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CORRETTIVO APPALTI: GARANZIE NEL SOTTO SOGLIA IMMUTABILI

di Salvio Biancardi

Lo scorso 21 ottobre il Consiglio dei Ministri ha licenziato il testo del Correttivo appalti, il quale reca numerose integrazioni e modifiche sia agli articoli del Codice che ai suoi allegati. Tra queste modifiche rinveniamo un preciso chiarimento in merito alla possibilità o meno di incrementare/decrementare le garanzie provvisoria e definitiva nel sotto soglia.

Attualmente sull’argomento, come si vedrà più avanti, si è pronunciato il MIT con due pareri, sostenendone la invarianza. Si precisa che il testo del Correttivo costituisce ancora una bozza che richiede numerosi passaggi di ratifica (come meglio illustrato nel paragrafo a seguire), tuttavia si possono già focalizzare alcune novità di rilievo, come quella appena delineata.

Il cammino verso il testo definitivo

Va evidenziato che il cammino verso il nuovo Correttivo richiede ancora tempo e il testo definito, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale, potrebbe vedere la luce a fine anno o agli inizi di gennaio 2025. Infatti, la legge Delega relativa al nuovo Codice, (legge n. 78/2022) ha previsto che l’emanazione di eventuali decreti legislativi correttivi o integrativi dovrà avvenire con la stessa procedura di cui alla legge delega. Pertanto, sono necessari ulteriori passaggi quali la valutazione della Conferenza Unificata e del Consiglio di Stato, che avranno 30 giorni di tempo per esprimersi.

A seguire, sullo schema di decreto legislativo dovrà essere acquisito anche il parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali dovranno pronunciarsi sul testo entro 30 giorni dalla data di trasmissione.

La modifica apportata dal Correttivo

Le garanzie nel sotto soglia non sono incrementabili, né decremetabili, queste, in sintesi, sono le indicazioni che ha fornito il nuovo testo del correttivo.

La modifica è avvenuta mediante il trapianto di un nuovo comma (il 4 bis) nel testo dell’art. 53 del Codice, ad opera dell’art. 14 del Correttivo.

Vediamo nella tabella a seguire i contenuti di tale modifica.

 

Articolo 53 del d.lgs. 36/2023

ante Correttivo

 

Articolo 53 del lgs. 36/2023

a seguito modifiche apportate dal Correttivo

Garanzie a corredo dell’offerta e garanzie definitive.

1. Nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell’articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell’avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l’uno per cento dell’importo previsto nell’avviso o nell’invito per il contratto oggetto di affidamento.

3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all’articolo 106.

4. In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell’importo contrattuale.

 

Garanzie a corredo dell’offerta e garanzie definitive.

1. Nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell’articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell’avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l’uno per cento dell’importo previsto nell’avviso o nell’invito per il contratto oggetto di affidamento.

3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all’articolo 106.

4. In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell’importo contrattuale.

4-bis. Alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall’articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall’articolo 117, comma 2.

 

Le precisazioni fornite con la modifica sono sicuramente rilevanti, anche se, come si accennava, erano state già puntualizzate nei pareri del MIT n. 2129/2023 e 2470/2024.

Il primo parere, riguardante la possibilità di modificare la garanzia definitiva, il secondo, la possibilità di modificare la garanzia provvisoria.

Si riportano di seguito i due pareri.

 

Quesito del Servizio Supporto Giuridico

Codice identificativo: 2470

Data emissione: 21/06/2024

Argomenti: Garanzie

Oggetto: Applicazione riduzioni ai fini garanzia provvisoria nelle procedure sottosoglia.

Quesito: In merito alla garanzia provvisoria che, ai sensi dell'art. 53, comma 2 del D. Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti), può essere richiesta per un ammontare massimo dell'1% dell'importo previsto per il contratto oggetto di affidamento, si chiede: se è possibile applicare nelle procedure di gara sottosoglia le riduzioni previste per gli appalti soprasoglia di cui all'articolo 106, comma 8 del D. L.gs. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti).

Risposta: La risposta al quesito è negativa

 

 

Conclusioni

La modifica apportata dal Correttivo e i pareri precedentemente resi dal MIT sono del tutto condivisibili se si pensa che l’art. 48, co. 4 del Codice prevede che alle procedure sotto soglia si applicano tutte le disposizioni del Codice salvo le deroghe espressamente disposte dagli articoli che vanno dal 48 al 55 del Codice medesimo.

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