Dott. Francesco Disano
L’art. 2 della Legge n.29/79 - Ricongiunzione in entrata
La ricongiunzione dei contributi è un istituto che permette, a chi ha posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse, di riunire, mediante trasferimento, tutti i periodi contributivi presso un’unica gestione, allo scopo di ottenere una sola pensione. La norma stabilisce quale destinatario “il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei ....lavoratori dipendenti, ovvero in forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria predetta o che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione, ovvero nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'INPS, può chiedere in qualsiasi momento, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la gestione in cui risulti iscritto all'atto della domanda, ovvero presso una gestione nella quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa, di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa dei quali sia titolare.”
Dott. Stefano Usai
La sospensione e la risoluzione del contratto nel nuovo codice degli appalti (prima parte)
L’art. 107 del nuovo codice degli appalti, recepisce l’articolo 73 della direttiva 2014/24/UE, l’articolo 90 direttiva 2015/25/UE nonché l’articolo 44 della direttiva 2015/23/UE riproponendo in larga misura, il contenuto della disciplina regolamentare di cui all’art. 158 (sospensione e ripresa dei lavori) del d.P.R. n. 207/2010. Si legge nel parere del Consiglio di Stato n. 855/216 che la scelta del Governo “di eliminare la fonte regolamentare, può giustificare la decisione di elevare il livello della precedente disciplina, ora ampiamente legificata. Tuttavia, il testo della disposizione contiene un eccessivo livello di dettaglio, con particolare riguardo alla analitica indicazione delle modalità di redazione dei verbali”.
Dott. Villiam Zanoni
Cessazioni pubblici dipendenti: qualche risposta dalla giurisprudenza
Sono uscite nei giorni scorsi alcune sentenze, un po’ in sordina, che hanno forse scritto la parola fine in ordine ai più recenti provvedimenti che hanno coinvolto i pubblici dipendenti in relazione ai meccanismi di collocamento a riposo. Due di queste, in particolare, (Cassazione n° 11595/2016 e n° 11859/2016) hanno avuto ad oggetto la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 72, comma 11, del D.L. n° 112/2008 e, pur con esiti diversi, sono state incernierate incidentalmente su alcuni elementi comuni. La fattispecie relativa alla prima sentenza riguardava 2 lavoratori licenziati nel 2008 a fronte della esistenza dei 40 anni di contribuzione, i quali hanno contestato la illegittimità del provvedimento sia in relazione alla normativa italiana, sia in relazione alla normativa comunitaria.
Dott. Antonio Guzzo
ITIL (Information Technology Infrastructure Library)
ITIL è l’acronimo di Information Technology Infrastructure Library e rappresenta un insieme di linee guida ispirate dalla pratica (Best Practices) nella gestione dei servizi IT (IT Service Management). Chi scrive queste linee guida sono esperti in ambito operativo e pratico. ITIL consiste in una serie di pubblicazioni che forniscono indicazioni sull’erogazione di servizi IT di qualità e sui processi e mezzi necessari a supportarli.
IL RIPOSO COMPENSATIVO
Può il dirigente, visto che il budget per il lavoro straordinario a sua disposizione è assai basso, imporre ai dipendenti lo svolgimento di prestazioni orarie aggiuntive dando corso al recupero compensativo?
Il recupero compensativo richiede il consenso del dipendente, per cui non può essere imposto in modo unilaterale da parte del dirigente. Esso deve essere realizzato in modalità tali che non si determinino conseguenze negative per lo svolgimento delle normali attività d’ufficio e dando applicazione alle previsioni dettate dalla contrattazione collettiva nazionale, essendo la materia preclusa alla contrattazione decentrata.
LA PRODUTTIVITA’
I compensi incentivanti la produttività possono remunerare prestazioni svolte oltre il normale orario di lavoro in sostituzione dei compensi per lo straordinario?
Sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. n. 66/2003, tutte le prestazioni svolte al di là delle 36 ore settimanali devono essere remunerate con il lavoro straordinario, anche nella forma del riposo compensativo e/o della banca delle ore. I compensi per la produttività devono remunerare prestazioni aggiuntive svolte non nella forma dell’aumento dell’impegno orario, ma del raggiungimento di specifici obiettivi.
L’ORARIO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE
I dipendenti titolari dell’incarico di responsabili di posizioni organizzative in un comune privo di dirigenti in cui esercitano i compiti dirigenziali devono prestare l’orario minimo di 36 ore settimanali?
Tutti i titolari di posizione organizzativa hanno l’obbligo di garantire la presenza per almeno 36 ore settimanali. Le norme contrattuali, nel ribadire tale vincolo, precisano che le prestazioni svolte in modo aggiuntivo non diano luogo ad una remunerazione quale lavoro straordinario. Questi vincoli si applicano sia negli enti con i dirigenti che in quelli privi di dirigenti.
Prof. Arturo Bianco
Le nuove regole sul diritto di accesso del d.lgs n. 97/2016
Ampliamento in misura assai rilevante del diritto di accesso, che non richiede più l’obbligo della motivazione e che può essere esercitato anche con finalità di controllo, superamento del piano per la trasparenza, possibile riduzione dei vincoli di pubblicità tramite il sito internet per i comuni fino a 15.000 abitanti e restyling delle disposizioni sulla prevenzione della corruzione. Possono essere così riassunte le principali conseguenze che derivano per le amministrazioni locali dalla entrata in vigore del D.Lgs. n. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”. Questo provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 dello scorso 8 giugno. Esso riprende la ispirazione del cd freedom of information act ed è il primo decreto attuativo delle disposizioni contenute nella legge n. 124/2015, cd riforma Madia.
Dott. Francesco Disano
Le invalidità pensionabili nel pubblico impiego
A decorrere dal 1° gennaio 1996 la legge n. 335/1995( c.d. “legge Dini “) ha esteso ai dipendenti della pubblica amministrazione la pensione di inabilità prevista già, da molto tempo, per la generalità dei lavoratori del settore privato. Occorre, però, precisare subito che le prestazioni previdenziali di inabilità per i dipendenti iscritti alle Casse Ex-Inpdap sono molto diverse da quelle riconosciute alla generalità dei lavoratori dipendenti e autonomi.
S.O.S. Appalti - Edizione del 20 Giugno 2016
a cura dell'Avv. Carmine Podda
CONSIGLIO DI STATO ADUNANZA PLENARIA 25/5/2016 N. 10
Cognizione del giudice amministrativo in merito alla regolarità contributiva degli offerenti
Come è noto, ai sensi dell’art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006, “Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: [...] i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti”.
Nel caso in cui sorgano delle controversie inerenti ad un riscontro negativo in tema di regolarità contributiva, come risultante dal d.u.r.c., si pone la problematica del riparto di giurisdizione in quanto, per un verso, la certificazione prodotta dall’ente previdenziale assume il carattere di dichiarazioni di scienza, assistita da pubblica fede ai sensi dell’art. 2700 c.c. e facente prova fino a querela di falso; per altro verso, tale accertamento si inserisce nell’ambito di una procedura di evidenza pubblica, rispetto alla quale sussiste, ai sensi dell’art. 133 c.p.a., la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.
Il Collegio ritiene di dover risolvere la questione nel senso di devolvere alla cognizione del giudice amministrativo, adito per la definizione di una controversia avente ad oggetto l’aggiudicazione di un appalto pubblico, l’accertamento circa la regolarità del d.u.r.c., quale atto interno della fase procedimentale di verifica dei requisiti di ammissione dichiarati dal partecipante ad una gara.
L’ambito della cognizione del Giudice Amministrativo, in effetti, concerne l’attività provvedimentale successiva e consequenziale alla produzione del d.u.r.c. da parte dell’ente previdenziale: l’operatore privato, nel giudizio instaurato dinanzi all’autorità giudiziaria amministrativa, non censura direttamente l’erroneità del contenuto del d.u.r.c., ma le statuizioni successive della stazione appaltante, derivanti dalla supposta erroneità del d.u.r.c..
Consiglio di Stato sez. V 7/6/2016 n. 2384
Corretta configurazione dell’istituto dell’avvalimento
L’avvalimento deve comportare l'effettivo trasferimento all'impresa ausiliata delle specifiche competenze tecniche acquisite e delle concrete risorse messe a disposizione; trasferimento che, per sua natura, ne implica l'esclusività per tutto il periodo preso in considerazione dalla lex specialis di gara e non deve risolversi nel prestito di un valore puramente cartolare e astratto, essendo invece necessario, anche alla luce del chiaro disposto dell'art. 88, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, che dal contratto risulti chiaramente l'impegno dell'impresa ausiliaria di prestare le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità, come i mezzi, il personale, la prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti (Consiglio di Stato, sez. V, 27 gennaio 2016, n. 264). Ragionando diversamente, il contributo dell'ausiliario si risolverebbe nel prestare una sorta di garanzia per eventuali insufficienze nello svolgimento delle prestazioni, senza fornire alcun contributo oggettivo, affinché l'opera dell'ausiliato sia migliorata in virtù del concreto apporto dei requisiti di capacità tecnica considerati rilevanti dal bando di gara.
TAR Sicilia Palermo sez. II 31/5/2016 n. 1336
Irregolarità essenziali e obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria in caso di soccorso istruttorio
In base alla ratio e alla lettera della norma citata- art. 38, comma 2-bis d.lgs. 163 del 2006- : “l'essenzialità dell'irregolarità determina in sé per sé l'obbligo del concorrente di pagare la sanzione pecuniaria prevista dal bando, a prescindere dalla circostanza che questi aderisca o meno all'invito, che la stazione appaltante deve necessariamente fargli, di sanare detta irregolarità. Solamente quando l'irregolarità non è essenziale, il concorrente non è tenuto al pagamento della sanzione pecuniaria e la stazione appaltante al soccorso istruttorio” (v. T.a.r. L’Aquila 25/11/2015, n. 784); (..) in sostanza: “la sanzione di cui agli artt. 38, c. 2 bis, e 46, c. 1 ter, del d.lgs. n. 163 del 2006, può essere applicata non solo quando il concorrente che sia incorso in un'irregolarità essenziale decida di avvalersi del soccorso istruttorio, integrando o regolarizzando la dichiarazione resa, ma anche nell'ipotesi in cui questi, non avvalendosi del soccorso istruttorio, venga escluso dalla procedura di gara, poiché la sanzione pecuniaria … colpisce l'irregolarità essenziale della documentazione in sé e per sé.” (v. T.a.r. Parma, 29 febbraio 2016, n. 66); (..) la norma citata non pone alcun limite temporale per l’esercizio del potere sanzionatorio da parte della stazione appaltante, di talché deve ritenersi applicabile il generale principio di cui all’art. 28 l. n. 689/1981, che fissa il termine di prescrizione quinquennale decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione
Consiglio di Stato sez. V 6/6/2016 n. 2359
L’accettazione della lex specialis di gara non comporta l’inoppugnabilità di clausole illegittime
Di norma, nelle gare pubbliche l'accettazione delle regole di partecipazione non comporta l'inoppugnabilità di clausole del bando regolanti la procedura di gara che siano, in ipotesi, illegittime, in quanto una stazione appaltante non può mai opporre ad una concorrente un'acquiescenza alle clausole del procedimento, che per un verso si tradurrebbe in una palese ed inammissibile violazione dei principi fissati dagli artt. 24, comma 1, e, 113 comma 1, Cost., e, per altro verso, condurrebbe all' inaccettabile conclusione che, per poter partecipare alla gara, l'operatore economico dovrebbe necessariamente prestare acquiescenza a tutte le clausole, con conseguente esclusione della relativa possibilità di tutela giurisdizionale.
Va rilevato inoltre che sussiste l’onere d'immediata impugnazione del bando di gara pubblica in caso di contestazione di clausole che siano ex se ostative all'ammissione dell'interessato o impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale, ovvero rendono ingiustificatamente più difficoltosa per i concorrenti la partecipazione alla gara.
Consiglio di Stato sez. V 7/6/2016 n. 2426
Estensione dei principi comunitari di trasparenza e parità di trattamento alle concessioni pubbliche
L’art. 30,comma 3, del Codice dei contratti pubblici, laddove stabilisce: «La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi disponibili al trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all’oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi» (..) è posta a garantire il rispetto dei nominati principi di trasparenza, non discriminazione, proporzionalità e soprattutto parità di trattamento, i quali impongono all’amministrazione procedente scelte procedimentali rispondente a regole di aperta e piana logica concorrenziale e ad inverare in concreto il criterio di imparzialità e buon andamento dei pubblici uffici: anche senza giungere all’applicazione dettagliata delle regole di cui al Titolo I della Parte II d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163. Infatti la normativa di principio di derivazione comunitaria va applicata non solo agli appalti di lavori, servizi e forniture, perché ha una valenza quasi generalizzata nel settore dei contratti pubblici; perciò l’art. 30 risponde a una progressiva assimilazione delle concessioni agli appalti al fine, di matrice europea, di vincolare i soggetti aggiudicatori a rispettare anche nelle procedure di affidamento delle prime i principi dell’evidenza pubblica comunitaria, tra cui i canoni di trasparenza invalsi nelle seconde attraverso una procedura tipica di gara, dove si impone l’esigenza che il confronto competitivo sia effettivo e leale, pena altrimenti la vanificazione delle finalità stesse del procedimento selettivo di stampo concorsuale (cfr. ad es. Cons. Stato, C. Stato, Ad. plen., 7 maggio 2013, n. 13.; V, 2 ottobre 2014, n. 4913; VI, 18 luglio 2014, n. 3864; 11 marzo 2015, n. 1250; 4 giugno 2015, n. 2755).
TAR Emilia Romagna Bologna sez. II 1/6/2016 n. 564
Oneri di sicurezza aziendali nelle acquisizioni in economia
In giurisprudenza si registra un orientamento, sia in primo sia in secondo grado, secondo il quale nelle ipotesi di cottimo fiduciario non si applica la previsione dell’obbligo di indicare il costo relativo alla sicurezza sancito in via generale dall’art. 86, comma 3-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006 , ove in particolare, come nel caso di specie, tale obbligo non sia stabilito dalla lex specialis della gara. Si veda, in proposito, la decisione della III Sezione del Consiglio di Stato n. 4810/2015, in cui, facendosi leva sulla peculiare natura del cottimo fiduciario – che non è una vera e propria gara, ma una trattativa privata, connotata da lata discrezionalità nel rispetto dei soli principi di trasparenza e imparzialità, nonché dei requisiti minimi di concorrenzialità – si esclude l’applicabilità delle rigide regole dettate per gli appalti soprasoglia; pertanto, nonostante lo scopo altamente sociale che la norma si propone, è fortemente discutibile che possa trovare rigida applicazione l'obbligo discendente dall’art. 87, comma quarto, del codice dei contratti pubblici, invocato dall’appellante, che concerne la dichiarazione specifica degli oneri sostenuti per la sicurezza aziendale, quantomeno nel senso di imporre una tale dichiarazione a pena di esclusione. Ovviamente, la lettera di invito può invece prevedere l’indicazione degli oneri di sicurezza e, in tal caso, la mancata specificazione degli stessi comporta l’esclusione dalla gara.
Questa Sezione è giunta a conclusioni simili seguendo un altro percorso argomentativo. In una recentissima decisione (n. 418/2016), resa su analoga controversia (alla quale si rimanda per ulteriore ragguaglio di precedenti giurisprudenziali), si è stabilita – sulla falsariga di una pronuncia della VI Sezione del Consiglio di Stato (n. 1798/2015) – e in relazione agli appalti di forniture e di servizi intellettuali (nel cui ambito il rischio cosiddetto specifico o aziendale ha minore possibilità di incidenza), l’insussistenza dell’obbligo delle imprese partecipanti di indicare già in sede di offerta – a pena di esclusione – i predetti oneri per la sicurezza. Tali elementi devono essere in simili ipotesi specificati e verificati ai soli fini del giudizio di anomalia; e ciò in quanto la ratio della disposizione contenuta nell'articolo 87, comma quarto, secondo periodo, del codice dei contratti pubblici, appare individuabile, in relazione agli appalti di servizi e forniture, con riguardo alla particolare tipologia delle prestazioni richieste per questi appalti rispetto a quelli per lavori e alla rilevanza di ciò nella fase della valutazione dell'anomalia (cui la norma è espressamente riferita).
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