LE SPESE DI TRASFERTA SONO DEDUCIBILI SOLO NEL CASO DI PAGAMENTI TRACCIATI
di Pierluigi Tessaro
L'articolo 1, commi 81-83, della Legge di Bilancio 2025, ha previsto l'obbligo della tracciabilità delle spese di trasferta a decorrere dal periodo d’imposta 2025.
Ciò significa che la deducibilità fiscale delle spese di viaggio con taxi e ncc (noleggio con conducente), o ricevuta per i pasti al ristorante o di soggiorno all’hotel è subordinata all’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili, ossia bonifici, assegni bancari o circolari, carte di credito, carte prepagate, bancomat, app, wallet, piattaforme elettroniche di pagamento, telepass, unipolmove, mooneygo, ecc.
Per evitare qualsiasi forma di tassazione è fondamentale, quindi, che le spese di trasferta vengano pagate con tali mezzi, altrimenti il rimborso verrà assoggettato a tassazione.
L'unica eccezione al pagamento tracciato è costituita dall'acquisto di biglietti di trasporto pubblico di linea, come, ad esempio, il treno, l'autobus, il vaporetto, che possono essere pagati in contanti, così come le "altre spese", fra cui il parcheggio.
Per autoservizi pubblici non di linea si intendono quelli indicati dall’articolo 1 della Legge n. 21/1992, ovvero “quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta”.
Il comma 2 dell’articolo 1 della Legge n. 21/1992 fornisce un’ulteriore definizione degli autoservizi pubblici non di linea, indicando:
Essendo di oltre 30 anni fa, la norma non include altre tipologie di autoservizi pubblici non di linea, quali, ad esempio, Flixbus e Uber, che, comunque, rientrano in questa categoria avendo una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea.
Non c’è obbligo, inoltre, del pagamento tracciato in caso di “altre spese”, ad esempio il parcheggio. Anche in questo caso il pagamento è libero e non soggiace alle nuove disposizioni.
Dal punto di vista fiscale, il rimborso non documentato è considerato una componente del reddito di lavoro dipendente e quindi assoggettato a Irpef.
In particolare, l’articolo 51, comma 5, del TUIR, è stato integrato di un’ulteriore indicazione che prevede che “i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblichi non di linea di cui all’articolo 1 della legge n. 21/92, per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del D.lgs. n. 241/97”.
L’applicazione della norma comporta non pochi problemi anche in caso di trasferte all’estero, considerando che l’utilizzo di strumenti tracciabili non sempre risulta possibile.
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