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L’incentivo delle funzioni tecniche

Di Arturo Bianco


Arrivano le prime indicazioni da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti sull’applicazione delle disposizioni che regolamentano la incentivazione delle funzioni tecniche dopo le novità introdotte dalla legge n. 208/2017, cd di bilancio 2018, che ha con il comma 526 introdotto delle modifiche all’articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016. Sono fino ad ora state rese note due deliberazioni di sezioni regionali: ambedue considerano queste risorse al di fuori del tetto del fondo. Una ci dice che questi incentivi vanno nel fondo per la contrattazione decentrata, ma al di fuori del suo tetto. L’altra ci dice che queste risorse non vanno inserite nel fondo per la contrattazione decentrata.

La delibera della Corte dei Conti dell’Umbria

Per la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dell’Umbria n. 14/2018 i compensi per l’incentivo delle funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016 vanno al di fuori del tetto del fondo, ma devono essere compresi in tale documento, quindi –dobbiamo aggiungere- nella parte variabile ex articolo 15, comma 1, lettera k), CCNL 1.4.1999. La deliberazione chiarisce inoltre che una quota di tali incentivi può essere destinata al personale che opera nell’ambito della centrale unica di committenza.

Con il comma 526 della legge n. 205/2017, ci dice la deliberazione dei giudici contabili della regione Umbria, risulta evidente che “il legislatore ha voluto chiarire come gli incentivi non confluiscono nel capitolo di spesa relativo al trattamento accessorio (sottostando ai limiti di spesa previsti dalla normativa vigente) ma fanno capo al capitolo di spesa dell’appalto.
Inoltre viene chiarito dalla stessa deliberazione che gli accordi tra gli enti locali per lo svolgimento delle attività di centrale unica di committenza trovano un inquadramento giuridico nel d.lgs. n. 50 del 2016 e non possano rientrare nell’ambito di operatività di altre norme, come ad esempio l’art. 43 della legge 449 del 1997 (nda gli accordi tra PA per la cessione di servizi, di consulenze etc). Ne discende che i compensi previsti per l’attività di stazione appaltante possano ricondursi esclusivamente a quelli preisti dall’art. 113 del T.U. in materia di appalti”. Sulla base della novella legislativa “il comma 5 bis rafforza tale intendimento e individua come determinante, ai fini dell’esclusione degli incentivi tecnici dai tetti di spesa sopra citati, l’imputazione della relativa spesa sul capitolo di spesa previsto per l’appalto. Ciò consente di ritenere assorbito nel dettato normativo: a) la natura di tali incentivi (come spese corrente o spesa di investimento); b) la circostanza che gli incentivi remunerino o meno prestazioni professionali tipiche. Alla luce di quanto sopra, i nuovi incentivi vanno visti con un’angolazione che si allontana dalle motivazioni della precedente giurisprudenza contabile. In base alla norma in riferimento, l’individuazione dei soggetti aventi diritto all’incentivo avviene tenendo conto delle funzioni tecniche, garantendo l’incentivo ai dipendenti pubblici che le espletano.. Peraltro, l’esclusione degli incentivi dal computo rilevante ai fini del rispetto dei tetti spesa del personale previsti dalla normativa vigente, non determina un ampliamento indeterminato della spesa in esame in quanto lo stesso sistema normativo contiene regole che consentono di determinare e contenere la spesa del personale, evitando che la stessa assuma un carattere incontrollato”. Come dimostrato dal fatto che comunque si deve restare nel tetto del 2% dell’importo posto a base di gara e che per i singoli non si possa superare il tetto del 50% del trattamento economico individuale su base annua, Infine, “la lettura del nuovo comma 5 bis dell’art. 113 citato, unita alla specialità della norma ed ai puntuali limiti di spesa intrinseci al quadro normativo descritto, consentono a questo Collegio di escludere il fondo di cui al comma 2 dell’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 (anche per le quote assegnate ai dipendenti delle centrali uniche di committenza ai sensi del comma 2, terzo periodo, e comma 5) dal computo della spesa rilevante ai fini del rispetto del tetto di spesa di cui all’art. 23 del d.lgs. 75 del 2017”.
Sulle modalità di remunerazione del personale delle centrali uniche di committenza, aggiunge il parere che “la fattispecie del secondo comma (nda dell’articolo 113, cioè la remunerazione nel tetto del fondo entro la soglia massima del 2% dell’importo posto a base d’asta) riferita al personale dipendente della centrale unica che svolge le mansioni individuate dal medesimo comma (mansioni tecniche). Diversamente, il comma 5 (nda riserva di compensi per il personale delle centrali di committenza nel tetto del 25% del fondo pe rla incentivazione per le funzioni tecniche) potrebbe riguardare l’incentivazione del personale dipendente della centrale unica che svolge, nell’ambito delle procedure d’appalto, le funzioni ausiliare e, pertanto, non propriamente individuabili nell’ambito delle funzioni tecniche tipizzate nel comma secondo dell’art. 113”.
Viene aggiunto che è “la stazione appaltante, che si avvale della centrale unica di committenza, a dover determinare se e in che parte destinare il fondo incentivante al personale dipendente di quest’ultima”. Il che non può avvenire arbitrariamente, ma deve essere disciplinato nel regolamento sulla incentivazione delle funzioni tecniche. “Il regolamento individuerà, nel rispetto di un criterio razionale e correttamente motivato, le modalità di costituzione del fondo in base alla tipologia di appalto, disciplinando i rapporti con altri enti, le modalità di calcolo, la ripartizione tra i singoli interventi, la ripartizione del fondo tra le varie attività (programmazione spesa per investimenti, verifica preventiva dei progetti di lavori, responsabilità del procedimento, direzione dei lavori, direttore dell’esecuzione, collaudatore/verificatore, ecc.)”.

La delibera della Corte dei Conti del Friuli

Per la deliberazione della sezione di controllo della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia n. 6/2018 i compensi per la incentivazione delle funzioni tecniche, a seguito delle novità introdotte dal citato comma 526 della legge di bilancio 2018, vanno fuori del fondo.
La deliberazione premette che “il diritto al compenso incentivante è il risultato di una fattispecie complessa ”, come dimostrato dal fatto che occorrono il regolamento ed il contratto decentrato e che “il dipendente interessato potrebbe davanti all'inottemperanza all'obbligo di adozione del Regolamento da parte della Amministrazione - procedere a richiedere il risarcimento del danno per l’inottemperanza maturata”. Le amministrazioni hanno l’obbligo di provvedere alla adozione di tali atti: in questa direzione la Cassazione Civile nella sentenza n. 13384 del 2004, con la quale è stato riconosciuto il risarcimento del danno per inottemperanza all'obbligo di adozione del Regolamento da parte della Amministrazione aggiudicatrice”.
Su queste basi viene reso il seguente orientamento: “Si ribadisce l’impianto determinato dalla Sezione Autonomie con la deliberazione n. 7/2017, secondo la quale le spese per incentivi tecnici non debbano gravare sul fondo per le risorse decentrate. Come previsto dalla L. 205/2017, dal 2018 gli incentivi dovranno essere ricompresi nel costo complessivo dell’opera”.

Si deve infine evidenziare che per la citata deliberazione “la giurisprudenza contabile, con riguardo alle spese per il personale, ha considerato ammissibili operazioni di riquantificazione della spesa corrente atte a garantire ex post la comparabilità dei dati della serie storica, operando in tal modo correttivi idonei a neutralizzare, ai fini della verifica dell'andamento del rapporto fra i due aggregati di spesa considerati dalla norma in questione, le conseguenze distorsive derivanti dall'applicazione di diversi criteri di contabilizzazione per il medesimo fatto gestionale ugualmente verificatosi in diverse annualità prese a riferimento ed a ricondurre ad omogeneità, cosi facendo, i dati relativi alle grandezze da comparare”.

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