Prof. Arturo Bianco
Le incentivazioni: diritti rogito, manutenzioni e uffici di pace
I diritti di rogito ai segretari di fascia A e B negli enti privi di dirigenti vanno corrisposti per i giudici ordinari e non possono essere erogati per quelli contabili Le attività di manutenzione non possono essere incentivate neppure dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016, cd nuovo codice degli appalti. I dipendenti comunali distaccati presso gli uffici giudiziari non hanno diritto a percepire la indennità di amministrazione che il CCNL del personale dei ministeri riconosce ai dipendenti del Ministero della Giustizia. Sono queste le più recenti indicazioni fornite dalla giurisprudenza ordinarie e contabili, dai pareri delle Corte dei Conti e dalla Corte di Cassazione in tema di incentivazione del personale.
Valida la notifica a persona “qualificata” per la ricezione dell’atto.
Interessante la recente sentenza n.3383 del 03 ottobre scorso della Commissione Tributaria Regionale di Palermo che ha confermato la decisione di primo grado relativa ad un ricorso presentato da una società cooperativa che in sede di opposizione,eccepiva fra l’altro l’inesistenza dell’atto in quanto privo della relata di notifica.Il Giudice d’appello ha confermato la decisione di primo grado sostenendo che “Circa la pretesa inesistenza dell’atto in quanto privo della relata di notifica deve osservarsi che la documentazione prima richiamata ha fornito la prova che la cartella di pagamento è stata ritualmente notificata alla società contribuente presso la sua sede il 20 ottobre 2009 ai sensi dell’art. 139 c.p.c. mediante consegna, in assenza del destinatario, a persona che si è qualificata come impiegata incaricata di ricevere gli atti e ha sottoscritto il verbale di notificazione”. Respinte inoltre le tesi sostenute dalla società contribuente in merito alla nullità della cartella in quanto notificata oltre i termini in violazione dell’art. 25 D.P.R. n. 602/1973 e la pretesa nullità dell’atto per mancata sottoscrizione del responsabile del procedimento.
L’irreperibilità assoluta del contribuente và sempre provata
La Corte di Cassazione con la sentenza n.13399 del 30 giugno 2016 ha ribadito l’importanza in sede di notifica di accertare se effettivamente il contribuente destinatario dell’atto sia assolutamente irreperibile o se invece è solamente assente. Quindi non basta un generico riferimento alla “ assenza del destinatario.Occorre che l’agente notificatore ponga in essere ogni utile comportamento atto a verificare che in effetti il destinatario è “sconosciuto” ovvero non reperibile in quel “domicilio” in cui però ancora risulta anagraficamente residente.Infatti la Cassazione così si esprime” La sentenza della Corte cost. n. 258 del 2012, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, attuale comma 4, ha limitato la possibilità di eseguire la notificazione delle cartelle di pagamento mediante la procedura semplificata prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, lett. e), (deposito dell’atto nella casa comunale e affissione dell’avviso di deposito all’albo del comune) ai soli casi di “irreperibilità assoluta” conseguenti alla inesistenza della abitazione del contribuente nel domicilio fiscale indicato; nella diversa ipotesi in cui all’indirizzo anagrafico esista l’abitazione dell’interessato, ma questi risulti non reperito senza che ne sia stato accertato il trasferimento in altro luogo, occorre procedere nelle forme previste dall’art. 140 c.p.c., con affissione alla porta della abitazione dell’avviso di avvenuto deposito dell’atto presso la casa comunale e comunicazione della procedura espletata mediante invio della raccomandata con avviso di ricevimento.
Nel corso del 2016 il fondo deve essere ridotto in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio?
Il fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del 2016 e comunque fino alla entrata in vigore dei decreti attuativi della legge n. 124/2015 in materia di riforma del lavoro pubblico e della dirigenza deve essere ridotto in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio, ma occorre anche tenere conto –a parziale limitazione di tale taglio- delle capacità assunzionali dell’ente, determinate anche utilizzando i resti delle capacità non utilizzate nel triennio precedente.
Nel corso del 2016 il fondo per la contrattazione decentrata può superare quello del 2015 sulla base di aumenti deliberati dall’ente per l’attivazione di nuovi servizi?
Il fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del 2016 e comunque fino alla entrata in vigore dei decreti attuativi della legge n. 124/2015 in materia di riforma del lavoro pubblico e della dirigenza non può superare nel suo importo complessivo quello del 2015. Le uniche eccezioni sono le seguenti: compensi per la incentivazione delle funzioni tecniche, compensi per gli avvocati per i successi con condanna dell’altra parte al pagamento delle spese legali; risparmi del fondo dell’anno precedente; risparmi del fondo per lo straordinario dell’anno precedente; compensi Istat e proventi dei piani di razionalizzazione.
La costituzione del fondo per la contrattazione decentrata può essere disposta solo dopo avere acquisito il consenso dei soggetti sindacali o deve essere effettuata comunque in contrattazione collettiva decentrata?
La costituzione del fondo per la contrattazione decentrata appartiene alle prerogative dell’ente e non è oggetto di altra forma di relazione sindacale che non sia la informazione preventiva rispetto all’avvio delle trattative per il rinnovo del contratto. Il fondo deve essere costituito con una determinazione del dirigente/responsabile competente; l’organo di governo dell’ente deve avere deliberato la misura degli eventuali aumenti della parte variabile.
La Corte dei Conti su assunzioni ed incarichi esterni
Prof. Arturo Bianco
Le capacità assunzionali residue degli anni precedenti non devono necessariamente essere destinate alle assunzioni del personale in sovrannumero degli enti di area vasta. Le assunzioni flessibili possono essere effettuate, in deroga al tetto di spesa, per lo svolgimento di funzioni essenziali. Nella regolamentazione del conferimento di incarichi esterni occorre evitare le forme di aggiramento dei vincoli di pubblicità e di selezione comparativa. Sono queste alcune delle più recenti indicazioni dettate dalla Corte dei Conti in materia di personale.
Pubblico impiego e la legge di bilancio: l’eterna vacca da mungere?
Dott. Villiam Zanoni
In attesa che la legge di bilancio compia i primi passi in Parlamento per capire quanto del testo del DdL n° 4127-C verrà confermato o modificato, viene spontanea qualche considerazione su quanto fin qui illustrato da diversi organi di informazione e su quanto nel testo del DdL viene appunto confermato. Come ci è già stato ampiamente anticipato, la parte relativa al lavoro e alla previdenza ha un peso specifico significativo come viene esplicitato anche nella relazione tecnica del Governo: previdenza, assistenza e altre politiche di sostegno, infatti, coprono il 23,34% degli impegni complessivi e insieme a salute e istruzione arrivano circa al 45%.
A tutto SPID!!! (seconda parte)
Dott. Daniele Perugini
Dopo aver descritto nella prima parte di questo contributo le principali caratteristiche del Sistema ed i servizi offerti on line ed illustrato le modalità per acquisire un’identità digitale, si vedrà come un’amministrazione pubblica, tenuta a offrire i propri servizi on line con accesso tramite SPID, può diventare fornitore di servizi, secondo le procedure tecnica ed amministrativa predisposta dall’AgID.
Scelta dei commissari, nomina della commissione di gara ed obblighi di riservatezza nella valutazione: i compiti del RUP e del dirigente/responsabile di servizio
Dott. Stefano Usai
La recentissima pronuncia del Tar Piemonte, Torino, sez. I, del 21 ottobre 2016 n. 1324, pur relativa al pregresso codice, consente di analizzare alcuni aspetti cruciali – pratico/operativi – del procedimento di scelta e nomina dei componenti della commissione di gara. E’ noto che con il nuovo codice – e con l’adozione di una serie di provvedimenti (in particolare l’Albo dei commissari previsto nell’articolo 78) – la dinamica sulla nomina/composizione delle commissioni di gara è destinata a mutare profondamente.
Perché tante riforme?
Negli ultimi anni si sono susseguiti numerosi interventi di riforma al sistema disciplinare. Precedentemente il d.lgs. 165/2001 conteneva solo alcuni principi generali relativi essenzialmente all’ aspetto procedurale e contenzioso rinviando ai contratti collettivi e allo statuto dei lavoratori buona parte della materia. Questa era, infatti, soprattutto affidata alla contrattazione collettiva che si occupava sia della configurazione delle varie fattispecie di illecito disciplinare con le conseguenti sanzioni, sia degli aspetti procedurali.
Questo impianto, seppure equilibrato e soddisfacente, forse ha peccato nel non sottolineare che si trattava di procedimenti altamente tecnici da affidarsi, quindi, a professionalità specifiche. In ogni caso l’intero sistema è stato ritenuto poco efficace a causa della scarsa tempestività e lentezza del procedere ( che in generale non dipendeva dalla norma), difficoltà a ricondurre i comportamenti sanzionabili alle varie fattispecie (che pure erano dettagliatamente e ampiamente declinate) e prevalenza degli aspetti formali più che sostanziali ( ottima l’ integrazione che codifica l’ equivalenza dell’ affissione all’ ingresso del luogo di lavoro alla pubblicazione sul sito internet dell’ amministrazione del c.d. codice disciplinare).
Per tali motivi il legislatore ha rivisto la ripartizione e il rapporto delle competenze tra la legge e la contrattazione collettiva riconducendo nell’ ambito delle disposizioni normative la regolazione della materia.
Tale innovazione è stata avviata già con la legge delega n. 15/2009 mediante la sostituzione dell’ art. 55 del d.lgs. n. 165/2001 nonché con l’ inserimento di ulteriori articoli. Si è, quindi, voluto dare maggiore carattere di imperatività alla materia disciplinare con previsione della sostituzione automatica delle clausole contrattuali nulle per contrasto con le norma imperative (meccanismo di eterointegrazione).
In sintesi attualmente la nuova impalcatura vede da un lato il d.lgs. 165/2001 sottrarre e codificare inderogabilmente le ipotesi di illecito disciplinare che prevedono la sanzione del licenziamento e dall’ altro lasciare attribuiti alla contrattazione collettiva spazi riguardanti essenzialmente la definizione della maggior parte delle fattispecie di illecito disciplinare e gli aspetti più organizzativi e funzionali dei procedimenti.
Si può, quindi, parlare di un nuovo rapporto tra legge e contrattazione collettiva che viene integrata con alcune fattispecie sottratte ad essa e affidate, invece, al rango normativo.
L’applicabilità dell’ impianto normativo è da riferirsi a tutte le pp.aa. compresi gli Enti territoriali poiché le disposizioni legislative adottate derivano dalla potestà esclusiva dello Stato in materia di “ordinamento civile“. Infatti secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale si tratta di norme imperative che, in virtù del principio di eguaglianza, devono comunque garantire uniformità delle regole per tutto il territorio nazionale.
In proposito si rammenta che in materia di lavoro pubblico il limite fondamentale della potestà legislativa regionale è prevalentemente dato dalla competenza esclusiva dello Stato in materia di “ordinamento civile” che è stato definito come l’insieme di norme volte ad assicurare “in tutto il territorio nazionale una uniformità di disciplina e di trattamento riguardo ai rapporti intercorrenti tra i soggetti privati, i quali attengono allo svolgimento delle libertà giuridicamente garantite e sono dunque legati al correlativo requisito costituzionale del godimento di tali libertà in condizioni di formale uguaglianza, ai sensi degli artt. 2 e 3 Cost.”(Corte Cost. – sent. n. 462 del 1995 ed ex multis le più recenti sentenze 2 aprile 2009, n.99, 1 giugno 2006, n. 213 e 23 dicembre 2003, n. 370).
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