di Salvio Biancardi
Nel Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) vige la regola dell’unicità del RUP. La regola trova, però, una sorta di eccezione nel caso di committenza delegata.
L’unicità del RUP nella relazione illustrativa
Il rispetto del principio dell’unicità del RUP è questione di importanza centrale, tanto è vero che anche nella Relazione illustrativa che accompagna il nuovo Codice l’estensore ha avvertito la necessità di evidenziare come la nomina di un Responsabile di fase, di cui all’art. 15, co. 4 del d.lgs. 36/2023 non abbia incrinato il citato principio.
La Relazione evidenzia, infatti, che l’introduzione nel sistema degli appalti della figura del Responsabile di fase, non ha mutato il principio generale di accentrare in capo ad un unico soggetto la gestione e il coordinamento delle varie fasi che compongono il processo di approvvigionamento di un bene o di un servizio o l’esecuzione di un lavoro.
Sull’argomento, afferma la Relazione illustrativa, assume particolare rilevanza la pronuncia della Corte Costituzionale n. 166 del 2019, nella quale è stata vagliata la legittimità delle previsioni dell’art. 34 della legge della Regione Sardegna 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), proprio con riferimento alla prevista facoltà di nomina di un responsabile per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un altro responsabile per la fase di affidamento. La Corte, nel richiamare un proprio precedente (sentenza n. 43 del 2011), ha escluso la configurabilità di un contrasto con il principio di responsabilità unica, posto dall’art. 31, c. 1 del d. lgs. n. 50 del 2016.
Tuttavia, come evidenziato in premessa, una eccezione alla regola dell’unicità del RUP la rinveniamo nel caso di committenza delegata, relativamente alla quale assume importanza il recente parere del MIT n. 2752 del 26 settembre 2024.
Il quesito posto al Ministero
Vediamo ora come si è espresso il MIT su questo argomento.
Una stazione appaltante qualificata che svolge appalti delegati per conto di enti terzi non qualificati, ha chiesto al Ministero di chiarire se:
Il riscontro del MIT
Il Ministero ha effettuato un riepilogo delle disposizioni dettate in materia dal Codice dei contratti.
Infatti ha evidenziato che l’art. 62, co. 11, d.lgs. 36/2023 prevede che “le centrali di committenza qualificate e le stazioni appaltanti qualificate per i livelli di cui all’articolo 63, comma 2, lettere b) e c) possono svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale con le modalità di cui al comma 9, primo periodo (…)”.
Il successivo comma 13 stabilisce, poi, che “le centrali di committenza e le stazioni appaltanti che svolgono attività di committenza anche ausiliaria sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti. Esse nominano un RUP, che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell’intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza”.
Conseguentemente, in risposta al primo quesito, la stazione appaltante delegata nominerà un proprio RUP per le attività meglio specificate, di volta in volta, nell’atto di delega e per gestire, altresì, i rapporti con la stazione appaltante delegante; quest’ultima, invece, nominerà un proprio RUP per le attività di propria competenza, ossia quelle che non saranno oggetto di delega.
In relazione al secondo quesito, il raccordo tra le due stazioni appaltanti (delegante e delegata) deve avvenire ex lege, come stabilito, attraverso il raccordo dei rispettivi RUP; le modalità concrete di svolgimento di tale raccordo sono rimesse alla valutazione discrezionale della s.a.
Con riferimento al terzo quesito, il Ministero ha sottolineato che la nomina di due RUP è prevista dalla norma sopra citata, e che i medesimi – come detto – devono raccordare il loro operato ai fini della migliore efficacia, efficienza, buon andamento nell’affidamento dell’appalto pubblico.
La relazione illustrativa al nuovo Codice
Rilevante, in conclusione è ritornare alla Relazione illustrativa la quale fornisce, ancora una volta, un quadro di raccordo sull’argomento.
Infatti, viene precisato che la norma di cui all’art. 15 del Codice è costruita in modo da non incidere sulle parti dell’articolato concernenti la qualificazione delle stazioni appaltanti per le fasi della procedura che vengono svolte ricorrendo a centrali di committenza, ad aggregazioni di stazioni appaltanti o ad altre stazioni appaltanti qualificate.
Tale salvezza implicita, che vale per i casi in cui vi è un riparto di competenze, comunque non deroga al principio generale secondo cui ogni s.a. individua un responsabile unico del progetto.
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