LE SPESE DI TRASFERTA SONO DEDUCIBILI SOLO NEL CASO DI PAGAMENTI TRACCIATI
di Pierluigi Tessaro
L'articolo 1, commi 81-83, della Legge di Bilancio 2025, ha previsto l'obbligo della tracciabilità delle spese di trasferta a decorrere dal periodo d’imposta 2025.
Ciò significa che la deducibilità fiscale delle spese di viaggio con taxi e ncc (noleggio con conducente), o ricevuta per i pasti al ristorante o di soggiorno all’hotel è subordinata all’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili, ossia bonifici, assegni bancari o circolari, carte di credito, carte prepagate, bancomat, app, wallet, piattaforme elettroniche di pagamento, telepass, unipolmove, mooneygo, ecc.
di Salvio Biancardi
Tra le questioni che gli uffici economato possono trovarsi ad affrontare, rinveniamo il rimborso delle spese di viaggio a favore degli amministratori che risiedono fuori dalla sede dell’Ente presso il quale svolgono il proprio mandato politico.
di Pierluigi Tessaro
La legge di Bilancio 2025, n. 207 del 30/12/2024, ha previsto alcune novità in materia previdenziale e fiscale, confermando, nel contempo, alcune misure già attuate nel 2024.
L’articolo 1, comma 2, ha reso strutturali le tre aliquote Irpef (23%, 35% e 43%) previste dal D.lgs. n. 216/2023, in vigore temporaneamente nel 2024.
Del mancato invio alla Corte dei conti del conto giudiziale si è recentemente occupata la sezione giurisdizionale della Corte dei conti di Bolzano.
Si tratta della sentenza n. 1/2025
di Pierluigi Tessaro
Il mese di dicembre si caratterizza per l’erogazione della tredicesima mensilità e per le operazioni di conguaglio di fine anno.
La tredicesima costituisce una retribuzione differita, corrisposta ai lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato nel mese di dicembre di ogni anno oppure alla cessazione del rapporto di lavoro, basata su due parametri fondamentali:
- la durata della prestazione lavorativa svolta durante l’anno
- le voci fisse e continuative della retribuzione stabilite dal contratto di riferimento (stipendio tabellare, differenziale economico di professionalità, retribuzione individuale di anzianità, ecc.)
a cura di Pierluigi Tessaro
Il 2 novembre 2022 è stato approvato in via definitiva il contratto del comparto Sanità triennio 2019 – 2021.
Si tratta del secondo contratto sottoscritto dopo quello delle Funzioni Centrali, partorito dopo lunghe e complesse trattative fra l’Aran e le Organizzazioni sindacali e oggetto, inoltre, di ulteriori rilevazioni da parte del Ministero dell’Economia e Finanze che aveva obiettato sulle coperture economiche degli aumenti e sul nuovo sistema degli ordinamenti professionali.
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