I comuni devono dimostrare il rispetto del patto e del tetto di spesa del personale per potere effettuare assunzioni flessibili.
Il divieto di effettuare assunzioni di personale per gli enti che non hanno rispettato nell’anno precedente il patto di stabilità (dal 2017 che non hanno rispettato nell’anno precedente il pareggio di bilancio) e/o che non hanno rispettato il tetto di spesa del personale e/o che non hanno attivato la piattaforma per la certificazione dei crediti e/o che, dal 2017, non hanno approvato entro i termini il bilancio preventivo e il conto consuntivo e/o non hanno trasmesso alla Ragioneria Generale dello Stato le informazioni sui propri documenti contabili, si estende anche a tutte le forme di assunzione flessibile.
Gli oneri per le assunzioni flessibili dei dirigenti e dei responsabili assunti ai sensi dell’articolo 110 del TUEL sono o meno inclusi nel tatto di spesa per le assunzioni flessibili?
Sulla base delle previsioni dettate dalla legge di conversione del DL n. 113/2016 gli oneri per le assunzioni flessibili dei dirigenti e dei responsabili assunti ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del TUEL, cioè per posti vacanti in dotazione organica, non sono inclusi nel tatto di spesa per le assunzioni flessibili: tale deroga si applica anche ai responsabili ed alle alte specializzazioni. Gli oneri per le assunzioni flessibili dei dirigenti e dei responsabili assunti ai sensi dell’articolo 110 del TUEL comma 2, cioè extra dotazione organica, sono inclusi nel tatto di spesa per le assunzioni flessibili.
Il tetto di spesa per le assunzioni flessibili è fissato nella misura del 100% della spesa sostenuta allo stesso titolo nel 2009 per tutte le amministrazioni?
Il tetto di spesa per le assunzioni flessibili è fissato nella misura del 50% della spesa sostenuta allo stesso titolo nell’anno 2009 per tutte le Pubbliche Amministrazioni. Esso è fissato nella misura del 100% della spesa sostenuta allo stesso titolo nell’anno 2009 solamente per i comuni che hanno rispettato il tetto di spesa del personale. Per la non estensione di tale soglia alle altre amministrazioni si è di recente espressa la sezione di controllo della Corte dei Conti dell’Abruzzo, parere n. 171/2016.
Le Convenzioni di Segreteria: Il Trattamento Economico
Prof. Arturo Bianco
La indennità di posizione dei segretari in convenzione deve essere calcolata sulla base della popolazione residente nell’insieme dei comuni aderenti e non solo su quella residente nel comune capofila, costituendo questa la base su cui operare l’incremento previsto dal contratto nazionale per le convenzioni di segreteria. Di conseguenza, deve essere disapplicate la nota protocollo 76063 del 29 settembre 2014 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del MEF. Ed ancora deve essere disapplicata la conseguente circolare della unità di missione del Ministero dell’Interno che ha preso il posto della disciolta Agenzia per la gestione dell’albo dei segretari, protocollo 485-E-P del 24 marzo 2015, nonché i provvedimenti attuativi delle prefetture. In questa direzione vanno con molta nettezza le indicazioni dettate dalla sentenza del Tribunale del Lavoro di Como n. 203 dello scorso 23 settembre.
Il parere del Consiglio di Stato sulla linea guida ANAC in tema di acquisti nel sotto soglia comunitario (seconda parte)
Dott. Stefano Usai
Nella prima parte del commento sono state analizzate alcune questioni – contenute nel parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016 sulla linea guida degli appalti nel sottosoglia comunitario - relative alla procedura di affidamento nell’ambito dei 40 mila euro.
In questa seconda parte sembra interessante soffermarsi sulle problematiche relative ai lavori. Nel documento della commissione speciale viene in considerazione, ad esempio, la questione dell’amministrazione diretta (trattata anche nel parere dell’ANAC).
Non viene puntualizzato, però, l’aspetto fondamentale ovvero che l’amministrazione diretta non è un appalto.
Le regole operative per la erogazione della indennità di specifiche responsabilità, con riferimento ai periodi di assenza ed al collegamento con la indennità per i compiti aggiuntivi di cui all’articolo 17, comma 2, lettera i), del CCNL 1.4.1999, per come modificato dal CCNL 22.1.2004, sono fissate dai contratti nazionali.
Fermo restando il divieti di erogazione per i primi 10 giorni di assenza per malattia, spetta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa stabilire se, durante i periodi di assenza, debba essere erogata la indennità di specifiche responsabilità. Spetta sempre ai contratti decentrati stabilire se questo compenso può sommarsi a quello di cui all’articolo 17, comma 2, lettera i), del CCNL 1.4.1999, per come modificato dal CCNL 22.1.200, vale a dire le indennità fino a 300 euro annui mensili, nonché le eventuali graduazioni. Si deve in questo caso applicare il principio di carattere generale per cui la stessa attività non può essere remunerata con più di una indennità.
La erogazione della indennità di specifiche responsabilità può essere effettuata con cadenza mensile o è subordinata alla valutazione dei risultati raggiunti?
Spetta ai contratti collettivi decentrati integrativi decidere le modalità di erogazione della indennità di specifiche responsabilità, in particolare se con cadenza mensile e/o annuale o altra cadenza. Non vi è alcuna necessità, né alcuna possibilità, di subordinare la sua erogazione alla valutazione, in quanto questo requisito non è richiesto dalla contrattazione nazionale. Essa collega la erogazione del compenso allo svolgimento di queste attività e non agli esiti delle stesse.
La misura della indennità di specifiche responsabilità può essere fissata in modo differenziato per categorie e/o per compiti aggiuntivi effettivamente svolti?
Spetta ai contratti collettivi decentrati integrativi fissare la misura della indennità di specifiche responsabilità entro il tetto massimo di 2.500 euro annui che è fissato dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Entro tale soglia massima si può stabilire che questa misura sia graduata in relazione tanto alla categoria di inquadramento quanto ai compiti di responsabilità assegnati. Non vi è una soglia minima fissata dal contratto nazionale.
Nuovo Codice: Le proposte “definitive” delle linee guida ANAC
Ing. Accursio Pippo Oliveri
Preannunciate dal Presidente dell’ANAC, Cantone, sono on line nel sito dell’Autorità, le proposte “definitive” delle linee guida ANAC su:
1. Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto (art. 111, comma 1, del Codice);
2. Il Direttore dell’esecuzione: modalità di svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto (art. 111, comma 2, del Codice);
3. Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni (art. 31 del Codice);
4. Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del Codice).
5. Servizi di ingegneria e architettura (artt. 23, 24 e 157 del Codice).
6. Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (Art.36, comma 7 del Codice)
Il riscatto e la relativa contribuzione
Dott. Francesco Disano
Sono contributi versati per dare copertura assicurativa a quei periodi privi di contribuzione obbligatoria che la legge ha voluto rendere utilizzabili ai fini della pensione, nella maggior parte dei casi mediante il pagamento di un onere da riscatto da parte del dipendente interessato. Allorquando si è in presenza di una mancata copertura contributiva riferita a determinati periodi di tempo, durante i quali un soggetto ha svolto particolari attività, ovvero a periodi per i quali, pur svolgendo una prestazione lavorativa, non è stata versata in suo favore, da parte dal datore di lavoro, la contribuzione dovuta, è possibile ricorrere al riscatto oneroso da parte del dipendente stesso . In questi casi, l’interessato ha la facoltà di presentare apposita istanza all’ Inps – Gestione dipendenti pubblici - chiedendo di essere ammesso al versamento dei contributi per i periodi interessati.
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