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A DICEMBRE L’EROGAZIONE DELLA TREDICESIMA MENSILITÀ E I CONGUAGLI DI FINE ANNO

di Pierluigi Tessaro

Il mese di dicembre si caratterizza per l’erogazione della tredicesima mensilità e per le operazioni di conguaglio di fine anno.

La tredicesima costituisce una retribuzione differita, corrisposta ai lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato nel mese di dicembre di ogni anno oppure alla cessazione del rapporto di lavoro, basata su due parametri fondamentali: 

- la durata della prestazione lavorativa svolta durante l’anno

- le voci fisse e continuative della retribuzione stabilite dal contratto di riferimento (stipendio tabellare, differenziale economico di professionalità, retribuzione individuale di anzianità, ecc.)

Oltre alla corresponsione della tredicesima mensilità, i sostituti d’imposta sono tenuti ad effettuare le operazioni di conguaglio di fine anno, ovvero il ricalcolo, su base annuale, delle trattenute operate a titolo d’acconto al lavoratore, sulla base di un reddito presunto che varia ogni mese e che a fine anno diventa certo.

Ritroviamo la figura del sostituto d’imposta all’articolo 64, comma 1, del D.P.R. n. 600/73, dove si dispone che tale soggetto rappresenta …..”Chi, in forza di disposizioni di legge, è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto, deve esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso”.

Si tratta, quindi, di un soggetto fondamentale nel nostro ordinamento, nato per esigenze di semplificazione dei rapporti fra il contribuente ed il fisco e per la sicura riscossione del tributo.

In questo contesto rientrano gli imprenditori, i lavoratori autonomi, gli enti privati e quelli pubblici.  

La norma assegna al sostituto d’imposta precisi obblighi: trattenere mensilmente ai dipendenti le ritenute alla fonte (previdenziali, fiscali ed eventualmente quelle volontarie), operare i conguagli di fine anno, l’emissione e l’invio delle certificazioni uniche e del modello 770.

L’articolo 23, comma 3, del D.P.R. n. 600/73, stabilisce che…..”I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a norma dell'articolo 15 dello stesso testo unico….”.

Durante le operazioni di conguaglio, il sostituto d’imposta deve determinare in via definitiva l’IRPEF, sulla base delle aliquote e degli scaglioni di riferimento, le detrazioni fiscali (per lavoro dipendente e per carichi familiari), le addizionali, il trattamento integrativo dei redditi e, infine, altri benefici di natura fiscale.

Le detrazioni fiscali, indicate agli articoli 12 e 13 del D.P.R. n. 917/86, permettono al lavoratore di ridurre il carico fiscale.

Si tratta, quindi, di agevolazioni attribuite in maniera inversamente proporzionale al reddito annuo prodotto, che scompaiono al raggiungimento di determinati imponibili fissati dal legislatore.

Le detrazioni per lavoro dipendente (art. 13 TUIR), proporzionate ai giorni di lavoro effettuati nell’anno e all’ammontare del reddito, sono rinvenibili al campo 6 della CU e non vengono più attribuite al lavoratore quando l’imponibile fiscale annuo supera € 50.000.

Per effetto del D.lgs. n. 216/2023, le detrazioni da lavoro dipendente sono state incrementate di € 75 a favore dei redditi fino a € 15.000, da € 1.880 a € 1.955.

Le detrazioni per carichi di famiglia sono contenute all’art. 12 del TUIR e possono essere attribuite al lavoratore in caso di coniuge o unione civile ai sensi della legge n. 76/2016, figli di età pari o superiore a 21 anni e altri familiari indicati all’articolo 433 del Codice Civile.

Le detrazioni per carichi famigliari prevedono, invece, il non superamento di un “doppio” tetto reddituale: quello del contribuente e quello del familiare a carico.

Per fruire delle detrazioni per carichi familiari è necessario che il familiare a carico non consegua un reddito superiore a € 2.840,51 annui ai fini fiscali. L’unica eccezione è costituita dai figli di età compresa fra 21 e 24 anni, con un limite incrementato a € 4.000.

In sede di conguaglio vengono, inoltre, evidenziati, ma non trattenuti (salvo cessazione del lavoratore), le addizionali regionali e il saldo dell’addizionale comunale dell’anno e l’acconto dell’addizionale comunale per l’anno successivo.

La normativa dispone che l’addizionale regionale e il saldo dell’addizionale comunale riferite all’anno che si sta concludendo vengano addebitate nel cedolino paga del dipendente a partire dal mese di gennaio dell’anno successivo, per un numero massimo di 11 rate, fino al mese di novembre.

L’acconto dell’addizionale comunale relativa al prossimo anno verrà, invece, trattenuta a partire dal mese di marzo dell’anno successivo, per un totale di 9 rate fino a novembre.

Un altro adempimento da verificare da parte del sostituto d’imposta riguarda il trattamento integrativo dei redditi.

L’art. 1 del D.L. n. 3/2020, convertito in legge n. 21/2020, dà la possibilità ai lavoratori di beneficiare del trattamento integrativo, che viene attribuito per l’importo di € 1.200 in caso di reddito non superiore a € 15.000.

Per importi superiori a € 15.000 e fino a € 28.000 può essere erogato al lavoratore, fino all’importo massimo di € 1.200, nel caso in cui venga generato un credito d’imposta, ossia quando il totale delle detrazioni per lavoro dipendente e assimilato e/o per carichi familiari e/o per oneri risultino superiori all’Irpef lorda.

Una novità per il 2024 riguarda la possibile erogazione del c.d. bonus “Natale” di € 100, di cui al Decreto “Omnibus” n. 113 del 9/8/2024 e con le recenti modifiche introdotte dal D.L. n. 167 del 14/11/2024.

Tale beneficio viene erogato ai dipendenti in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti:

  1. avere un reddito complessivo 2024 non superiore a € 28.000;
  2. avere un figlio fiscalmente a carico (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del TUIR)
  3. avere capienza fiscale, ovvero essere in possesso di un reddito pari ad almeno € 8.500 annui, tale da determinare un’imposta lorda superiore alle detrazioni da lavoro dipendente.

Analogamente al trattamento integrativo dei redditi, anche il bonus “Natale” non concorre alla formazione del reddito ed è rapportato al numero di giorni lavorati nell’anno.

L’art. 23 del D.P.R. n. 600/73 stabilisce che il lavoratore, ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno, può chiedere al sostituto d’imposta/datore di lavoro di considerare altri redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti nel corso di precedenti rapporti di lavoro.

A tal fine il dipendente deve consegnare al sostituto d'imposta, entro il 12 gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti, la certificazione unica riferita ai redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute.

Per la parte previdenziale, la circolare INPS n. 21 del 25/1/2024 ha rideterminato i massimali mensili e annui ai fini contributivi per l’anno in corso, stabilendo che, in caso di superamento dell’imponibile mensile di € 4.584, venga applicata la maggiorazione dell’1% in più a carico del lavoratore, su base annua € 55.008.

Informazioni aggiuntive

  • Profilo Autore: Esperto nella gestione economica e contabile delle risorse umane nella P.A.
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