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NESSUNA SANZIONE AUTOMATICA IN CASO DI MANCATO INVIO DEL CONTO GIUDIZIALE

di Salvio Biancardi

Del mancato invio alla Corte dei conti del conto giudiziale si è recentemente occupata la sezione giurisdizionale della Corte dei conti di Bolzano.

Si tratta della sentenza n. 1/2025

LA DISCIPLINA RECATA DAL CODICE DI GIUSTIZIA CONTABILE

Si riportano alcuni articoli rilevanti del Codice di giustizia contabile che aiutano meglio a capire la vicenda.

L’art. 141, co. 7 del Codice di giustizia contabile stabilisce:

“ 7. Se risulta che l'agente contabile ha presentato il conto alla propria amministrazione e quest'ultima non lo ha trasmesso e depositato presso la sezione giurisdizionale, il conto è acquisito d'ufficio dal giudice monocratico, che commina la sanzione pecuniaria di cui al comma 6 al responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'articolo 139, comma 2.”

L’art. 139 stabilisce che:

1. Gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza.

2. L'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente.

3. Le modalità di presentazione dei conti possono essere adeguate con legge statale o regionale alle esigenze specifiche delle singole amministrazioni, comunque nel rispetto dei principi e delle disposizioni in tema di contabilità generale dello Stato. Restano ferme le disposizioni legislative e regolamentari che, per le rispettive amministrazioni, prevedono ulteriori adempimenti in materia”.

Il responsabile del procedimento di cui all’art. 139, quindi, è colui che, individuato dalla propria Amministrazione, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo (sul conto degli agenti contabili) previsti dalla vigente normativa ed entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente.

Per gli enti locali il termine di deposito non è di 30 giorni, ma di 60, come previsto dal T.U. enti locali.

Invece, l’art. 133 prevede quanto segue:

1.Ferma restando la responsabilità di cui all' articolo 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, e successive modificazioni, quando la legge prevede che la Corte di conti irroga, ai responsabili della violazione di specifiche disposizioni normative, una sanzione pecuniaria, stabilita tra un minimo ed un massimo edittale, il pubblico ministero d'ufficio, o su segnalazione della Corte nell'esercizio delle sue attribuzioni contenziose o di controllo, promuove il giudizio per l'applicazione della sanzione pecuniaria.

2.Il giudizio è promosso con ricorso al giudice monocratico, previamente designato dal presidente della sezione giurisdizionale regionale, territorialmente competente.

3.Copia del ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza camerale, è notificata alla parte a cura del pubblico ministero.

4.Il pubblico ministero deposita presso la segreteria della sezione il ricorso, unitamente ai documenti in esso richiamati, e il decreto di fissazione dell’udienza camerale, entro dieci giorni dalla notificazione dei medesimi.

5.La parte può costituirsi in giudizio depositando il proprio fascicolo, contenente la comparsa di risposta, la copia del ricorso notificato, la procura e i documenti che offre in comunicazione, entro trenta giorni dalla notificazione del ricorso”.

IL CASO AFFRONTATO

Nel caso trattato, la Procura regionale, dopo aver accertato, a seguito di apposita istruttoria, che gli agenti contabili di un Comune avevano regolarmente depositato i conti giudiziali relativi agli anni 2019, 2020 e 2021 nei termini normativamente prescritti e che gli stessi erano stati trasmessi, in parte e con notevole ritardo e, comunque, soltanto a seguito del decreto istruttorio della Procura, ha richiesto l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 141, comma 7, c.g.c. in combinato disposto con l’art. 133 c.g.c., per l’omessa trasmissione dei conti giudiziali di cui trattasi nei termini di legge.

In esito all’istruttoria era emerso documentalmente che gli agenti contabili avevano regolarmente e tempestivamente depositato i conti al Comune, che li aveva approvati e ne aveva ordinato la trasmissione alla Sezione giurisdizionale.

Il pubblico ministero della Procura Regionale chiedeva, quindi, alla Corte dei conti di disporre l’acquisizione d'ufficio dei conti resi dagli agenti contabili e non ancora depositati dall’amministrazione e di accertare la responsabilità ai sensi degli artt. 133, 139 e 141 c.g.c. del responsabile del procedimento, condannandolo al pagamento di una sanzione.

LA POSIZIONE DELLA PROCURA REGIONALE

Per la Procura, la lettura in combinato disposto degli artt. 139, 140 e 141 porta a ritenere che “la fattispecie di ritardato o omesso deposito del conto da parte del responsabile dell’amministrazione è, quindi, considerata ipso iure grave e non giustificabile e il giudice, con un rito monofasico, dispone contestualmente l’acquisizione del conto – ove non ancora trasmesso - e irroga la sanzione. E anche nel caso in cui il conto sia nelle more depositato in Sezione giurisdizionale, resta ferma l’avvenuta realizzazione della condotta contra legem, meritevole pertanto di essere sanzionata”.

Per la Procura, in conclusione, ad integrare oggettivamente la fattispecie di responsabilità sanzionatoria ex artt. 141, comma 7, e 133 c.g.c. concorre non solo l’omesso deposito, ma anche il mero ritardo nella trasmissione, restando quindi irrilevante l’eventuale successiva e tardiva trasmissione del conto. Diversamente opinando, si consentirebbe, a ciascun ente, di dettare le tempistiche sulla attività gestionale e contabile, vanificando definitivamente il disegno del legislatore e svilendo di fatto l’importanza dell’attività giurisdizionale della Corte, ancorata al rispetto di termini certi per la verifica di detti conti. Anche la funzione del pubblico ministero contabile sarebbe ridotta a mero impulso sollecitatorio per il deposito dei conti.

La sanzione per il responsabile del procedimento incaricato, per conto della propria Amministrazione, di inviare il conto, sarebbe quindi automatica e doverosa.

LA POSIZIONE (E LA DECISIONE) DELLA CORTE DEI CONTI

In totale disaccordo è invece la Corte dei conti, la quale ha rigettato l’opposizione della Procura, sottolineando che di recente l’orientamento della Corte dei conti del Trentino Alto Adige si è stabilizzato, sulla base della considerazione che “la lettura coordinata delle disposizioni richiamate consente di giungere alla conclusione che la sanzione non possa essere irrogata nei confronti del responsabile del procedimento (o del soggetto comunque tenuto al deposito del conto reso dall’agente contabile) se non nell’ambito del giudizio di resa del conto e solo dopo che chi vi sia tenuto non presenti il conto decorso il termine fissato dal giudice monocratico, non risultando equo e razionale che tale figura (il responsabile del procedimento o chi ne fa le veci) possa essere sanzionato secondo un presunto disegno del legislatore a lui maggiormente sfavorevole e senza le garanzie procedurali previste per l’agente contabile”.

CONCLUSIONI

In sostanza, secondo la Corte non sussisterebbe alcuna automaticità (come invece sostenuto dalla Procura) tra la mancata/tardiva presentazione del conto e la conseguente sanzione da irrogare al responsabile del procedimento.

Secondo la Corte, infatti, l’applicazione della sanzione è possibile solo dopo aver verificato le cause del mancato invio o del ritardo, che potrebbero non essere dipese dal responsabile del procedimento.

Informazioni aggiuntive

  • Profilo Autore: Funzionario Settore Economato-Approvvigionamenti nel Comune di Verona. Autore di pubblicazioni in materia
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