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Lo stesso tetto si applica anche al trattamento economico delle posizioni organizzative negli enti privi di dirigenti?

Sulla base delle previsioni dettate dalla deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 26/2014 anche alle risorse che il bilancio dell’ente destina, nei comuni privi di dirigenti, alla remunerazione delle posizioni organizzative come indennità di posizione e di risultato, si applica il tetto del fondo. In questa direzione va la previsione legislativa per cui il vincolo si applica alle risorse destinate al salario accessorio del personale.

Come si deve calcolare la riduzione del fondo in caso di diminuzione del personale in servizio?

Si suggerisce di dare corso alle indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato, da ultimo circolare n. 12/2016. Per cui è opportuno utilizzare il metodo della media aritmetica. Si ricorda che occorre considerare il personale assumibile sulla base della programmazione del fabbisogno, anche utilizzando i resti dei risparmi delle cessazioni del triennio precedente, calcolando le capacità assunzionali utilizzabili per personale non proveniente dagli enti di area vasta nel caso in cui non si sia dato corso ad assunzioni dello stesso.

Il fondo del 2016 può superare quello del 2015? Deve essere ridotto per la diminuzione del personale in servizio? Le stesse regole si applicano anche nel 2017?

Sulla base delle previsioni dettate dalla legge di stabilità 2016 il fondo dell’anno 2016 non può superare quello dell’anno 2015 e deve essere ridotto in misura proporzionale nel caso di diminuzione del personale in servizio. Tali regole si applicano anche per il 2017 o, per meglio dire, fino alla entrata in vigore del D.Lgs. di attuazione della riforma del lavoro pubblico. Infatti, il comma 236 della legge 208/2015 detta questo limite fino alla entrata in vigore dei decreti attuativi di cui agli articoli 11 (riforma della dirigenza pubblica, delega che non è stata esercitata dal Governo) e 17 (riforma del D.Lgs. n 165/2001).

La Legge di Bilancio 2017

Dott. Villiam Zanoni

Dopo il colpo di reni provocato dall’esito del referendum del 4 dicembre, si è rapidamente concluso l’iter di approvazione della legge di Bilancio 2017 con una repentina approvazione da parte del Senato dello stesso testo già varato alla Camera.Va subito detto che l’operazione pre-refendum per mettere in qualche modo al sicuro la legge di Bilancio e che aveva portato anche in quel caso ad una approvazione abbastanza rapida del disegno di legge del Governo, con alcune significative modifiche apportate in Commissione bilancio alla Camera e successivamente anche in aula, aveva comunque lasciato aperto alcune problematiche che lo stesso Governo si prefiggeva di affrontare poi al Senato, salvo poi lasciare tutto inalterato.

L'Osservatorio sulle Notifiche - A cura del Dott. Filippo Gagliano

Edizione del 15 Dicembre 2016


L’utilizzo del Servizio postale semplifica la notifica

La Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n.24909 del 06 dicembre 2016 risolvendo non poche questioni  che hanno intasato le Commisioni tributario,in relazione alla legittimità della notifica eseguita dal Concessionario tramite il servizio postale ed ancora sull’obbligo del Concessionario di fornire la prova certa attraverso l’esibizione della copia della cartella notificata,ha affermato che le relate prodotte attestano come la “notifica effettuata direttamente dal concessionario a mezzo del servizio postale, fosse una di quelle previste alternativamente dal modello normativo di riferimento, di cui all’art. 26 del DPR n. 602/73, senza che fosse necessario produrre alcuna copia delle cartelle notificate, di cui il concessionario non è più in possesso, per averla inviata in plico chiuso al contribuente, ed essendo tale modalità d’invio assistita dalla presunzione circa la ricezione non solo della cartolina, ma anche del plico accluso, né, in riferimento alle copie delle relate, le stesse risultano essere state tempestivamente disconosciute”.La Corte ribadisce chela notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione”

(Cass. nn. 4567/2015, 6395/2014).


Se la dichiarazione è congiunta basta una sola notifica

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 20131 del 07/10/2016 ha affermato che in caso di dichiarazione congiunta il fisco può rettificare separatamente il reddito di uno solo dei coniugi,inviando la rettifica solamente a quest’ultimo.Esclude la Corte che l’Ufficio abbia l’obbligo di indirizzare l’atto di rettifica alla coppia,quindi ad entrambi i dichiaranti congiunti.All’uopo specifica che “ “la dichiarazione in forma congiunta non comporta l’unificazione con riferimento ai redditi dei coniugi, che rimangono divisi e su ciascuno viene calcolata la imposta lorda applicabile. Ove pure l’avviso con cui siano rettificati i redditi sia formalmente unico la rettifica verte comunque sul reddito di ognuno in relazione a fatti economici pertinenti all’uno o all’altro separatamente ed i due rapporti dedotti in giudizio rimangono autonomi sul piano sostanziale e sono definibili in modo distinto”. Accogliendo il ricorso delle Entrate, viene inoltre specificato come “è errata la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la circostanza che l’atto non era intestato ad entrambi e la relata di notifica non recava il nominativo della ricorrente viziasse l’avviso di accertamento e la successiva cartella”.

Le principali novita’ della Legge di Bilancio 2017 per il personale per il finanziamento degli enti locali

Prof. Arturo Bianco

Riassumiamo le principali novità dettate dalla legge di bilancio 2017 per gli enti locali. La legge di bilancio ha preso il posto della legge di stabilità e di quella finanziaria e contiene anche il bilancio preventivo. La sua approvazione è stata anticipata, come noto, per consentire le dimissioni del Governo a seguito degli esiti del referendum, per cui il Senato ha approvato lo stesso testo votato in prima lettura dalla Camera dei Deputati, ma ciò ha impedito di apportare ulteriori modifiche. Tra queste di segnala la necessità di dare corso a nuove regole per le assunzioni di personale negli enti locali. Le associazioni degli enti locali premono perché queste modifiche siano contenute in uno specifico provvedimento di fine d’anno.

Dott. Daniele Perugini

La P.A. invecchia… attivamente!  (prima parte)

Che l’età anagrafica media della popolazione europea e, in misura ancor più significativa, quella del nostro Paese si stiano progressivamente innalzando è un dato ormai noto e oggetto di attenzione da parte di chi si occupa di politiche pubbliche, in diversi ambiti, non ultimi quelli sociali e assistenziali. Altrettanto noto e preoccupante è il dato riguardante la crescente anzianità anagrafica degli addetti ai vari apparati della Pubblica Amministrazione, fenomeno che per certi versi riproduce la c.d. “piramide dell’età” della popolazione italiana ma che subisce anche il negativo influsso di altri specifici fattori. Occorre quindi ridisegnare politiche di gestione delle risorse umane che capitalizzino le competenze esistenti, facilitino l’adattabilità al cambiamento, sostengano il percorso verso la quiescenza e favoriscano la corretta trasmissione delle conoscenze tra le generazioni.

La struttura del procedimento disciplinare

Dott.ssa Patrizia Colagiovanni

In via preliminare va rilevato che l’art. 55 bis del d.lgs. 165/2001, introdotto dal d.lgs. 150/2009, ha previsto un doppio tipo di procedimento scindendo quello per le infrazioni disciplinari di minore gravità da quello per le infrazioni di maggiore spessore. La graduazione ha voluto rispondere alle esigenze di celerità e semplificazione a favore dei procedimenti per le violazioni minori. Ciò ha comportato l’introduzione di differenze quali, ad esempio, il diverso soggetto titolare della responsabilità disciplinare, la scadenza dei termini e la facoltà di sospensione del procedimento in relazione ad accertamenti penali.  

Fatta questa breve premessa, analizziamo nel dettaglio la struttura del procedimento disciplinare. Essa così come disegnata anche dalla contrattazione collettiva di riferimento, prevede alcuni segmenti fondamentali: un primo che si può definire fase preistruttoria a cui fa seguito la fase contestatoria , una terza fase che si può definire di garanzia o di difesa del dipendente e la fase conclusiva dedicata al momento decisionale a cui segue l’eventuale irrogazione della sanzione.

La prima fase, prende l’avvio dal momento della “ conoscenza sommaria” dei fatti oggetto di accertamento e che può concludersi con l’ apertura del vero e proprio procedimento disciplinare da parte della p.a. qualora si rilevi la presenza degli elementi tipici astrattamente sanzionabili secondo le previsioni contrattuali e legislative.

La fase pre-istruttoria è alquanto delicata poiché è quella che condiziona il successivo procedimento o ne determina il mancato avvio. In estrema sintesi essa, quindi, si apre con la conoscenza del fatto specifico. Da questo momento decorrono 20 giorni di tempo per poter procedere alla contestazione formale, la quale, quando la sanzione disciplinare non ecceda la censura scritta, può essere effettuata direttamente dal dirigente. Diversamente, quando la sanzione da irrogare sia più pesante, la competenza passa all’ufficio procedimenti disciplinari.

Vale la pena sottolineare che la contestazione potrà essere disposta solo in presenza di elementi circoscritti, specifici e puntuali da evidenziare nel provvedimento.

Primo requisito della contestazione disciplinare è che essa sia fatta per iscritto. In caso contrario, infatti, la successiva sanzione disposta dal datore di lavoro sarà illegittima.

Nella lettera di contestazione deve poi essere indicato il termine concesso al lavoratore per presentare le proprie  controdeduzioni rispetto al comportamento contestato.

E’ importante evidenziare che il datore di lavoro non può adottare sanzioni disciplinari prima che sia decorso questo termine.

Anche la  Giurisprudenza  ha sottolineato e ben precisato le caratteristiche della contestazione disciplinare (ex multis Cass., sent. n. 9615 del 12.05.2015) ritenendo che questa debba essere necessariamente:  tempestiva, specifica e non modificabile.

La prima caratteristica corrisponde al principio di immediatezza secondo cui il datore di lavoro deve procedere a contestare la condotta del lavoratore ritenuta scorretta appena ne venga a conoscenza al fine di consentire al lavoratore l’immediata difesa contro gli addebiti mossi.

La specificità soddisfa, invece, l’esigenza di favorire il più possibile la comprensibilità da parte del lavoratore del comportamento/fatto contestato (indicando data/luogo in cui si è verificato il fatto e la dettagliata descrizione dell’accaduto).

Infine ulteriore peculiarità è che la sanzione comminata deve riferirsi ai fatti specifici contenuti nella contestazione. Infatti, nel caso in cui fosse possibile modificare tali fatti, sarebbe leso il diritto di difesa del lavoratore. 

In altri termini quando l’amministrazione contesta al lavoratore una violazione deve farlo mediante “contestazione di addebito disciplinare”, ossia una lettera nella quale devono essere specificamente descritti:

data, luogo e modalità con cui si è manifestato il comportamento del lavoratore ritenuto illegittimo;

– le norme del regolamento aziendale e/o del contratto collettivo che si ritengono violate;

– l’invito, rivolto al lavoratore, a presentare le proprie difese entro un certo termine.

E’ necessario sottolineare che la carenza di uno degli elementi indicati può comportare l’ illegittimità dell’ intero procedimento.

Le fasi successive alla contestazione disciplinare verranno analizzate nelle prossime riviste.

S.O.S APPALTI - Edizione del 15 Dicembre 2016

A cura dell'Avv. Carmine Podda


CORTE DI GIUSTIZIA. COMM. UE, SEZ. IV, 8 DICEMBRE 2016, C‐553/15

Affidamenti in house e attività svolta in favore di enti territoriali terzi

1. In materia di affidamenti diretti degli appalti pubblici, detti «in house», al fine di stabilire se l’ente affidatario svolga l’attività prevalente per l’amministrazione aggiudicatrice e segnatamente per gli enti territoriali che siano suoi soci e che lo controllino, non si deve ricomprendere in tale attività quella imposta a detto ente da un’amministrazione pubblica, non sua socia, a favore di enti territoriali a loro volta non socidi detto ente e che non esercitino su di esso alcun controllo; tale ultima attività deve essere considerata come un’attività svolta a favore di terzi.

2. In materia di affidamenti diretti degli appalti pubblici, detti «in house», al fine di stabilire se l’ente affidatario svolga l’attività prevalente per gli enti territoriali che siano suoi soci e che esercitino su di esso, congiuntamente, un controllo analogo a quello esercitato sui loro stessi servizi, occorre tener conto di tutte le circostanze del caso di specie, tra le quali, all’occorrenza, l’attività che il medesimo ente affidatario abbia svolto per detti enti territoriali prima che divenisse effettivo tale controllo congiunto.


Consiglio di Stato sez. III 5/12/2016 n. 5113

Ipotesi di legittimazione a ricorrere indipendentemente dalla partecipazione alle procedura di gara

Riguardo alla legittimazione all’impugnazione in primo grado, va ricordato che l’Adunanza Plenaria, nella sentenza n. 9/2014, richiamando la sentenza n. 4/2011, ha affermato che, in materia di controversie aventi ad oggetto gare di appalto, il tema della legittimazione al ricorso (o titolo) è declinato nel senso che tale legittimazione "deve essere correlata ad una situazione differenziata e dunque meritevole di tutela, in modo certo, per effetto della partecipazione alla stessa procedura oggetto di contestazione" e che "chi volontariamente e liberamente si è astenuto dal partecipare ad una selezione non è dunque legittimato a chiederne l'annullamento ancorché vanti un interesse di fatto a che la competizione - per lui res inter alios acta - venga nuovamente bandita", a tale regola generale potendo derogarsi, per esigenze di ampliamento della tutela della concorrenza, solamente in tre tassative ipotesi e, cioè, "quando: I) si contesti in radice l'indizione della gara; II) all'inverso, si contesti che una gara sia mancata, avendo l'amministrazione disposto l'affidamento in via diretta del contratto; III) si impugnino direttamente le clausole del bando assumendo che le stesse siano immediatamente escludenti".


Consiglio di Stato sez. V 24/11/2016 n. 4960

Requisito della regolarità fiscale sussistente solo in caso di espresso accoglimento dell’istanza di rateizzazione

Anche la più recente giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui ai fini dell'integrazione del requisito della regolarità fiscale di cui all’articolo 38, comma 1, lettera g) del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n.163 del 2006), non è sufficiente che, entro il termine di presentazione dell'offerta, sia stata presentata da parte del concorrente istanza di rateazione del debito tributario, ma occorre invece che il relativo procedimento si sia concluso con un provvedimento favorevole. Deve pertanto ritenersi che non sia ammissibile la partecipazione alla procedura di gara del soggetto che, al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, non abbia conseguito il provvedimento di accoglimento dell'istanza di rateizzazione (in tal senso –ex multis -: Cons. Stato, V, 26 luglio 2016, n. 3375; id., V, 7 aprile 2015, n. 1769).


 Consiglio di Stato sez. III 25/11/2016 n. 4989

Le tabelle ministeriali su costo del lavoro non rappresentano un limite inderogabile

Per condivisi principi: a) le tabelle ministeriali non rappresentano un limite inderogabile, ma solo un parametro di valutazione della congruità dell’offerta, con la conseguenza che lo scostamento, specie se di lieve entità, non legittima, di per sé, un giudizio di anomalia (Cons. St., sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 854; sez. III, 2 marzo 2015, n.1020; sez. V, 24 luglio 2014, n. 3937); b) il costo orario medio dev’essere moltiplicato per il monte ore effettivo (e, cioè, per le ore annue mediamente ed effettivamente lavorate), e non per il monte ore teorico (Cons., St., sez. III, n.1020/2015 cit.; sez. III, 13 dicembre 2013, n.5984).


Consiglio di Stato sez. III 29/11/2016 n. 5026

Onere motivazionale in caso di revoca dell’aggiudicazione

Deve premettersi, in via generale, che, mentre la revoca resta impraticabile dopo la stipula del contratto d’appalto, dovendo utilizzarsi, in quella fase, il diverso strumento del recesso (come chiarito dall’Adunanza Plenaria con la decisione in data 29 giugno 2014, n.14), prima del perfezionamento del documento contrattuale, al contrario, l’aggiudicazione è pacificamente revocabile (cfr. ex multis Cons. St., sez. III, 13 aprile 2011, n.2291).
Il ritiro di un’aggiudicazione legittima postula, in particolare, la sopravvenienza di ragioni di interesse pubblico (o una rinnovata valutazione di quelle originarie) particolarmente consistenti e preminenti sulle esigenze di tutela del legittimo affidamento ingenerato nell’impresa che ha diligentemente partecipato alla gara, rispettandone le regole e organizzandosi in modo da vincerla, ed esige, quindi, una motivazione particolarmente convincente circa i contenuti e l’esito della necessaria valutazione comparativa dei predetti interessi (cfr. Cons. St., sez. V, 19 maggio 2016, n.2095).
Resta da chiarire che i canoni di condotta appena precisati restano validi anche per le procedure di aggiudicazione soggette alla disciplina del d.lgs. n.50 del 2016, nella misura in cui il paradigma legale di riferimento resta, anche per queste ultime, l’art.21-quinquies l. n.241 del 1990


TAR Liguria sez. II 2/12/2016 n. 1201

Contenuto del contratto di avvalimento

In tema di contratto di avvalimento l’art. 89, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha recepito la legge delega 28 gennaio 2016, n. 11 nella parte in cui (art. 1, comma 1, lett. zz) ha specificamente disposto la revisione della disciplina in materia di avvalimento, imponendo che il relativo contratto indicasse nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati, con particolare riguardo ai casi in cui l'oggetto di avvalimento sia costituito da certificazioni di qualità o certificati attestanti il possesso di adeguata organizzazione imprenditoriale ai fini della partecipazione alla gara; il Codice di contratti dispone infatti che l'operatore economico deve dimostrare alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; è quindi illegittimo il contratto di avvalimento che si limiti a prevedere, richiamando quanto richiesto dal disciplinare di gara, che l’impresa ausiliaria si obbliga a fornire alle Imprese ausiliate tutti i requisiti di carattere tecnico ma anche economico, finanziario ed organizzativo previsti dal bando di gara, risolvendosi l’impegno contrattuale in una mera riproduzione tautologica del testo del disciplinare di gara, difettando così della puntuale indicazione dei mezzi che la ditta ausiliaria dovrebbe fornire alle ausiliate per rendere effettivo il possesso del requisito di gara.
A fronte di un contratto di avvalimento generico non è possibile fare ricorso al c.d. “soccorso istruttorio”, atteso che ai sensi dell’art. 83, comma 9, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il soccorso istruttorio non è esperibile per sopperire alle irregolarità che impediscono in maniera radicale di individuare il contenuto della documentazione (2).

Linea guida ANAC n. 3: la professionalità del RUP dei lavori pubblici (e delle concessioni) - seconda parte

Dott. Stefano Usai

Nella linea guida (definitiva) n. 3 sul RUP – adottata con deliberazione dell’ANAC 1096 del 26 ottobre 2016 -  l’Authority  ritorna sulla questione della professionalità del responsabile unico del procedimento. La focalizzazione sulla professionalità assurge ad elemento  determinante anche per il contrasto dei fenomeni corruttive ma, ovviamente, anche in relazione alla necessità di ridurre il contenzioso determinato da gare/procedure spesso condotte in modo non corretto. Ribadito – come già precisato nello schema di linea guida – che il responsabile unico del procedimento deve “essere in possesso di specifica formazione professionale, soggetta a costante aggiornamento, e deve aver maturato un’adeguata esperienza professionale nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell’intervento,alternativamente:

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