Nel tagliare il fondo del 2016 per la diminuzione del personale occorre utilizzare necessariamente il criterio della media aritmetica?
La Conferenza Unificata, riunione del 10 luglio 2014, la circolare dei Ministri della Funzione Pubblica, Affari Regionali ed Economia e Finanze del mese di settembre dello stesso anno ed i pareri resi dalle sezioni di controllo della Corte dei Conti dell’Emilia Romagna e della Sicilia dicono che sia il metodo della media aritmetica definito dalla Ragioneria Generale dello Stato sia il metodo dei risparmi effettivi definito dalla sezione di controllo della Corte dei Conti della Lombardia e dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni sono egualmente legittimi. Si attende la definizione di un metodo unitario
Le risorse destinate al salario accessorio delle posizioni organizzative negli enti privi di dirigenti sono assoggettate al tetto di quanto speso allo stesso titolo nel 2015?
La deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 26/2014, con riferimento alle previsioni dettate dall’articolo 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010, ha chiarito che anche alle risorse destinate al salario accessorio delle posizioni organizzative negli enti privi di dirigenti si applica il tetto dettato per il fondo per le risorse decentrate. Essendo il testo di questa disposizione eguale a quello previsto per il 2016 dalla legge di stabilità, si deve ritenere presente questo vincolo.
Il fondo del 2016 può superare la consistenza del fondo 2015 a seguito dell’inserimento nella parte stabile dei risparmi derivanti dalla RIA dei dipendente cessati?
Il fondo per le risorse decentrate del 2016, nel suo insieme, non può superare il tetto del fondo del 2015. In questo senso vanno le previsioni dettate dalla legge di stabilità. Per cui l’inserimento nella parte stabile dei risparmi derivanti dalla RIA dei dipendente cessati deve essere bilanciato da tagli che vengono disposti su altre parti del fondo, anche variabile, non esistendo uno specifico vincolo a che ognuna delle sue componenti non superi quella del 2015.
Prof. Arturo Bianco
Le assunzioni a tempo indeterminato
Il vincolo della utilizzazione delle capacità assunzionali del 2015 e del 2016 esclusivamente per il personale in sovrannumero degli enti di area vasta, con le connesse limitazioni alla utilizzazione della mobilità volontaria, si applica fino a che nella regione vi siano dipendenti degli enti di area vasta in sovrannumero. Il divieto di effettuare assunzioni di vigili si applica fino a che nella regione vi siano dipendenti della polizia provinciale in sovrannumero.
Dott. Pietro Rizzo
Le sezioni unite intervengono sul principio di scissione soggettiva delle notificazioni
Con l’innovativa sentenza n. 24822 del 9 dicembre 2015, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute sui limiti di estensione del principio della diversa decorrenza degli effetti della notificazione nelle sfere giuridiche, rispettivamente, del notificante e del destinatario (c.d. “principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio”).
Dott. Daniele Perugini
Fondi pensione negoziali per i dipendenti pubblici, tra criticità ed opportunità – parte terza
Un altro degli interrogativi posti più frequentemente dai potenziali aderenti ai Fondi pensione – contestualmente ad una oggettiva esigenza informativa sulla natura ed entità delle prestazioni erogabili di cui si è già trattato - è rivolto alla “convenienza”, in un’ottica soggettiva, certamente più attenta alla situazione personale.
Dott. Stefano Usai
Il “nuovo” accesso civico ampliato: i limiti (seconda parte)
Nella prima parte del contributo si è cercato di mettere in evidenza gli aspetti sostanziali del nuovo accesso civico di cui al predisponendo decreto legislativo di modifica - oltre che della legge 190/2012 (c.d. anticorruzione) - anche, e soprattutto, del decreto legislativo 33/2013 (nel prosieguo anche decreto trasparenza).
a cura dell'Avv. Carmine Podda
Esiti dell’annullamento giudiziale dell’aggiudicazione di una gara pubblica
La P.A., in sede di rinnovazione di qualunque atto amministrativo annullato in via giurisdizionale, è chiamata ad effettuare un nuovo apprezzamento delle esigenze da soddisfare, prendendo in debita considerazione anche i nuovi elementi di fatto e di diritto eventualmente sopravvenuti al provvedimento impugnato nelle more del giudizio, con l’unico sbarramento temporale determinato dalla notificazione della sentenza di accoglimento del ricorso passata in giudicato e della quale si deve dare esecuzione.
Con specifico riferimento ai giudizi di annullamento di aggiudicazioni di procedure pubbliche di appalto è stato anche precisato (Cons. Stato, sez. III, 12 settembre 2012, n. 4831; sez. VI, 12 aprile 2011, n. 2260) che:
a) se l’aggiudicazione è annullata e il ricorrente ha titolo a subentrare nel contratto perché questo è ad uno stadio di esecuzione tale da consentire la sostituzione dell’appaltatore, la soddisfazione in forma specifica della pretesa si ha mediante caducazione del contratto in corso e stipula di un nuovo contratto con l’avente diritto;
b) a mente dell’art. 122 c.p.a. il subentro nel contratto deve essere inteso in senso atecnico, ovvero non come successione nel medesimo rapporto contrattuale intercorso con l’originario aggiudicatario – che anzi viene meno all’esito del giudicato amministrativo, bensì come necessità di stipulare un nuovo contratto che consenta di completare le prestazioni residue;
c) per ineludibili esigenze di rispetto della par condicio, il subentrante non può conseguire un beneficio maggiore rispetto a quello che avrebbe avuto se fosse risultato aggiudicatario ab initio sicché la sostituzione deve avvenire secondo le condizioni della gara originaria e l’offerta fatta dal subentrante in quella originaria gara …
TAR Lazio sez. II 11/3/2016 n. 3319
Ipotesi di mancato ricorso al criterio di rotazione nell’individuazione dei concorrenti da invitare a gara
Il principio di rotazione, essendo funzionale ad assicurare un certo avvicendamento delle imprese affidatarie, non ha una valenza precettiva assoluta per le stazioni appaltanti, di guisa che: A) la sua episodica mancata applicazione non vale ex se ad inficiare gli esiti di una gara già espletata, una volta che questa si sia conclusa con l’aggiudicazione in favore di un soggetto già in precedenza invitato a simili selezioni, ovvero già affidatario del servizio (Cons. Stato, Sez. VI, 28 dicembre 2011, n. 6906); B) in difetto di situazioni particolari, riscontrabili ad esempio in ipotesi di precedenti inadempimenti contrattuali, non può essere invocato sic et simpliciter per escludere un concorrente che chieda di essere invitato a partecipare ad una procedura negoziata (T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. II, 14 ottobre 2015, n. 1325; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 16 gennaio 2015, n. 179; T.A.R. Molise Campobasso, Sez. I, 17 aprile 2014, n. 269). In definitiva, posto che l’art. 57, comma 6, del codice degli appalti pone sullo stesso piano i principi di concorrenza e di rotazione, la prevalente giurisprudenza si è ripetutamente espressa nel senso di privilegiare i valori della concorrenzialità e della massima partecipazione, per cui in linea di massima non sussistono ostacoli ad invitare (anche) il gestore uscente del servizio a prendere parte al nuovo confronto concorrenziale.
Consiglio di Stato Adunanza plenaria 29/2/2016 n. 6
Divieto di regolarizzazione postuma della posizione previdenziale
Anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 31, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, dovendo l’impresa deve essere in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell’offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando dunque irrilevante, un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva. L’istituto dell’invito alla regolarizzazione (il c.d. preavviso di DURC negativo), già previsto dall’art. 7, comma3, del decreto ministeriale 24 ottobre 2007 e ora recepito a livello legislativo dall’art. 31, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 può operare solo nei rapporti tra impresa ed Ente previdenziale, ossia con riferimento al DURC chiesto dall’impresa e non anche al DURC richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità dell’autodichiarazione resa ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera i) ai fini della partecipazione alla gara d’appalto.
Consiglio di stato sez. IV 3/3/2016 n. 879
Distinzione tra subappalto necessario e subappalto facoltativo e relativi oneri di dichiarazione
La Sezione non ritiene di doversi discostare dall'orientamento più volte espresso, e richiamato dal TAR, ( C.d.S., sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4229; sez. V, 28 agosto 2014, n. 4405; sez. IV, 13 maggio 2014, n. 1224; sez. V, 21 novembre 2012, n. 5900), per il quale "l'art. 118, comma 2, del d.l.vo 12 aprile 2006, n. 163, va applicato tenendo presente che la dichiarazione di subappalto può essere limitata alla mera indicazione della volontà di concludere un subappalto nelle sole ipotesi in cui il concorrente sia a propria volta in possesso delle qualificazioni necessarie per l'esecuzione in via autonoma delle lavorazioni oggetto dell'appalto, ossia nelle sole ipotesi in cui il ricorso al subappalto rappresenti per lui una facoltà, non la via necessitata per partecipare alla gara; al contrario, la dichiarazione deve indicare il subappaltatore e dimostrare il possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti di qualificazione, nelle ipotesi in cui il subappalto si renda necessario a cagione del mancato autonomo possesso, da parte del concorrente, dei necessari requisiti di qualificazione".
TAR Lazio Roma sez. I 7/3/2016 n. 2966
Costi di partecipazione in capo al concorrente e ipotesi di danno emergente
La partecipazione alle gare di appalto comporta, inevitabilmente, per le imprese, dei costi, che, ordinariamente, restano a carico dell'impresa medesima, sia in caso di aggiudicazione, che di mancata aggiudicazione; detti costi di partecipazione si connotano come danno emergente solo allorché l'impresa subisca un'illegittima esclusione, venendo in tale evenienza in considerazione la pretesa del contraente a non essere coinvolto in trattative inutili (Cons. St., sez. III, 14 dicembre 2012, n. 6444; Tar Bari, sez. I, 6 ottobre 2011, n. 1466). Ritiene tuttavia il Collegio che tali costi debbano peraltro essere contenuti nell'ambito dei costi diretti subiti ai fini della partecipazione, e non anche degli oneri afferenti al mancato utilizzo dei mezzi dedicati alle peculiarità dei servizi appaltati, perché rientranti nella valutazione della voce del lucro cessante, né di quelli legati al mancato abbattimento delle spese generali in ragione dell'inattività dell'impresa, perché non direttamente connessi e non di facile determinazione.
Consiglio di Stato sez. III 7/3/2016 n. 921
Il punteggio numerico è una sufficiente motivazione in caso di chiara prede finizione dei criteri di valutazione
Nelle gare pubbliche il punteggio numerico assegnato ai singoli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa integra una sufficiente motivazione a condizione che siano prefissati, con chiarezza e adeguato grado di dettaglio, i criteri di valutazione, prevedenti un minimo ed un massimo (cfr. Cons. Stato, III, n. 112/2016, n. 5717/2015 e n. 4698/2014; V, n. 5450/2015); di modo che sussiste violazione dell’art. 83 del Codice dei contratti pubblici in caso di mancata predeterminazione di puntuali criteri per l’attribuzione dei punteggi relativi agli elementi tecnici dell’offerta, atteso che solo la presenza di criteri sufficientemente puntuali consente la verifica dell’operato dell’ amministrazione da parte del privato, nonché l’effettivo esercizio del sindacato di legittimità da parte del giudice amministrativo (cfr. Cons. Stato, III, n. 5909/2013 e n. 5060/2013).
In particolare, l’art. 83, cit., richiede che il bando preveda criteri di valutazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto per l’affidamento del quale si compete (comma 1), e la ponderazione relativa a ciascuno di essi (comma 2); l’ulteriore previsione della fissazione, “ove necessario”, per ciascun criterio, di sub-criteri, sub-pesi o sub-punteggi (comma 4), sta a significare che l’articolazione della griglia di valutazione deve essere adeguata al livello di varietà e di autonoma rilevanza delle caratteristiche della prestazione.
E’ dunque necessaria una adeguata articolazione dei criteri, per specificità dei parametri e limitatezza dei punteggi a ciascuno di essi attribuibile, ad opera della lex specialis, essendo altrimenti necessaria una puntuale motivazione dei singoli punteggi attribuiti. (cfr. Cons. Stato, III, n. 4067/2014), anche se non può negarsi che il giudizio su tale adeguatezza resti nella maggior parte dei casi opinabile.
Dott. Antonio Guzzo
La disciplina della Computer Forensics
Per Computer Forensics si intende quella particolare disciplina concernente l’applicazione di tecniche scientifiche ed analitiche ai Sistemi Operativi ed ai filesystem al fine di recuperare prove utili e valide nell’attività processuale. Infatti quando riaccendiamo un pc significa che qualcosa all’interno dell’hard-disk viene modificato rispetto all’ultima accensione.
Prof. Arturo Bianco
I chiarimenti ARAN su posizioni organizzative, assenze e reperibilità
Possibilità di riconoscere la posizione organizzativa nel caso di convenzioni con impegno inferiore a 18 ore alla settimana, legittimità del riconoscimento dei permessi anche all’ultimo momento; maggiorazione della reperibilità unicamente nei casi in cui la sua durata programmata sia inferiore alla soglia minima fissata dai contratti nazionali. Sono queste le principali indicazioni che sono contenute nelle risposte più recenti dell’Aran.
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