di Salvio Biancardi
Lo scorso 21 ottobre il Consiglio dei Ministri ha licenziato il testo del Correttivo appalti, il quale reca numerose integrazioni e modifiche sia agli articoli del Codice che ai suoi allegati.
Tra queste modifiche rinveniamo un preciso chiarimento in merito alla possibilità o meno di incrementare/decrementare le garanzie provvisoria e definitiva nel sotto soglia.
di Salvio Biancardi
Nel Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) vige la regola dell’unicità del RUP. La regola trova, però, una sorta di eccezione nel caso di committenza delegata.
L’unicità del RUP nella relazione illustrativa
Il rispetto del principio dell’unicità del RUP è questione di importanza centrale, tanto è vero che anche nella Relazione illustrativa che accompagna il nuovo Codice l’estensore ha avvertito la necessità di evidenziare come la nomina di un Responsabile di fase, di cui all’art. 15, co. 4 del d.lgs. 36/2023 non abbia incrinato il citato principio.
di Salvio Biancardi
Lo scorso 21 ottobre il Consiglio dei Ministri ha licenziato il testo del Correttivo appalti, il quale reca numerose integrazioni e modifiche sia agli articoli del Codice che ai suoi allegati. Tra queste modifiche rinveniamo un preciso chiarimento in merito alla possibilità o meno di incrementare/decrementare le garanzie provvisoria e definitiva nel sotto soglia.
di Salvio Biancardi
Attualmente, oggetto di ampia discussione è la possibilità o meno di poter effettuare gli affidamenti di valore inferiore ad € 5.000 al di fuori delle piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all’art. 25 del D.Lgs. 36/2023, in virtù dell’art. 1, co. 450 della Legge 296/2006, ad oggi non espressamente abrogato.
di Salvio Biancardi
Anche l’operatore economico non invitato alla gara vanta il diritto di accedere alla documentazione relativa alla procedura.
di Salvio Biancardi
Il concetto di clausola immediatamente escludente, che impone all’operatore economico l’onere di una immediata impugnazione del bando, ha subito, in tempi recenti, una graduale estensione.
Lo ha ricordato il T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, sentenza n. 1822 del 7 giugno 2021.
Gli onorari da corrispondere agli avvocati dipendenti in caso di “sentenze favorevoli”: quando una norma imprecisa può indurre in errore la Corte dei Conti
Di Carmine Podda
Legittimità della clausola sociale che impone l’obbligo dell’assunzione del 50% del personale del pregresso affidatario
di Stefano Usai
La posizione espressa appare, oggettivamente, non perfettamente adesiva all’orientamento consolidato della giurisprudenza ed alle recentissime linee guida n. 13 dell’ANAC.
di Stefano Usai
La fattispecie dell’accesso civico generalizzato (secondo l’attributo assegnato dall’ANAC) è l’istituto introdotto nel nostro Paese (per dare attuazione al c.d.foia) con il decreto legislativo 97/2016 (art. 5, comma 2, innestato nel decreto legislativo 33/2013) ed è finalizzato, semplificando, a consentire un controllo sociale dell’attività amministrativa e sulla spendita delle risorse pubbliche. Strumento, pertanto, che dovrebbe tendere alla riduzione, visto le informalità di funzionamento, alla riduzione di comportamenti patologici.
L’accesso civico generalizzato si distingue dall’accesso civico “semplice” (art. 5, comma 1 del decreto legislativo 33/2013) in quanto consente ad ogni soggetto di richiedere l’ostensione di atti/dati comunque detenuti dalla pubblica amministrazione senza alcuna formalità né legittimazione attiva considerato, come detto, che lo scopo è quello di consentire forme di controllo diffuso.
L’accesso civico “semplice” invece è la possibilità di ogni soggetto di pretendere dalla pubblica amministrazione le pubblicazioni (ai sensi del decreto legislativo 33/2013) che siano state omesse e, evidentemente, di richiedere l’atto/dato non pubblicato. Prerogativa, pertanto, che si può azionare nel momento in cui la pubblica amministrazione viola i propri obblighi di pubblicazione.
Nel caso trattato dal giudice pugliese, viene in considerazione la richiesta di accesso ad atti/dati afferenti il personale azionata, immediatamente, ai sensi della legge 241/90 e solo successivamente – in fase di ricorso – esercitata come richiesta di ostensione ai sensi dell’accesso civico generalizzato.
a cura di Stefano Usai
Risulta di estrema attualità, la recente pronuncia del 9 gennaio 2019 n. 124 del Tar Campania, Napoli, sez. I in tema di vincoli sulla composizione della commissione di gara.
L’attualità è determinata anche, come noto, dalla circostanza dell’ulteriore differimento della nomina delle commissioni esterne (con componenti scelti dall’Albo ANAC) al 15 aprile 2019. Differimento “disposto” con comunicato dell’autorità anticorruzione, anch’esso, del 9 gennaio.
La questione posta al giudice campano
Al giudice campano veniva posta una questione “articolata” relativamente – tra gli altri – alla nomina della commissione di gara sollevata, in sostanza, dalla stessa stazione appaltante.
Nel caso di specie, un comune campano ha inteso avvalersi, per l’espletamento dell’appalto, di una centrale di committenza (un soggetto privato) che ha provveduto a trasmettere – dai propri elenchi – i nominativi dei soggetti da nominare in commissione di gara.
L’APPALTATORE DEVE DICHIARARE (AI SENSI DELL’ARTICOLO 80 DEL CODICE) TUTTE LE VICENDE PREGRESSE CONCERNENTE FATTI RISOLUTIVI, ERRORI O NEGLIGENZE AI FINI DI UN COMPIUTO GIUDIZIO DI AFFIDABILITÀ
di Stefano Usai
Nelle dichiarazioni sul possesso dei requisiti – e/o dichiarazione di assenza di cause di esclusione, preclusive all’affidamento – l’appaltatore non dispone di alcun “filtro valutativo” e non può sostituirsi al giudizio/valutazione del RUP a cui occorre segnalare ogni fatto risolutivo e/o situazione pregressa senza omissioni. In questo modo, con un approdo particolarmente rigoroso anche rispetto a certe “aperture” del Consiglio di Stato, ha avuto modo di esprimersi il Tar Lombardia, Brescia, sez. II, con la recente sentenza del 27 ottobre 2018 n. 1025.
CALCOLO DELLA SOGLIA DI ANOMALIA: OFFERTE AMMESSE E CONCORRENTI AMMESSI (ART. 97, COMMA 2, LETT. B) DEL CODICE SONO LOCUZIONI DA INTENDERE ALLO STESSO MODO
di Stefano Usai
La recente sentenza del Tar Toscana, Firenze sez. I, del 20 settembre 2018 n. 1204– dopo alcuni precedenti contrastanti – si conforma all’orientamento ribadito recentemente dal Consiglio di Stato in tema di corretta applicazione del criterio per l’individuazione della soglia di anomalia, nel caso di appalto da aggiudicarsi al ribasso (rispetto alla base d’asta) di cui all’art. 97, comma 2, lett. b del codice dei contratti (che tanti dubbi ha fatto emergere).
La richiesta di accesso civico generalizzato dell’offerta dell’aggiudicatario (e del contratto stipulato) è ammissibile?
di Stefano Usai
Secondo il Tar Emilia Romagna, Parma, sez. I, sentenza del 18 luglio 2018 n. 197 l’accesso civico “generalizzato” – che ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 33/2013 ammette l’accesso agli atti detenuti dalla pubblica amministrazione (con limitate ipotesi di esclusione) - non si applica agli atti dell’aggiudicatario dell’appalto. In particolare, specifica l’attento estensore, l’accesso agli atti di gara – così come nel pregresso regime giuridico – risulta disciplinato da un regime “speciale” che rinvia (e deroga) in certi casi alle norme previste dalla legge 241/90.
L’offerta economica non è una “dichiarazione di scienza” ma un impegno e non tollera manipolazioni postume
di Stefano Usai
Appare dirimente la recentissima pronuncia del Tar Lazio, Roma, sez. III, del 28 giugno 2018 n. 7237 in tema di rapporti tra soccorso istruttorio integrativo e offerta economica.
Il giudice analizza la portata della norma (art. 83, comma 9 del codice dei contratti) individuando – proprio sul tema dell’eventuale soccorso per carenze dell’offerta – dei tratti comuni rispetto alla pregressa disposizione, ora abrogata, del decreto legislativo 163/2006.
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