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LA CORTE DI CASSAZIONE SULLE NOTIFICHE

Di Arturo Bianco

Si deve ritenere valida la notificazione di una sanzione per la inosservanza del codice della strada effettuata ai sensi dell’articolo 140 del codice di procedura civile, in cui il plico viene depositato a causa della assenza del destinatario non nella casa comunale storica, ma in una sede indicata con specifica determinazione dirigenziale adottata in precedenza come casa comunale sussidiaria. Inoltre si deve considerare come pienamente valida la notificazione effettuata per conto del comune da un soggetto privato. Sono queste alcune delle importanti indicazioni contenute nella sentenza della terza sezione civile della Corte di Cassazione n. 22167/2019.

LA SEDE DIVERSA

Con riferimento alla legittimità della preventiva indicazione di una sede diversa da quella storica del comune per il deposito degli avvisi ci viene detto che “non è inibito all’amministrazione designare quali case comunali luoghi ulteriori ed anche plurimi rispetto al municipio; ed ove l’amministrazione di avvalga di tale facoltà, il luogo a tal fine designato sarà a tutti gli effetti di legge equipollente alla casa comunale”. Ed ancora, “già nel regolamento di procedura del 1865 si lasciava al Comune la facoltà di destinare un luogo diverso dalla casa comunale a sede degli uffici di conciliazione”. Nella stessa direzione l’articolo 9 del RD n. 642/1907, nonché nel RD n. 643/1907 ed il RD n. 830/1909. Questi principi sono fatti propri anche dal RD n. 1612/1942, articolo 42. Alla base di tali scelte la seguente considerazione: “era la facilità di individuazione la ratio legis sottesa dalle norme che imponevano il compimento di determinati atti giuridici nella casa comunale”, esigenza particolarmente forte in una società caratterizzata da un alto tasso di analfabetismo. Oggi è “diventata puramente teorica la possibilità che i cittadini siano tratti in errore nell’individuazione della casa comunale o dei luoghi destinati a sostituirla.. pertanto, in applicazione del principio cessante ratione legis, cessat et ipsa lex, va interpretata nel senso che l’espressione casa del comune presente nell’articolo 140 del codice di procedura civile, così come l’espressione casa comunale che compare nell’articolo 143 c.p.c. vanno intese come sinonimi di municipio od altro luogo a tal fine designato dall’amministrazione comunale”.
Nella stessa direzione va anche “l’interpretazione sistematica”. Basta ricordare che se il legislatore, articolo 3 d.p.r. n. 396/2000, consente “la delocalizzazione- rispetto alla sede storica del municipio- della celebrazione del matrimonio, a maggiore ragione dovrà ritenersi consentita la istituzione di case comunali alternative per il deposito degli atti notificati ai sensi dell’articolo 140 c.p.c.”

Non si può invece dare corso al deposito di tali atti nelle frazioni, che non hanno una casa comunale, né la individuazione della stessa potrà essere disposta “dopo l’esecuzione della notifica”.

Viene dettato, concludendo su questo aspetto, il seguente principio di diritto: “in materia di notificazione di atti e quindi anche di verbali di accertamento di violazioni del codice della strada, la casa del comune in cui l’ufficiale notificante deve depositare la copia dell’atto da notificare si identifica, in alternativa alla sede principale del comune, anche in qualsiasi struttura nella disponibilità giuridica di questo, vincolata allo svolgimento di funzioni istituzionali con provvedimento adottato prima della notificazione e chiaramente menzionata nell’avviso di avvenuto deposito”.

LO SVOLGIMENTO DA PARTE DI UN PRIVATO
I comuni possono incaricare un soggetto privato della attività di notificazione. Sulla base della disposizione in vigore al momento della instaurazione del contenzioso i verbali di contestazione delle infrazioni al codice della strada potevano essere notificati da: “organi incaricati dei servizi di polizia stradale, messi comunali, funzionari dell’amministrazione che ha accertato la violazione, servizio postale”. Ed inoltra, “comunque le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede dell’obbligato risultante dalla carta di circolazione o dall’archivio nazionale dei veicoli o dal PRA o dalla patente di guida del conducente autore dell’infrazione”.

La “nozione di messo comunale era in passato prevista in linea generale dall’articolo 273 del rd n. 383/1934. Tale norma venne in seguito abrogata dall’articolo 64 della legge n. 142/1990”. Molte norma fanno riferimento a questa figura, per cui oggi occorre trarre la “conclusione che la qualifica di messo comunale prescinde dal rapporto giuridico che lega il messo al comune. Potranno dunque aversi messi che siano dipendenti della PA; messi che siano funzionari non dipendenti; messi che siano mandatari dell’amministrazione; messi che siano appaltatori di servizi per l’amministrazione.. qualsiasi attività può formare oggetto sia di rapporto di lavoro autonomo sia di un rapporto di lavoro subordinato.. l’amministrazione resta libera di scegliere la formula contrattuale più consona al pubblico interesse”. Quindi è legittimo, per la Corte di Cassazione, l’appalto a privati della esecuzione di compiti del messo comunale, compresa la notifica dei verbali di accertamento delle infrazioni al codice della strada. A correzione della sentenza del tribunale viene affermato che la notifica dei verbali del codice della strada non può essere effettuata da privati ai sensi dell’articolo 1, commi 158 e 159, delle legge n. 296/2006”. Queste disposizioni hanno istituito “la figura del messo notificatore competente ad eseguire le notificazioni di: atti di accertamento di tributi locali, atti delle procedure esecutive di cui al r.d. n. 639/1910; atti di invito al pagamento di entrate extratributarie dei comuni”.

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