CONSIGLIO DI STATO SEZ. V 27/2/2019 N. 1387
Nomina del Rup all’interno della commissione di gara
Dibattuta è stata la questione interpretativa dell’art. 77, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 (nel testo anteriore alla novella), inerente il quesito se possa svolgere le funzioni di presidente della Commissione (come avveniva nel vigore del previgente art. 84 del d.lgs. n. 163 del 2006) anche il R.U.P. Nella fattispecie in esame, nella quale il R.U.P. non ha anche predisposto gli atti di gara, redatti da altra unità organizzativa dell’Amministrazione, e peraltro riproduttivi della lex specialis delle precedenti procedure per l’affidamento del medesimo servizio, la soluzione del quesito appare al Collegio che possa essere prudentemente positiva. La norma contenuta nell’art. 77, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 può infatti essere interpretata, come ha fatto il primo giudice, nel senso che l’eventuale incompatibilità debba essere comprovata, sul piano concreto e di volta in volta, sotto il profilo dell’interferenza sulle rispettive funzioni assegnate al R.U.P. ed alla Commissione.
GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO DURANTE IL PROCEDIMENTO DI GARA
di Stefano Usai
Al giudice campano veniva posta la questione della scorretta interpretazione in tema di esclusione dei concorrenti (art. 80 del codice dei contratti). Secondo il ricorrente l’aggiudicataria non poteva essere dichiarata tale in quanto – durante il procedimento di gara – risultava destinataria di una sanzione interdittiva dell’ANAC che ne inibiva la capacità a contrattare per due mesi.
SONO LEGITTIME LE NORME SULLA NOMINA DEI SEGRETARI COMUNALI
Di Arturo Bianco
di Carmine Podda
Consiglio di Stato sez. V 8/2/2019 n. 947
Decorrenza termine di impugnazione in difetto della formale comunicazione dell’atto
Secondo il generale principio sancito dagli artt. 41, comma 2 e 120, comma 5, ultima parte, del c.p.a. (..), in difetto della formale comunicazione dell'atto - o, per quanto qui interessa, in mancanza di pubblicazione di un autonomo atto di ammissione sulla piattaforma telematica della stazione appaltante - il termine decorre, comunque, dal momento dell'intervenuta piena conoscenza del provvedimento da impugnare, ma ciò a patto che l’interessato sia in grado di percepire i profili che ne rendano evidente la lesività per la propria sfera giuridica in rapporto al tipo di rimedio apprestato dall'ordinamento processuale.
In altri termini, “la piena conoscenza dell’atto di ammissione della controinteressata, acquisita prima o in assenza della sua pubblicazione sul profilo telematico della stazione appaltante, può dunque provenire da qualsiasi fonte e determina la decorrenza del termine decadenziale per la proposizione del ricorso” (Cons. St. 5870 del 2017).
IL RISPETTO DEL PAREGGIO DI BILANCIO
Di Arturo Bianco
I CONCORSI: PUNTEGGIO MINIMO E SVOLGIMENTO
E’ legittima la previsione per cui costituisce condizione di ammissione alla seconda prova scritta ottenere il punteggio minimo di 21/30. Le prove scritte, anche se tenute nello stesso giorno, possono essere considerate distinte. In questa direzione vanno le previsioni di cui alla sentenza n. 19/2019 della sezione 3 quater del Tar del Lazio.
Con riferimento alle prove scritte ci viene detto che il loro svolgimento “nella medesima giornata è unicamente dovuto a ragioni logistiche ed organizzative e non anche alla volontà della PA di considerarle quale unica prova di esame, attesa peraltro la loro ontologica differenza (la prima riguardante materie più afferenti ai settori in cui opera l’INPS, l’altra concernente materie di cultura giuridica ed economica più in generale)”.
Sulla scorta di questa indicazione viene tratta la seguente “doverosa conseguente applicazione di cui all’art. 7, comma 1, del DPR n. 487/1994, a norma del quale conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente, e dunque il rigetto altresì di tale specifica censura. Di qui ancora la conseguente impossibilità di procedere alla media tra i voti ottenuti nelle due distinte prove scritte”.
di Stefano Usai
La fattispecie dell’accesso civico generalizzato (secondo l’attributo assegnato dall’ANAC) è l’istituto introdotto nel nostro Paese (per dare attuazione al c.d.foia) con il decreto legislativo 97/2016 (art. 5, comma 2, innestato nel decreto legislativo 33/2013) ed è finalizzato, semplificando, a consentire un controllo sociale dell’attività amministrativa e sulla spendita delle risorse pubbliche. Strumento, pertanto, che dovrebbe tendere alla riduzione, visto le informalità di funzionamento, alla riduzione di comportamenti patologici.
L’accesso civico generalizzato si distingue dall’accesso civico “semplice” (art. 5, comma 1 del decreto legislativo 33/2013) in quanto consente ad ogni soggetto di richiedere l’ostensione di atti/dati comunque detenuti dalla pubblica amministrazione senza alcuna formalità né legittimazione attiva considerato, come detto, che lo scopo è quello di consentire forme di controllo diffuso.
L’accesso civico “semplice” invece è la possibilità di ogni soggetto di pretendere dalla pubblica amministrazione le pubblicazioni (ai sensi del decreto legislativo 33/2013) che siano state omesse e, evidentemente, di richiedere l’atto/dato non pubblicato. Prerogativa, pertanto, che si può azionare nel momento in cui la pubblica amministrazione viola i propri obblighi di pubblicazione.
Nel caso trattato dal giudice pugliese, viene in considerazione la richiesta di accesso ad atti/dati afferenti il personale azionata, immediatamente, ai sensi della legge 241/90 e solo successivamente – in fase di ricorso – esercitata come richiesta di ostensione ai sensi dell’accesso civico generalizzato.
L'INPS, con Circolare n. 11 del 29 gennaio 2019 ricorda che in pari data, è entrato in vigore il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 23 del 28 gennaio 2019.
Il Decreto introduce, dal 1° gennaio 2019, nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata, per determinate categorie di soggetti : Allegato n. 1 alla Circolare.
In particolare, gli articoli da 14 a 17 del decreto attribuiscono, a determinate categorie di soggetti, la facoltà di conseguire il diritto alla pensione anticipata al ricorrere delle condizioni indicate nella Circolare stessa.
Riteniamo di fare cosa gradita ai nostri abbonati, nel pubblicare detta Circolare, con relativo allegato : ribadendo comunque che il contenuto del Decreto, in sede di conversione, potrebbe contenere delle modifiche sostanziali in ordine a quanto indicato nella Circolare stessa. Sarà nostra cura tenervi informati sulla possibile evoluzione della materia una volta convertito in legge il Decreto stesso.
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