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La preintesa per il personale delle regioni e degli Enti Locali

di Arturo Bianco 

Lo scorso 21 febbraio è stata sottoscritta tra Aran ed organizzazioni sindacali la “ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2016/2018”. E’ probabile che essa entri in vigore agli inizi del mese di aprile, dopo la approvazione da parte del comitato di settore e del Governo e la verifica positiva da parte della Corte dei Conti. Da quella data decorrono i 30 giorni entro cui dovranno essere applicati gli istituti di carattere economico che hanno un contenuto vincolato, quindi la erogazione delle maggiorazioni del trattamento economico fondamentale e la corresponsione dei relativi arretrati dovrà essere effettuata entro il mese di maggio.

Sono molte ampie le materie trattate; la intesa si suddivide in 73 articoli che disciplinano a 360 gradi il rapporto di lavoro dei dipendenti delle regioni e degli enti locali. 

LE PRINCIPALI NOVITA’

L’elemento di maggiore rilievo è costituito dagli aumenti del trattamento economico fondamentale, che si applicheranno integralmente a partire dallo 1 marzo 2018. Tali aumenti vanno da 52 euro mensili per quelli inquadrati in A1 a 90,3 euro lordi per quelli inquadrati in D6. A questi aumenti, che hanno natura strutturale, si aggiunge “l’elemento perequativo, che viene erogato in misura differenziata (su và da 2 euro al mese per i dipendenti inquadrati come D6 a 29 euro al mese per quelli inquadrati come A1). Tali incrementi vanno corrisposti per il periodo compreso tra lo 1 marzo ed il 31 dicembre 2018, con lo scopo di pervenire alla sostanziale sterilizzazione della perdita del bonus di 80 euro mensili. Alla fine dell’anno si proporrà la questione della prosecuzione della erogazione di questo compenso. 

IL CONTENUTO

Il contratto copre il triennio 2016/2018 ed entra in vigore con la sua sottoscrizione definitiva. Se entro il mese di aprile 2019 non sarà rinnovato e/o non sarà erogata la nuova indennità di vacanza contrattuale scatteranno incrementi contrattuali che a giugno del 2019 copriranno il 50% dell’indice IPCA del tasso di inflazione

Le relazioni sindacali disciplinate sono la informazione, il confronto (che prende il posto della concertazione) e gli organismi paritetici per l’innovazione, che vanno costituiti negli enti con oltre 300 dipendenti e servono al coinvolgimento dei soggetti sindacali nelle strategie e nei progetti di innovazione.

La contrattazione collettiva decentrata integrativa può essere effettuata sia a livello di singoli enti sia a livello territoriale, in questo caso senza limiti massimi di dipendenti interessati. Il termine minimo di durata della contrattazione è fissato in 45 giorni prorogabili per una volta, termine che produce i suoi effetti soprattutto con riferimento allo spostamento del termine a partire dalla quale le amministrazioni possono procedere alla deliberazione unilaterale.

Viene formata una commissione paritetica per la revisione della classificazione; essa dovrà concludere i lavori entro luglio. La differenza tra inquadramento giuridico nella stessa categoria è superata per la categoria D ed è confermata per la categoria B, per cui le nuove assunzioni potranno essere effettuate nelle seguenti posizioni: A1, B1, B3, C1, D1. Vengono istituiti nuovi profili per il personale impegnato nelle attività di comunicazione e di informazione,

Vengono inoltre disposti il superamento delle alte professionalità, la elevazione a 16.000 euro annui del tetto massimo della indennità di posizione e la destinazione di almeno il 20% delle risorse destinate al finanziamento delle posizioni organizzative alla indennità di risultato. Il finanziamento delle posizioni organizzative in tutti gli enti (e non più solamente in quelli senza dirigenti) sarà effettuato con risorse extra fondo e con il taglio dallo stesso di tali somme. Viene inoltre previsto che in via eccezionale tali incarichi possano essere conferiti a dipendenti di categoria C in enti senza dirigenti in cui vi sono dipendenti di categoria D.

Sono dettate nuove regole per la stipula ed il contenuto del contratto individuale, E’ sottoposta a revisione la disciplina del periodo di prova e viene disciplinato il fascicolo personale. L’orario di lavoro viene fissato di norma in 5 giorni alla settimana, salvi i servizi per i quali è necessario garantire la continuità. Vengono disciplinati l’orario multiperiodale (ovvero plurisettimanale) e le pause, in particolare nelle giornate di orario “lungo”. Sono ampliati i margini di flessibilità oraria.

Ed ancora, viene introdotta in via sperimentale per il personale delle regioni la possibilità di fruire di ferie ad ore. Viene introdotta la possibilità delle ferie e dei riposi solidali, cioè della loro cessione anche parziale ad altri colleghi. I permessi retribuiti per ragioni personali possono sono calcolati ad ore e non più a giorni. Introdotti i congedi per le donne vittime di violenza. Sono previsti permessi per visite mediche, esami clinici etc. Disposta la estensione delle disposizioni sui coniugati alle unioni civili

Dettati inoltre i principi per la formazione del personale.
Viene previsto un forte stimolo alla utilizzazione del welfare aziendale, ma non sono stanziate risorse.

Viene fissato nel 20% del personale a tempo indeterminato in servizio il numero massimo sia delle assunzioni a tempo determinato sia dei contratti di somministrazione, fatte salve le deroghe espressamente indicate dallo stesso CCNL. Dettate anche le condizioni che consentono la deroga fino ad 1 anno della durata massima di 36 mesi di tali rapporti. Sono estesi gli istituti di cui questi dipendenti possono godere, con riferimento in particolare ai permessi. Il ricorso ai contratti di somministrazione viene vietato –riprendendo in parte previsioni contenute nel CCNL 14.9.2000 per il lavoro interinale- per le categorie A, per i vigili e per i dipendenti impegnati nello svolgimento dei compiti di supporto al sindaco quale ufficiale di governo.
Viene confermato che il numero massimo dei dipendenti in part time è del 25% della dotazione organica complessiva della categoria.

Viene disposta la Incentivazione con compensi assimilati allo straordinario nel caso di impegni aggiuntivi per manifestazioni per le quali sono stati versati corrispettivi al comune. Ed ancora si dà corso alla introduzione delle indennità di servizio esterno e di funzione. Dettata la disciplina per la utilizzazione dei proventi derivanti dalle sanzioni per le inosservanze al codice della strada.

Disciplinata la introduzione della determinazione concordata della sanzione, che è preclusa nei casi in cui si può dare corso al licenziamento e che preclude il ricorso. Dettata la disciplina della sanzione del rimprovero verbale. Aggiornati e resi più incisivi gli obblighi che derivano dal codice disciplinare. Confermate le disposizioni sulle sospensioni dal servizio.

Disposti il finanziamento delle progressioni dalla parte stabile del fondo, la limitazione dei destinatari ad una quota ridotta, la individuazione dei beneficiari sulla base degli esiti delle valutazioni del triennio precedente, nonché della esperienza e delle competenze acquisite a seguito di attività formative, la decorrenza non retroattiva rispetto all’inizio dell’anno in cui sono state contrattate e l’aumento di una posizione per ogni categoria.

Dettate le regole per la costituzione dei fondi, nel rispetto dei vincoli del non superamento del tetto complessivo. Revisionate le indennità che possono essere erogate al personale.

 

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