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Edizione del 31 Maggio 2017


Consiglio di Stato 26/4/2017 n. 1932

Modalità previste dal nuovo Codice per promuovere in gara la presenza di giovani professionisti

Nell’ambito della definizione delle «modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione» demandata dall’art. 90, comma 7, del previgente codice dei contratti pubblici al regolamento di esecuzione, l’art. 253, comma 5, di quest’ultimo richiede la sola «presenza» di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione. Nessuna delle due disposizioni in esame richiede ulteriori specificazioni ed in particolare che già in sede di gara siano indicate le prestazioni che tale professionista dovrà svolgere.
Quindi, la pretesa di un adempimento non previsto dal codice appalti e dal regolamento di esecuzione e l’ulteriore pretesa che alla sua mancata osservanza consegua l’esclusione dalla gara si pone in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione sancito dall’art. 46, comma 1-bis, d.lgs. n. 163 del 2006.


Consiglio di Stato sez. III 8/5/2017 n. 2093

Divieto di soccorso istruttorio in caso di carenze riguardanti la documentazione tecnica o economica

L’art. 83, comma 9, del d. lgs. n. 50 del 2016, (….) seppure con una formulazione a contrario – che fa salva tra l’altro la ipotesi, innovativa, della mancanza, dell’incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, sanabili con il c.d. soccorso istruttorio oneroso – ha escluso, in linea di continuità con l’interpretazione degli artt. 38 e 46 del previgente d. lgs. n. 163 del 2006, che possano essere oggetto di sanatoria mediante soccorso istruttorio la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale riguardanti l’offerta tecnica ed economica nonché le carenze della documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa, ipotesi tutte che concretano mancanze non sanabili.


Consiglio di Stato sez. III 2/5/2017 n. 2014

Onere dell’immediata impugnazione in caso di illegittima adozione del criterio del massimo ribasso.

Riguardo la questione dell’ammissibilità dell’impugnazione immediata del bando da parte di una impresa che si dolga dell’adozione di un criterio di aggiudicazione erroneo e quindi illegittimo (…) il giudice di prime cure l’ha risolta con l’ausilio delle chiavi esegetiche fornite dall’Adunanza Plenaria n. 1/2003, affermando che “il criterio del prezzo più basso non preclude la partecipazione alla gara dell’impresa ricorrente, né le impedisce di formulare un’offerta concorrenziale, incidendo esclusivamente sullo spettro operativo del meccanismo concorrenziale e quindi, di riflesso, sui contenuti dell’offerta”. (…)
Vi sono elementi fisiologicamente disciplinati dal bando o dagli altri atti di avvio della procedura, che assumono rilievo sia nell’ottica del corretto esercizio del potere di regolazione della gara, sia in quella dell’interesse del singolo operatore economico ad illustrare ed a far apprezzare il prodotto e la qualità della propria organizzazione e dei propri servizi, così assicurando, nella logica propria dell’interesse legittimo (figlio della sintesi di potere e necessità) la protezione di un bene della vita che è quello della competizione secondo il miglior rapporto qualità prezzo; un bene, cioè, diverso, e dotato di autonoma rilevanza rispetto all’interesse finale all’aggiudicazione.
Ciò non può che condurre, sul versante delle condizioni e dei tempi di esperibilità dell’azione di annullamento, alla conclusione dell’onere dell’immediata impugnazione dell’illegittima adozione del criterio del massimo ribasso.


TAR Lazio Roma sez. III quater 27/4/2017 n. 4951

Funzioni del RUP secondo il nuovo Codice dei Contratti

Il Collegio osserva che:
a) l'art.31, comma 3, del D.lgvo n. 50/2016 prevede che "Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti";
b) trattasi di una competenza residuale che comprende anche l'esclusione delle offerte conseguente alla preliminare attività di valutazione della documentazione amministrativa attestante il possesso dei requisiti indicati dalla lex specialis, non potendo tale compito essere assolto dalla Commissione giudicatrice che nelle gare, come quella oggetto del presente contenzioso, da aggiudicarsi sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è chiamata a valutare le offerte sotto gli aspetti tecnici ed economici;
c) tale interpretazione è stata, altresì suffragata dalle Linee Guida formulate dall'Autorità Anticorruzione la quale ha chiarito che il RUP è chiamato a controllare la documentazione amministrativa prodotta dai partecipanti e ad adottare le determinazioni conseguenti alle valutazioni effettuate;
d) poichè nella vicenda in esame l'esclusione dell'offerta delle ricorrenti dalla procedura di gara è stata disposta a seguito della verifica della documentazione amministrativa da parte del RUP, ne discende che quest'ultimo era legittimato ad adottare la contestata esclusione.


TAR Sardegna sez. I 19/4/2017 n. 262

Definizione della distinzione tra varianti e soluzioni tecniche migliorative

La distinzione tra varianti e soluzioni tecniche migliorative “è stata ben scolpita da Consiglio di Stato, Sez. V, 21 dicembre 2012, n. 6615, secondo cui le soluzioni tecniche migliorative “si differenziano dalle varianti perché possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati "aperti" a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione del pregio delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall’amministrazione. Come precisato da questa Sezione (sentenza 29 marzo 2011, n. 1925), si tratta di "variazioni migliorative rese possibili dal possesso di peculiari conoscenze tecnologiche", direttamente riferibili alle singole forniture e le lavorazioni in cui si sostanzia l’opera, in virtù delle quali quest’ultima può risultare meglio rispondente al quadro delle esigenze funzionali poste a base della progettazione ed ai relativi aspetti qualitativi, come predeterminati nel progetto preliminare ai sensi dell’art. 17 d.p.r. n. 207/2010. Le varianti, invece, si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva autorizzazione contenuta nel bando di gara ex art. 76 d.lgs. n. 163/2006, sopra citato, e l’individuazione dei relativi requisiti minimi (comma 3 della citata disposizione), che segnano i limiti entro i quali l’opera proposta dal concorrente costituisce un aliud rispetto a quella prefigurata dall’amministrazione, pur tuttavia consentito…


Consiglio di Stato sez. V 19/4/2017 n. 1818

Incameramento della cauzione provvisoria in caso di partecipazione alla gara in assenza dei requisiti richiesti

La partecipazione alla gara in mancanza dei necessari requisiti costituisce elemento che denota di per sé un contegno colposo, sub specie di violazione dei principi di diligenza professionale ed autoresponsabilità connessi alla partecipazione ad una procedura di affidamento di contratti pubblici, pacificamente configurabile rispetto a fatti, stati e situazioni riferibili allo stesso operatore economico.
A rafforzare questo sforzo di diligenza sovviene l’istituto della cauzione, il cui incameramento una volta accertata la mancanza dei requisiti in questione consiste proprio nel responsabilizzare i partecipanti a procedure di affidamento in ordine alle dichiarazioni rese e nel garantire la serietà e l’affidabilità dell’offerta (cfr. in questi termini Cons. Stato, Ad. plen. 10 dicembre 2014, n. 34; da ultimo: V, 31 agosto 2016, nn. 3746 e 3751).

Il  S.I.A., come sarà nel 2017!

A cura di Daniele Perugini

Qualche mese fa, le tematiche della lotta alla povertà nel nostro Paese erano state già affrontate qui proprio in coincidenza dell’avvio dell’operatività del S.I.A. (Sostegno per l’Inclusione Attiva, un sussidio economico erogato attraverso una Carta Acquisti precaricata alle famiglie in condizioni disagiate, in presenza di minori, disabili o donne in stato di gravidanza accertata ed altri specifici requisiti), come recentemente intervenute ad opera del Decreto 16 marzo 2017 (Decreto 2017), l’INPS ha emanato un’ulteriore Circolare che fornisce istruzioni operative per la nuova disciplina in vigore dal 30 aprile 2017.

Nel soccorso istruttorio integrativo non è consentita la dilazione del termine concesso per regolarizzare   

A cura di Stefano Usai

La recentissima  pronuncia del Tar Molise, Campobasso, sez. I, n. 159/2017  consente di affrontare alcune questioni – per certi aspetti  innovative – poste dall’applicabilità del soccorso istruttorio integrativo del codice dei contratti circa la stessa discrezionalità della stazione appaltante nel valutarne la latitudine oggettiva (intesa come ambito di riferimento).cPremessa all’analisi della questione specifica è la riscrittura del soccorso istruttorio integrativo per effetto del decreto correttivo, ora Decreto legislativo 56/2017,  pubblicato in G.U. il 5 maggio 2017  n. 103 – in vigore dal 20 maggio - dovuta all’articolo 52, comma 1, lett. d).

La tardiva approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo determinano conseguenze sulle assunzioni di personale?

A partire dalla data di scadenza dei termini per l’approvazione dei bilanci preventivi (cioè lo scorso 31 marzo) e dei conti consuntivi (cioè lo scorso 30 aprile) le amministrazioni non possono dare corso ad assunzioni se non dimostrano di avere approvato questi documenti. Parimenti la mancata trasmissione alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche delle informazioni sui conti determina il divieto di effettuare assunzioni fino a che non si dimostri che il vincolo è stato rispettato.

L’amministrazione ha trasmesso alla Ragioneria Generale dello Stato l’attestazione del rispetto dei vincoli di pareggio di bilancio nel mese di aprile. Vi sono conseguenze sulle assunzioni?

Il superamento del termine tassativo del 31 marzo per la trasmissione alla Ragioneria Generale dello Stato dell’attestazione del rispetto dei vincoli di pareggio di bilancio determina il divieto per tutto il 2017 di effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo

Le amministrazioni devono avere rispettato il pareggio di bilancio nell’anno precedente per potere effettuare assunzioni di personale?


Tutte le pubbliche amministrazioni devono, non solo avere rispettato il pareggio di bilancio nell’anno precedente per potere effettuare assunzioni di personale, ma devono anche dimostrare che allo stato delle previsioni rispetteranno i vincoli del pareggio di bilancio nel corso dell’anno.

Le riforme delle norme sul pubblico impiego e sulla valutazione

A cura di Arturo Bianco

Il Consiglio dei Ministri ha definitivamente approvato i decreti legislativi di riforma del pubblico impiego, cioè la revisione del D.Lgs. n. 165/2001, e della valutazione, cioè la modifica del D.Lgs. n. 150/2009. I provvedimenti entreranno in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il che lascia presumere che ciò possa realizzarsi nel prossimo mese di giugno.

La scelta più importante è l’ampia possibilità di stabilizzazione di lavoratori precari. Tra le altre novità si devono sottolineare le disposizion in materia di dotazioni organiche, di procedure per le assunzioni, ivi comprese quelle flessibili, l’ampliamento degli spazi riservati alla contrattazione collettiva, la disciplina del fondo per le risorse decentrate, le nuove regole per gli incarichi di collaborazione, l’attribuzione di competenze più ampie agli uffici per i procedimenti disciplinari e, in materia di valutazione, l’avere rimesso la disciplina delle fasce di merito alla contrattazione collettiva, superando i vincoli drastici dettati dal legislatore.

Rifacciamo il punto sulla legge di bilancio

A cura di Villiam Zanoni

Ci siamo già occupati più volte delle vicende della legge di bilancio 2017 e delle diverse novità in materia previdenziale, sottolineando le positività delle nuove flessibilità che sono state introdotte e consegnando tutte le nostre attese ai diversi provvedimenti attuativi che la norma stessa aveva previsto.

Giova nuovamente ricordare che alcune parti di quei provvedimenti sono già virtualmente operative a partire dal 1° gennaio 2017, come ad esempio il nuovo cumulo di cui al comma 187 dell’articolo 1 della legge n° 232/2016 (vedi circolare INPS n° 60/2017) e i nuovi criteri per i benefici relativi al lavoro usurante di cui al comma 206 (vedi circolare INPS n° 90/2017), mentre diverse altre sarebbero dovute entrare in vigore il 1° maggio 2017, come ad esempio l’APE volontaria di cui al comma 166, l’APE aziendale di cui al comma 172, l’APE social di cui al comma 179 e la pensione dei precoci di cui al comma 199.

minibanner direttore

La utilizzazione di personale di altri enti

a cura di Arturo Bianco

I piccoli comuni possono dare corso alla utilizzazione di dipendenti di altri enti locali utilizzando nello stesso tempo la convenzione per la gestione associata ed il comma 557 della legge n. 311/2004, cioè al di fuori dell’orario di lavoro. In questa direzione vanno le indicazioni contenute nel parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Molise n. 109/2017. Il parere ricorda che ad analoghe conclusioni è pervenuta l’Aran con il parere RAL 1554. In questo modo si ampliano le opportunità di utilizzazione flessibile del personale di altri enti da parte dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e delle unioni dei comuni.

Gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016 entrano nel tetto del fondo per la contrattazione decentrata ai fini del rispetto dei vincoli al non superamento di quello del 2015 e della sua riduzione in caso di diminuzione del personale in servizio?

RISPOSTA

Sulla base delle indicazioni dettate dalla deliberazione n. 7/2017 della sezione autonomie della Corte dei Conti, gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016 entrano nel tetto del fondo per la contrattazione decentrata ai fini del rispetto dei vincoli al non superamento di quello del 2015 e della sua riduzione in caso di diminuzione del personale in servizio. E ciò in quanto siamo in presenza di incentivi che non sono più diretti a gruppi specifici di dipendenti e per attività che possono essere svolte da soggetti esterni con oneri aggiuntivi.

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