimette alla contrattazione decentrata la individuazione, tra quelle indicate dalla predetta norma, delle figure professionali che possono fruire di una pausa per la consumazione del buono pasto anche all’inizio o alla fine del proprio turno di lavoro. Si deve inoltre precisare nella regolamentazione che le amministrazioni si dovranno dare quale sia la durata minima della prestazione pomeridiana, nonché eventualmente anche mattutina, che deve essere svolta per potere avere diritto alla erogazione del buono pasto. Il contratto nazionale, per esplicita previsione, consente la erogazione del buono pasto sia nel caso di prestazione ordinaria sia di lavoro straordinario, nonché di recupero. La fruizione dei buoni pasto è alternativa alla attivazione del servizio mensa.

Entro gli ambiti fissati dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro, le amministrazioni procedono con una regolamentazione autonoma, in cui uno spazio di rilievo è costituito sicuramente dalla definizione della “entità delle prestazioni minime antimeridiane e pomeridiane, a tal fine richieste al personale, evitandosi peraltro situazioni che possono dare luogo a forme di disparità di trattamento tra le diverse categorie di dipendenti”.
Tra le disparità da evitare vi sono quella che può riguardare i dipendenti in part time, soprattutto se lo stesso è svolto in modo verticale, cioè per un numero ridotto di giorni: tale personale ha per l’Aran diritto alla fruizione dei buoni pasto se si trova nelle condizioni che sono fissate tanto dal contratto nazionale quanto dalla regolamentazione adottata dal singolo ente.

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