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Il Personale nel DL n. 113/2016

Prof. Arturo Bianco

direttoreSono assai significative, anche se non stravolgenti, le novità dettate in materia di personale dalla legge n. 160/2016, di conversione del DL n. 113/2016, “Misure finanziarie urgenti per gli enti locali ed il territorio”. In particolare si devono segnalare: la abrogazione del vincolo della riduzione della incidenza della spesa del personale su quella corrente; l’aumento delle capacità assunzionali dei piccoli comuni; il superamento della inclusione della spesa per le assunzioni ex articolo 110 comma 1 nel tetto di quelle per le assunzioni flessibili e il piano straordinario di assunzioni di personale educativo e docente da parte dei comuni, ivi compresa la stabilizzazione dei precari.

-       I comuni che non hanno inviato entro il 31 marzo 2016 la certificazione del rispetto del patto, ma le hanno inviate entro il 30 aprile, possono effettuare assunzioni di personale (articolo 7 comma 5);

-       Gli enti locali che non hanno nei termini approvato e/o trasmesso alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche del Ministero dell’Economia il bilancio preventivo, i rendiconti, i conti consolidati ed i dati aggregati del piano dei conti integrato non possono effettuare assunzioni a qualunque titolo, ivi comprese le esternalizzazioni ed i contratti di servizio che siano un aggiramento di tali vincoli, fino alla approvazione e/o all’invio degli stessi. Stesso vincolo sostanzialmente si applica anche alle regioni (articolo 9, commi da 1 quinquies a 1 septies);

-       La richiesta pareri alla sezione autonomie della Corte dei Conti può essere avanzata direttamente da parte dei rappresentanti delle autonomie locali e regionali nella Conferenza Unificata (articolo 10 bis);

-       Abrogazione del vincolo alla riduzione, rispetto al dato medio del triennio 2011/2013, della incidenza della spesa del personale su quella corrente come condizione per potere effettuare assunzioni di personale (articolo 16, comma 1);

-       I comuni che erano assoggettati al patto di stabilità e che hanno una popolazione inferiore a 10.000 abitanti possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel tetto del 75% della spesa del personale cessato l’anno precedente se hanno un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore a quello previsto per gli enti dissestati dal decreto triennale del Ministero dell’Interno (articolo 16, comma 1 bis);

-       Ripristino della possibilità di dare corso ad assunzioni in mobilità volontaria negli enti locali delle regioni in cui sia stato collocato almeno il 90% del personale degli enti di area vasta in sovrannumero (articolo 16, comma 1 ter);

-       Previsione per cui le assunzioni a tempo determinato di dirigenti e responsabili ex articolo 110 comma 11 del DLgs n. 267/2000 non entrano nel tetto di spesa per le assunzioni flessibili (articolo 16, comma 1 quater);

-       Previsione che nei comuni nati a seguito di fusioni le capacità assunzionali nei primi 5 anni sono liberalizzate anche se il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente non è inferiore al 30% (articolo 16, comma 1 quinquies);

-       Previsione che per le assunzioni a tempo indeterminato del personale insegnante ed educativo nel triennio 2016/2018 i comuni possono arrivare come tetto di spesa a tutta quella sostenuta nell’anno 2015/2016 per l’erogazione dei servizi scolastici ed educativi a condizione di rispettare gli obiettivi di saldo tra spesa ed entrate correnti ed il tetto di spesa del personale (nuovo comma 228 bis legge 208/2015). Prevista la possibilità nel triennio scolastico 2016/2019 di dare corso alla stabilizzazione del personale insegnante ed educativo precario inserito nella graduatorie formate ex DL 101/2013 e leggi 296/2006 e 244/2007 e di coloro che sono idonei in graduatorie dello stesso ente. Nel rispetto degli obiettivi di saldo tra spesa ed entrate correnti e del tetto di spesa del personale si possono destinare al finanziamento dello scorrimento delle graduatorie le risorse mediamente utilizzate nel triennio precedente al 2016 per assunzioni flessibili di tale personale, con corrispondente riduzione di tale spesa. Viene inoltre prevista la possibilità di bandire concorsi interamente riservati agli insegnanti ed educatori che alla data del 25 giugno hanno maturato almeno 3 anni di anzianità presso lo stesso ente a tempo determinato; tali concorsi possono essere banditi nel tetto del 50% della spesa per le assunzioni comprese nel piano straordinario, percentuale da calcolare al netto di quella prevista per lo scorrimento delle graduatorie. Tali graduatorie possono avere al massimo il 10% di idonei rispetto ai vincitori. Nelle more e comunque fino al 31.12.2019 si può dare corso alla proroga di questi rapporti (nuovo comma 228 ter legge 208/2015). Inoltre, enti ed istituzioni locali possono fino al 31.12.2019 prevedere la valorizzazione di esperienze maturate nei propri asili nido prorogando fino a 3 anni le graduatorie a tempo determinato e prevedendo il superamento della fase preselettiva in concorsi per la stabilizzazione ex DL 101/2013 e leggi 296/2006 e 244/2007 (nuovo comma 228 quater legge 208/2015). I comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità possono comunque dare corso al piano straordinario di assunzioni ed allo scorrimento delle graduatorie per il personale insegnante ed educativo (nuovo comma 228 quinquies legge 208/2015) (articolo 17)


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