Accesso Abbonati

Le amministrazioni possono dare corso ad assunzioni con procedure ordinarie utilizzando le capacità assunzionali del 2016?

La risposta è attualmente negativa, salve le 6 regioni in cui si può dare corso ad assunzioni di vigili essendo stata accertata la loro assenza dal personale in sovrannumero degli enti di area vasta. Per il restante personale occorre attendere che il Dipartimento della Funzione Pubblica dia corso a questa attestazione

Si può dare corso ad assunzioni di vigili a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a 5 mesi nel corso dell’anno solare?

Si può attualmente dare corso ad assunzioni di vigili a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a 5 mesi nel corso dell’anno solare solamente nelle 6 regioni in cui il Dipartimento della Funzione Pubblica ha accertato l’assenza di personale di questo profilo tra i dipendenti in sovrannumero degli enti di area vasta.

Dott. Antonio Guzzo

Gli aspetti di sicurezza dell’ufficio Stato Civile di un Comune

managementAll’interno dell’ufficio stato civile di un comune è necessario prestare molta attenzione agli aspetti di sicurezza, di autenticità e di conservazione permanente dei dati presenti all’interno dell’ufficio stesso [1]. Nell’analizzare il caso concreto dello Stato Civile ci si soffermerà su un concetto molto importante che è quello dell’autenticità e dell’usabilità dell’informazione. Questi concetti verranno applicati in un contesto molto operativo che è quello dell’Ufficio Stato Civile di un ente locale (Comune) con degli esempi molto pratici come il cambio di sesso che viene trascritto sui registri o il cambio di nome, etc.

Dott. Francesco Disano

La quota “B” e la  quota “C” nel calcolo della misura del trattamento di quiescenza

pensioniprevCome è  risaputo, la  quota B   caratterizza quel segmento  della pensione, calcolata secondo il sistema retributivo, relativa alle anzianità contributive maturate da  ogni dipendente successivamente alla  data   del  31 dicembre 1992.   A  partire  da  questa  data,  l'articolo 3 del Decreto legislativo  n. 503/1992 (Riforma Amato) ha provveduto  a  mutare  le regole di calcolo della pensione retributiva,  attraverso  un processo di  graduale ampliamento del “ periodo di riferimento”  per la determinazione della retribuzione pensionabile, armonizzando, altresì, le regole vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria agli iscritti presso i fondi esclusivi e sostitutivi della medesima.

Prof. Arturo Bianco

Centrale di committenza e personale nel nuovo Codice degli Appalti

direttoreMartedì 19 aprile è entrato in vigore il D.Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, cd nuovo codice degli appalti.

Consiglio di Stato sez. V 5/5/2016 n. 1780

Accesso agli atti di gara e contenuto generico della richiesta

L’istanza avanzata per poter accedere a «tutti i verbali del consiglio di amministrazione della società ricorrente, a far data dal 1 marzo 2010, al 31 ottobre 2014, che abbiano avuto ad oggetto, a qualsivoglia titolo, la controversia con la società ricorrente» ha carattere esplorativo e non può essere accolta. A riguardo, non può non essere considerato il suo contenuto estremamente generico ed indefinito (si chiedono verbali che abbiano ad oggetto “a qualsivoglia titolo” la controversia con la s.c.r.l.). Altrettanto generico è il fine con il quale l’istanza è giustificata, non potendosi definire in modo sicuro le condizioni del collegamento concreto e diretto tra i suddetti verbali ed il rilievo del sindaco.
E ciò rende la richiesta d’accesso anche elusiva del dovere di determinare il minor aggravio negli uffici dell’amministrazione.

Né per il caso di specie si può tacere, ai fini dell’insussistenza del “diritto” all’accesso di cui si discute, sulla parte dell’istanza riguardante la corrispondenza intercorsa tra lo stesso appellato e il consiglio di amministrazione della società ricorrente, e le valutazioni che quest’ultimo avrebbe effettuato su di essa. Infatti non è emerso in giudizio alcun elemento utile a far ritenere che dette valutazioni vi siano effettivamente state, né del resto ad esse, quand’anche esistenti, alcun riferimento ha effettuato il sindaco nel suo rilievo.


Tar Lazio Roma sez. III quater 10/5/2016 n. 5448

Divieto di indicazione all’interno dei bandi di ulteriori prescrizioni a pena di esclusione oltre le ipotesi tassative di cui all’art.46

Il principio di tassatività della cause di esclusione, “per come desumibile dall’art. 46, comma 1-bis, del codice dei contratti pubblici ratione temporis applicabile alla gara in esame, va pacificamente inteso nel senso che i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione, oltre quelle indicate da questa norma e riguardanti il mancato adempimento alle prescrizioni formali previste dal codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali (cons. St., sez. Iii, sentenza n. 5479 del 3.12.2015), ma non anche nel senso che non possa legittimamente essere esclusa dalla gara un'impresa che abbia formulato, come nel caso di specie, un’offerta priva dei requisiti minimi di carattere tecnico-professionale richiesti per la partecipazione (consiglio di stato sezione iii, n. 3275 del 1 luglio 2015; tar lazio, roma, sez. Ii, 7 gennaio 2016, n. 122). Né in tal caso era attivabile il potere di soccorso istruttorio, tenuto conto della mancanza sostanziale del requisito.


Consiglio di Stato sez. V 5/5/2016 n. 1759

Ammissibilità dell’appalto integrato nell’ipotesi di rti per l’esecuzione dei lavori e rti per il  servizio di progettazione

Se è legittimo che in relazione all’esecuzione di un appalto integrato si formi un raggruppamento per l’esecuzione dei lavori e un distinto raggruppamento per l’espletamento del servizio di progettazione ( cons.stato sez.iv 13.10.2015 n.4715) , non può non essere altrettanto legittimo che l’esecuzione dei lavori venga effettata da un’impresa singola mentre la progettazione esecutiva venga affidata ai propri progettisti interni ai quali vengono associati due progettisti esterni.

Quindi l’impresa di lavori singola ( o anche in raggruppamento) che indica uno o più professionisti incaricati solo della progettazione fa sì che gli stessi devono intendersi come gruppo di progettazione composto anche dai propri progettisti e in questa ipotesi non esiste in realtà un raggruppamento (o ati che dir si voglia) ai sensi del codice dei contratti pubblici, integrandosi piuttosto una fattispecie più vicina a quella di progettisti esterni “indicati”.
Se tali professionisti esterni  sottoscrivono un accordo con la srl per il servizio di progettazione esecutiva, lo stesso, comunque denominato, non qualifica tali progettisti come concorrenti con conseguentemente obbligo di sottoscrivere l’offerta insieme all’impresa singola, tali dovendo essere considerati soltanto i soggetti che con chiarezza assumono l’impegno ad eseguire l’appalto integrato nella sua interezza.


Consiglio di Stato sez. VI 5/5/2016 n. 1766

L’errore grave nell'esercizio della propria attività professionale è causa di esclusione anche se riferito ad appalti svolti per stazioni appaltanti diverse da quella che ha bandito la gara

In linea di diritto, ritiene il collegio, in adesione all'orientamento giurisprudenziale maggioritario formatosi sul requisito dell'assenza di un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, di cui all'art. 12, comma 1, lett. C), d.lgs. N. 157 del 1995 – cui corrisponde la fattispecie ex art. 38, comma 1, lett. F), ultima parte, d.lgs. N. 163 del 2006 –, e sui correlati obblighi dichiarativi, che tale ipotesi non possa essere limitata ai soli errori commessi in precedenti rapporti con la stazione che ha indetto la gara, fondandosi la causa di esclusione in esame sulla necessità di garantire l'elemento fiduciario nei rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione, con la conseguenza che le imprese concorrenti, in linea con l'onere collaborativo che sottende i rapporti con la pubblica amministrazione, sono onerate di dichiarare, a pena di esclusione, pregresse risoluzioni contrattuali anche se relative ad appalti affidati da altre stazioni appaltanti, diverse da quella che ha bandito la gara che, proprio per tale ragione, normalmente non è a conoscenza di tali fatti (v. In tal senso, ex plurimis, cons. St., sez. Vi; 10 maggio 2007, n. 2245; cons. St. Sez. Iii, n. 2289 del 2014; cons. St., sez. V, 22 ottobre 2015, n. 4870).


Consiglio di Stato sez. III 2/5/2016 n. 1661

Conseguenze della mancata indicazione di subpesi e sub punteggi nel disciplinare di gara relativo ad appalti da aggiudicare con il criterio dell’oepv

La mancata previsione di subpesi e sub punteggi per ciascun criterio di valutazione qualitativa dell’offerta non è indice di indeterminatezza dei criteri di valutazione.

La possibilità di individuare sub criteri è, infatti, meramente eventuale, com’è palese dall’espressione letterale “ove necessario” che figura all’art. 83, comma 4, del codice dei contratti.

La scelta operata dall'amministrazione appaltante, in una procedura di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente ai criteri di valutazione delle offerte, ivi compreso il peso da attribuire a tali singoli elementi, specificamente indicati nella lex specialis, e ivi compresa anche la disaggregazione eventuale del singolo criterio valutativo in sub-criteri, è espressione dell'ampia discrezionalità che la legge le ha attribuito per meglio perseguire l'interesse pubblico.
La scelta è sindacabile in sede di legittimità solo allorchè sia macroscopicamente illogica, irragionevole ed irrazionale ed i criteri non siano trasparenti ed intellegibili, non consentendo ai concorrenti di calibrare la propria offerta (consiglio di stato, sez. V, 18/06/2015, n. 3105).


Tar Campania  Napoli sez. I 4/5/2016 n. 2216

Appalti pubblici - oneri di sicurezza aziendali - adunanza plenaria del consiglio di stato n. 3/2015 e n. 9/2015 - obbligo di indicazione in sede di offerta

E' sufficiente richiamare il recente orientamento di questa sezione (t.a.r. campania, napoli, i sezione 4 marzo 2016 n.1185), adesivo ai principi elaborati nelle sentenze dell'adunanza plenaria del consiglio di stato n. 3/2015 e n. 9/2015, secondo cui in tutte le gare di appalti di lavori, servizi e forniture, le imprese devono indicare in sede di offerta economica gli oneri di sicurezza aziendali - interni … rispetto alla chiara portata applicativa dell'obbligo di specificare i costi di sicurezza interni in gare per attività di servizio quali quelle per cui è processo, non ha pregio, come limite all'applicazione diffusa del suesposto principio, l'argomentazione di parte ricorrente, secondo cui l'obbligo di indicare in offerta i costi di sicurezza interni non sussisterebbe in concreto, essendo l'attività oggetto di affidamento di natura esclusivamente intellettuale in relazione al cui svolgimento sarebbero inesistenti rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
La sezione, al riguardo, ha osservato (tar campania napoli i sezione 4 marzo 2016 n. 1185 e 23 marzo 2016 nn. 1501 e 1506) che, ai fini della sussistenza dell'obbligo, occorre tener conto delle attività e degli interventi specificamente previsti dal disciplinare di gara; ebbene, nel caso di specie non è esclusa la necessità di sostenere costi per la sicurezza aziendale, implicando l'attività di direzione lavori, misurazione e contabilità ed assistenza al collaudo la presenza di personale sui luoghi di esecuzione dei lavori, con prospettazione di rischi per la sicurezza dei soggetti a tal fine preposti.

Dott. Stefano Usai

Le consultazioni preliminari nel nuovo codice degli appalti e delle concessioni

llppNel capo III  “Svolgimento delle procedure per i settori ordinari” , sezione I,  “Bandi e avvisi” del nuovo codice degli appalti,  il legislatore, con l’articolo 66 (Consultazioni preliminari di mercato) introduce una (potenziale) fase propedeutica all’avvio della procedura di appalto. La norma, novità nell’ordinamento domestico – che quindi non ha omologo nel pregresso codice degli appalti e neppure trova criteri specifici  nella legge delega 11/2016 – riprende la disposizione contenuta nell’articolo 40 della direttiva comunitaria 24/2014.

Dott. Villiam Zanoni

Le perle dell’INPS: un caso di maternità fuori rapporto

pensioniprevIn assenza di novità sostanziali ed in attesa dei probabili eventi dell’autunno prossimo, abbiamo dedicato la nostra attenzione ad una vicenda recentemente accaduta e che ci è stata segnalata.

Anzi sollecitiamo i lettori a farci pervenire analoghe segnalazioni affinché si possano sollecitare interventi rettificatori da parte dell’INPS.

Dall’aggiudicazione alla stipula del contratto nel nuovo codice degli appalti

Dott. Stefano Usai

llppL’immediata vigenza del decreto legislativo 50/2016 – nel prosieguo codice degli appalti – sta determinando non poche problematiche ai RUP delle stazioni appaltanti per la materiale impossibilità di presidiare adeguatamente gli oltre  200 articoli e per gestire le fasi “transitorie” declinate nell’articolo 216 costituito da una serie di rimandi, spesso sbagliati, che fanno dubitare della vigenza immediata o meno di alcune norme.

Congedo di maternità per parto prematuro: ancora una sorpresa da una circolare

Dott. Villiam Zanoni

pensioniprevNon voglio rifare una polemica già più volte trattata, ma una recente circolare dell’INPS ha riacceso le nostre attenzioni. Tutto comincia con la legge delega del cosiddetto “Job Acts” (legge n° 183 del 10 dicembre 2014) il cui articolo 1, ai commi 8 e 9, ha scritto i principi e i criteri direttivi della delega in materia di congedi parentali, ed in particolare alla lettera g) ha inserito fra questi il seguente: “ricognizione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ai fini di poterne valutare la revisione per garantire una maggiore flessibilità dei relativi congedi obbligatori e parentali, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche tenuto conto della funzionalità organizzativa all’interno delle imprese”.

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