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Le Assunzioni di Personale a Tempo Indeterminato da parte di Regioni ed Enti Locali

Prof. Arturo Bianco

direttoreRiassumiamo le disposizioni che sono attualmente in vigore (intendendo come tale le novità dettate dal DL n. 113/2016) in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte di regioni ed enti locali.

Per potere dare corso ad assunzioni di personale le amministrazioni devono rispettare i seguenti obblighi:

  1. dimostrare di avere rispettato nell’anno precedente il patto di stabilità e di avere trasmesso la relativa comunicazione alla RGS entro il 31 marzo dell’anno successivo. Per l’anno 2016 la mancata trasmissione di tale attestazione entro il 31 marzo, a condizione che tale trasmissione sia avvenuta entro il 30 aprile, non viene sanzionata;
  2. il rispetto del patto di stabilità a partire dall’anno 2016 viene sostituito da quello del pareggio di bilancio. Si può ritenere che tale vincolo debba essere rispettato anche durante l’anno, sulla base delle informazioni che allo stato sono in possesso dell’ente. La comunicazione del rispetto del pareggio di bilancio deve essere trasmessa alla Ragioneria dello Stato entro il 31 marzo dell’anno successivo, quindi in fase di prima applicazione entro il 31 marzo 2017;
  3. dimostrare che nell’anno precedente l’ente ha rispettato il vincolo del tetto di spesa del personale, che non è quindi cresciuto rispetto al dato medio 2011/2013 e, negli enti che non erano assoggettati al patto, non è cresciuto rispetto all’analogo dato dell’anno 2008;
  4. dimostrare che l’ente ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti vantati dai privati;
  5. dimostrare, a partire dal 2017, la adozione del bilancio annuale e del conto consuntivo entro i termini previsti dal legislatore, nonché dimostrare la trasmissione alla banca dati del Ministero dell’economia delle relative informazioni. Le capacità assunzionali, anche a tempo determinato, sono sospese fino a che non siano rispettati tali adempimenti;
  6. avere adottato la deliberazione con cui si attesta annualmente la mancanza di personale in sovrannumero e/o in eccedenza;
  7. avere rideterminato nell’ultimo triennio la propria dotazione organica;
  8. avere adottato il piano delle azioni positive/pari opportunità.

I TETTI ALLE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

  1. Gli enti locali che erano assoggettati al patto di stabilità possono effettuare nel triennio 2016/2017/2018 assunzioni di personale a tempo indeterminato nel tetto del 25% della spesa del personale cessato nell’anno precedente. Per il 2016 questa capacità, unitamente a quella del 2015, è destinata alle assunzioni di personale in sovrannumero degli enti di area vasta (tranne che nelle regioni in cui tali sovrannumeri siano già stati riassorbiti, cioè al momento Basilicata, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Piemonte, Sardegna, Veneto. Si ricorda attuale che le assunzioni dei vigili con procedure ordinarie sono consentite al momento nelle seguenti regioni: Basilicata, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto; inoltre si discute se possano essere effettuate anche nelle regioni a statuto speciale e comunque sicuramente possono essere effettuate in Sardegna);
  2. La capacità assunzionale sale (sulla base delle previsioni dettate dalla citata legge di conversione del DL n. 113/2016) al 75% nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti che hanno un rapporto tra dipendenti a tempo indeterminato e popolazione residente inferiore a quello previsto per gli enti dissestati. Si ricorda che, sulla base del Decreto del Ministro dell’Interno del 24 luglio 2014 nel triennio 2014/2016, il rapporto tra dipendenti e popolazione è il seguente per i comuni interessati dal possibile aumento della capacità assunzionale: municipi con popolazione compresa tra 1.000 e 1.999 abitanti: 1/123; tra 2.000 e 2.999 abitanti: 1/137; tra 3.000 e 4.999 abitanti: 1/143; tra 5.000 e 9.999 abitanti: 1/151;
  3. La capacità assunzionale sale per il solo 2016 al 100% nei comuni che hanno un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%;
  4. Gli enti locali che non erano assoggettati ai vincoli del patto di stabilità possono effettuare assunzioni entro il tetto numerico dei cessati dal 2007 che non sono stati sostituiti ovvero entro il tetto di spesa dei cessati;
  5. Gli enti locali possono recuperare le capacità assunzionali del triennio precedente che non sono già state utilizzate per finanziare nuove assunzioni. Tali capacità assunzionali sono nel 2016 le seguenti: 40% della spesa dei cessati 2012 (possibilità ammessa dalla sezione di controllo della Corte dei Conti della Sardegna e contestata da quella dell’Umbria) (cioè capacità assunzionale 2013); 60% (percentuale che sale allo 80% nei comuni che hanno un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%) della spesa dei cessati 2013 (cioè capacità assunzionale 2014); 60% (percentuale che sale al 100% nei comuni che hanno un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%) della spesa dei cessati 2014 (tale capacità è destinata alle assunzioni di personale in sovrannumero degli enti di area vasta, tranne che nelle regioni in cui tali sovrannumeri sono stati riassorbiti) (cioè capacità assunzionale 2015). Si discute se le capacità assunzionali degli anni precedenti sono utilizzabili solamente da parte delle amministrazioni che ne hanno previsto la utilizzazione nel programma del fabbisogno del personale;
  6. Per le assunzioni di personale in sovrannumero degli enti di area vasta le capacità assunzionali del 2015 e del 2016 possono essere utilizzate fino allo 80% dei risparmi della spesa del personale cessato nell’anno precedente, percentuale che può salire fino al 100% di tali risparmi;
  7. Le assunzioni di personale educativo e docente possono essere effettuate anche da parte dei comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità. Esse non sono assoggettate nel triennio 2016/2018 ai vincoli di spesa per le assunzioni a tempo indeterminato e possono essere effettuate a condizione che la spesa per il personale educativo e docente non superi complessivamente la spesa sostenuta allo stesso titolo nell’anno scolastico 2015/2016. Nel triennio scolastico 2016/2019 è consentita la possibilità di dare corso allo scorrimento di graduatorie utilizzando le risorse destinate in precedenza al finanziamento delle assunzioni flessibili di tale personale. Sono possibili le stabilizzazioni dei lavoratori precari in possesso del requisito della anzianità triennale con, nelle more, la proroga fino al massimo del 31.12.2019 e la valorizzazione delle esperienze maturate attraverso la non applicazione del vincolo del ricorso a prova preselettiva prima dell’assunzione;
  8. Le assunzioni in mobilità volontaria non entrano nei vincoli di spesa e/o numerici alle assunzioni del personale, dovendo comunque l’ente rispettare le condizioni che consentono di dare corso ad assunzioni di personale. Esse sono inibite nel 2016 nelle regioni in cui vi sono dipendenti degli enti di area vasta in sovrannumero, salvo (sulla base delle previsioni dettate dal testo del DL n. 113/2016, per come convertito dalla legge n. 160/2016) che nelle regioni in cui tali dipendenti sono stati ricollocati per almeno il 90%.

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