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LA CORTE DI CASSAZIONE SULLE NOTIFICHE

Di Arturo Bianco

Si deve ritenere valida la notificazione di una sanzione per la inosservanza del codice della strada effettuata ai sensi dell’articolo 140 del codice di procedura civile, in cui il plico viene depositato a causa della assenza del destinatario non nella casa comunale storica, ma in una sede indicata con specifica determinazione dirigenziale adottata in precedenza come casa comunale sussidiaria. Inoltre si deve considerare come pienamente valida la notificazione effettuata per conto del comune da un soggetto privato. Sono queste alcune delle importanti indicazioni contenute nella sentenza della terza sezione civile della Corte di Cassazione n. 22167/2019.

Rubrica S.O.S. Appalti - Edizione del 31/10/2019

di Avv. Carmine Podda

Consiglio di Stato sez. V 27/9/2019 n. 6490

Irregolarità fiscale e gravi illeciti professionali

Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale , una precedente espulsione da una gara pubblica per irregolarità fiscale non può assumere rilievo, quale motivo di esclusione, in termini di grave illecito professionale e, quindi, di circostanza da dichiarare, posto che, diversamente opinando, “si realizzerebbe un’indefinita protrazione di efficacia, “a strascico”, delle violazioni relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse”, laddove l’art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50 del 2016 riconosce efficacia escludente alla partecipazione alla gara solamente sino al momento in cui il concorrente non provveda alla regolarizzazione della propria posizione. 
Consiglio di Stato sez. V 25/9/2019 n. 6432


S.O.S. APPALTI - Edizione del 01/10/2019

Di Carmine Podda

Consiglio di Stato sez. V 11/9/2019 n. 6135

INCOMPATIBILITA' MEMBRI COMMISSIONE DI GARA

La norma contenuta nell’art. 77, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 può essere interpretata nel senso che l’eventuale incompatibilità debba essere comprovata, sul piano concreto e di volta in volta, sotto il profilo dell’interferenza sulle rispettive funzioni assegnate al dirigente ed alla Commissione .Del resto, il fondamento ultimo di razionalità della disposizione dell’art. 77, comma 4, è quello per cui chi ha redatto la lex specialis non può essere componente della Commissione, costituendo il principio della separazione tra chi predisponga il regolamento di gara e chi è chiamato a concretamente applicarlo una regola generale posta a tutela della trasparenza della procedura, e dunque a garanzia del diritto delle parti ad una decisione adottata da un organo terzo ed imparziale mediante valutazioni il più possibile oggettive, e cioè non influenzate dalle scelte che l’hanno preceduta. Una siffatta incompatibilità per motivi di interferenza e di condizionamento non può sussistere tra chi ha predisposto l’avviso pubblico e chi ha verificato la documentazione di gara (Cons. Stato, III, 26 ottobre 2018, n. 6082; V, 9 gennaio 2019, n. 193).

L’ OSMOSI DEI FONDI DESTINATI ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA

Di Donato Benedetti

Oggi è molto discusso il problema del limite quantitativo delle risorse destinate al c.d. “salario accessorio”, tanto che rischia di consolidarsi, ad una lettura non aderente alla ratio legis complessiva della normativa in materia, l’errata opinione che vi possa essere un “trasferimento” di risorse da un fondo ad un altro, come in un processo di osmosi. Questo è il risultato cui potrebbe portare una lettura interpretativa affrettata di un interessante parere della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Toscana (v. all.to 1), rilasciato al Sindaco del Comune di Poggibonsi

L’OBBLIGO DI DARE APPLICAZIONE ALLE PRESCRIZIONI DEL DIRIGENTE

Un dipendente può motivatamente rifiutarsi di dare applicazione alle prescrizioni che gli sono dettate dal dirigente?

IL TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Il termine per conclusione dei procedimenti disciplinari varia in relazione alla gravità dell’addebito che viene mosso al dipendente?

IL TERMINE PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Il termine per l’avvio di procedimenti disciplinari varia in relazione alla gravità dell’addebito che viene mosso al dipendente?

LO SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE

Di Arturo Bianco

Prevale tra le sezioni regionali della Corte dei Conti l’orientamento positivo sulla possibilità per le PA di utilizzare per scorrimento le graduatorie dei concorsi banditi prima del 2019 da parte di altre amministrazioni pubbliche. Si manifesta sempre tra i giudici contabili una apertura alla possibilità di utilizzare le graduatorie dei concorsi per assunzioni a tempo indeterminato banditi nel 2019 per dare corso ad assunzioni a tempo determinato. In tal modo si aumentano gli spazi di flessibilità operativa degli enti, consentendo loro di avviare e concludere in tempi più brevi le procedure per le assunzioni sia a tempo indeterminato che determinato. Sono questi i principali effetti che derivano dal parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti delle Marche n. 41/2019, che conferma quanto implicitamente contenuto nelle pronunce dei giudici contabili della Puglia (n. 72/2019) e del Veneto (n. 123/2019). Tali orientamenti smentiscono il divieto di scorrimento delle graduatorie di altri enti che sembra essere contenuto nella deliberazione della sezione di controllo dei magistrati contabili della Sardegna n. 36/2019. Si deve segnalare che viene inoltre chiarito dal parere dei giudici contabili veneti che le nuove regole dettate dal d.l. n. 34/2019, cd crescita, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni e delle regioni non sono ancora applicabili, per cui queste amministrazioni devono continuare ad utilizzare le regole dettate dal comma 557 e smi della legge n. 296/2006. Ed infine ci viene detto che la cessazione di un dipendente a tempo pieno il cui rapporto è stato a richiesta trasformato in part time, genera capacità assunzionali pari alla cessazione di un dipendente a full time.

S.O.S. APPALTI - EDIZIONE DEL 13 SETTEMBRE 2019

Di Carmine Podda

Consiglio di Stato sez. V 13/8/2019 n. 5717

Possibilità di incremento del termine di impugnazione della gara

Secondo i principi di effettività della tutela giurisdizionale, così come enucleati anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea (cfr. sentenza 8 maggio 2014, in C-161/13 Idrodinamica Spurgo), qualora la stazione appaltante rifiuti illegittimamente di consentire l’accesso (ovvero, in qualunque modo tenga una condotta di carattere dilatorio), il potere d’impugnare non si consuma con il decorso del termine di legge, ma è incrementato del numero di giorni necessari per poter acquisire i documenti stessi (cfr. Cons. Stato, V, 15 maggio 2019, n. 3153; 3 aprile 2019, n. 2120; III, 14 gennaio 2019, n. 349; V, 5 febbraio 2018, n. 718; III, 22 luglio 2016, n. 3308; III, 28 agosto 2014, n. 4432), così che “il termine di trenta giorni per l’impugnazione del provvedimento di aggiudicazione non decorre sempre dal momento della comunicazione (…), ma può essere incrementato di un numero di giorni pari a quello necessario affinché il soggetto (che si ritenga) leso dall’aggiudicazione possa avere piena conoscenza del contenuto dell’atto e dei relativi profili di illegittimità ove questi non siano oggettivamente evincibili dalla comunicazione (inter multis,Cons. Stato, III, 6 marzo 2019, n. 1540; V, 13 febbraio 2017, n. 592).

LA CORRETTA GESTIONE DEL FONDO E DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA

Di Donato Benedetti

La corretta gestione del fondo e della contrattazione decentrata sono molto spesso oggetto di attente valutazioni da parte degli addetti ai lavori degli Uffici Personale degli Enti Locali, in quanto la non corretta gestione del relativo complesso procedimento amministrativo/contabile può comportare responsabilità e conseguente danno erariale a carico del responsabile competente. Per questo abbiamo ritenuto riprendere l’argomento pensando di fare cosa utile nell’esporre alcuni principi fondamentali sulla materia, che sono contenuti nella Deliberazione n. 164/2018 della Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Puglia (all.to 1), che ha richiamato altre deliberazioni notevoli di altre Sezioni della Corte dei Conti, che abbiamo allegato per finalità di studio e consultazione.

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