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Dott. Claudio Carbone

Le procedure cautelari ed esecutive. I rimedi che possono essere attivati nei confronti di Equitalia

fiscalitaLe procedure cautelati sono attivate per legge, alla scadenza della notifica della cartella, a garanzia delle somme iscritte a ruolo dagli Enti impositori. In particolare, il fermo amministrativo è l’atto con cui si dispone il blocco dei veicoli intestati al debitore. In un primo momento il contribuente riceve la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo.

Dott. Claudio Carbone

Cartella di pagamento: le azioni di tutela

fiscalitaLa cartella di pagamento è il documento che Equitalia invia ai cittadini su incarico dell’ente creditore. Nella cartella è indicato l’importo totale da saldare e gli enti che ne hanno fatto richiesta tramite Equitalia. Poi è indicato il dettaglio dei singoli tributi non pagati, gli interessi, le sanzioni, l’aggio e le altre spese.

Dott. Pietro Rizzo

Obblighi antiriciclaggio dei Comuni (parte 2)

risorse umaneIl Decreto del Ministro dell’Interno del 25 settembre scorso "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione", emanato in attuazione del  D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 -“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”- disciplina espressamente alcune ipotesi nche possono essere sintomatiche  di operazioni di riciclaggio.

Dott. Daniele Perugini

P.N.A., nudge e stereotipi (da rivedere): ovvero, le spinte gentili nella lotta alla corruzione (e non solo)

managementLo scorso ottobre l’ANAC ha approvato l’Aggiornamento per il 2015 del Piano Nazionale Anticorruzione 2013-2016, imprimendo una decisa svolta nella direzione del miglioramento della qualità dei Piani delle amministrazioni pubbliche, considerato che quelli finora adottati si sono rivelati di frequente gravemente carenti, soprattutto per la mancata individuazione di adeguate misure di prevenzione della corruzione, quale risultato di una preventiva autoanalisi organizzativa in cui fossero individuate le aree e le attività maggiormente esposte al rischio di corruzione.

Dott. Villiam Zanoni

L’ultima buona notizia per gli esodati della sesta salvaguardia

pensioniprevGià il mese scorso mi ero occupato di questa vicenda, ma il modo con cui avevo concluso il mio intervento mi induce a tornare sull’argomento per dissipare ogni eventuale margine di dubbio grazie anche all’ennesimo intervento dell’INPS.  Il problema è legato ai meccanismi con i quali il legislatore ha introdotto le diverse salvaguardie, ed in particolare la sesta con la legge n° 147/2014.

Dott. Stefano Usai

La disciplina del diritto di accesso degli atti di gara

llppLa richiesta di accesso all’offerta di gara (così come ad altri documenti introdotti grazie alla partecipazione alla gara  nel procedimento amministrativo correlato)  deve essere considerata dal RUP valutando la posizione differenziata del richiedente ed eventualmente considerando l’esistenza  di segreti commerciali o industriali alla luce del dato normativo.

Avv. Carmine Podda

S.O.S. Appalti - Edizione del 18 Dicembre 2015

Consiglio di Stato sez. V 11/12/2015 n. 5655

Varianti in sede di offerta: condizioni di ammissibilità e limiti

La previsione esplicita della possibilità di presentare varianti progettuali in sede di offerta (a fortiori per il tipo di gara in contestazione, un appalto di lavori basato sulla sola progettazione definitiva), è stata oggi generalizzata dall’art. 76 del codice dei contratti pubblici (per qualsivoglia appalto); l’amministrazione deve indicare, in sede di redazione della lex specialis, se le varianti sono ammesse e, in caso affermativo, identificare i loro requisiti minimi; la ratio della scelta normativa – nazionale e comunitaria - si fonda sulla circostanza che, allorquando il sistema di selezione delle offerte sia basato sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la stazione appaltante ha maggiore discrezionalità e soprattutto sceglie il contraente valutando non solo criteri matematici ma la complessità dell’offerta proposta alla luce della vantaggiosità della stessa in funzione dell’interesse proprio; nel corso del procedimento di gara, quindi, potrebbero rendersi necessari degli aggiustamenti rispetto al progetto base elaborato dall’amministrazione, favorevolmente apprezzabili perché ritenuti utili dalla medesima stazione appaltante; nel caso, invece, di offerta selezionata col criterio del prezzo più basso, poiché tutte le condizioni tecniche sono predeterminate al momento dell’offerta e non vi è alcuna ragione per modificare l’assetto contrattuale, non è mai ammessa la possibilità di presentare varianti;in ogni caso, a prescindere dalla espressa previsione di varianti progettuali in sede di bando, deve ritenersi insito nella scelta del criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa che, anche quando il progetto posto a base di gara sia definitivo, è consentito alle imprese di proporre quelle variazioni migliorative rese possibili dal possesso di peculiari conoscenze tecnologiche, purché non si alterino i caratteri essenziali delle prestazioni richieste dalla lex specialis onde non ledere la par condicio.


Consiglio di Stato sez. V 11/12/2015 n. 5651

Indicazione degli oneri di sicurezza aziendali negli appalti di servizi

Le enunciazioni fatte dall’adunanza Plenaria in materia di oneri di sicurezza si sono sostanziate in un’estensione, al settore degli appalti di lavori, di regole ritenute già in partenza vigenti per quello degli appalti di servizi.

L’impostazione alla base della pronuncia della Plenaria poggia, perciò, sul presupposto dell’applicabilità in primis delle regole dianzi viste proprio a questo secondo settore di appalti.

Ne consegue l’inaccettabilità della tesi che in tema di appalti di servizi, diversamente da quelli di lavori, non occorrerebbe (se non prescritta dal bando) l’indicazione in sede di offerta degli oneri di sicurezza c.d. Interni/aziendali, dal momento che una simile lettura è incompatibile con il presupposto interpretativo sul quale l’anzidetta decisione n. 3/2015 è imperniata.

La giurisprudenza ha condivisibilmente sottratto a questo rigore, per un verso, gli appalti di servizi di natura prettamente intellettuale (v. Ad es. C.d.S., V, 17 giugno 2014, n. 3054; III, 21 novembre 2014, n. 5746), e per altro verso, in caso di silenzio sul punto da parte della lex specialis, gli appalti di servizi rientranti nelle tipologie di cui all’all. II B del d.lgs. N. 163/2006 (l’art. 20 dello stesso Codice, infatti, non reca rinvio alle regole sugli oneri di sicurezza: v. Ad es. C.d.S., V, 2 ottobre 2014, n. 4907; III, 4 marzo 2014, n. 1030).

Ma per gli appalti di servizi che, come quello in controversia, non rientrino nelle fattispecie derogatorie appena viste, e siano suscettibili di dar luogo a problematiche di sicurezza sul lavoro, il Collegio, pur non potendo disconoscere l’esistenza di pronunce diversamente orientate (in particolare, Sez. VI, 9 aprile 2015, n. 1798), è dell’avviso che la logica della posizione assunta dall’adunanza Plenaria con la sentenza n. 3/2015 imponga l’applicazione degli stessi principi qui riassunti.


Consiglio di Stato sez. IV 7/12/2015 n. 5564

Esclusione dalla procedura di gara in caso di grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate

In base all'art. 38 cdcp sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che gestisce la gara, o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante.

Se è vero che la citata norma prevede che l’esclusione venga disposta “secondo motivata valutazione della stazione appaltante”, è altresì indubitabile che l’esistenza in tal senso di una valutazione discrezionale dell’amministrazione debba essere verificata avuto riguardo alla peculiarità della vicenda oggetto di causa, la quale si caratterizza per la circostanza che l’operatore non invitato era parte del pregresso rapporto contrattuale inerente lo svolgimento del medesimo servizio oggetto di nuovo affidamento.

In tale situazione, dunque, non può farsi esclusivo riferimento, ai fini dell’accertamento della concreta esistenza di una determinazione di non invito e della sua motivazione, agli atti specificamente inerenti la singola procedura concorsuale, ma occorre estendere l’indagine anche a quelli che hanno caratterizzato il rapporto contrattuale in scadenza.

Sicché la determinazione di mancato invito e le sue ragioni possono essere individuate anche in atti precedenti nei quali la pubblica amministrazione abbia in anticipo chiaramente palesato la propria volontà di non affidare il servizio per il futuro a tale operatore economico…

Tanto è possibile, pur nella diversità formale dei procedimenti, in considerazione della identità dei soggetti coinvolti nelle vicende procedimentali e nel collegamento tra il precedente rapporto contrattuale ed il nuovo procedimento di affidamento, configurando quest’ultimo l’attività amministrativa diretta alla formazione del nuovo contratto relativo al medesimo servizio.


Consiglio di Stato sez. III 9/12/2015 n. 5597

Valutazione di congruità dell’offerta in relazione al costo del lavoro

1. L’applicazione di un determinato contratto collettivo non può essere imposta dalla lex specialis alle imprese concorrenti quale requisito di partecipazione né la mancata applicazione di questo può essere a priori sanzionata dalla stazione appaltante con l’esclusione, sicché deve negarsi in radice che l’applicazione di un determinato contratto collettivo anziché di un altro possa determinare, in sé, l’inammissibilità dell’offerta.

2. Non possono non essere considerati, in sede di valutazione delle offerte, aspetti particolari che riguardano le diverse imprese, con la conseguenza che, ai fini di una valutazione sulla congruità dell’offerta, la stazione appaltante deve tenere conto anche delle possibili economie che le diverse singole imprese possono conseguire (anche con riferimento al costo del lavoro), nel rispetto delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi (Cons. St., sez. III, 2.4.2015, n. 1743).

Un’offerta non può ritenersi anomala, ed essere esclusa da una gara, per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi, occorrendo, perché possa dubitarsi della sua congruità, che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata (Cons. St., sez. III, 2.7.2015, n. 3329).


Consiglio di Stato sez. V 2/12/2015 n. 5458

Inammissibilità del soccorso istruttorio in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei requisiti

La formulazione letterale dell’art. 46, co. 1-bis impone di applicare la sanzione dell’esclusione alla violazione dell’art. 38, co. 2, cit., relativo alla presentazione delle dichiarazioni attestanti l’assenza delle relative condizioni ostative (quand’anche queste fossero in concreto inesistenti) e giustifica l’applicazione della sanzione espulsiva sia nelle ipotesi in cui la lex specialis di gara la preveda come conseguenza della sola assenza oggettiva dei requisiti di moralità (e non anche della loro mancata attestazione), sia quando (come verificatosi nel caso di specie) la stazione appaltante determini in modo puntuale le modalità dell’obbligo dichiarativo, scegliendo fra la dichiarazione «diretta» di cui all’art. 47, comma 1, t.u. N. 445 del 2000 e quella «indiretta» per conto terzi, prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

In presenza di dichiarazioni richieste a pena di esclusione e radicalmente mancanti, resta precluso all’amministrazione l’esercizio del potere sul «soccorso istruttorio» (che si risolverebbe in una lesione del principio della par condicio): invero, la mancata allegazione di un documento o di una dichiarazione previsti a pena di esclusione non può essere considerata alla stregua di un’irregolarità sanabile, in applicazione del cd. “dovere di soccorso” di cui al più volte menzionato art. 46 e non ne è permessa l’integrazione o la regolarizzazione postuma, non trattandosi di rimediare a vizi puramente formali.

Tale principio a maggior ragione si applica quando non sussistano equivoci o incertezze generati dall'ambiguità di clausole della legge di gara, potendosi al più ammettere in tale contesto l’integrazione solo quando i vizi sono chiaramente imputabili ad errore materiale, ma sempre che riguardino dichiarazioni o documenti non richiesti a pena di esclusione, non essendo, in quest’ultima ipotesi, consentita la sanatoria o l’integrazione postuma, che si tradurrebbe in una violazione dei termini massimi di presentazione dell’offerta e, in definitiva, in una violazione del principio di parità delle parti, che deve presiedere ogni procedura ad evidenza pubblica.


Consiglio di Stato sez. V 2/12/2015 n. 5468

Il sindacato giurisdizionale nei casi di selezione del contraente a mezzo di ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è ammassa solo nei casi di abnormità o manifesta illogicità

L’Amministrazione dispone (...) Di ampi margini di discrezionalità nella determinazione non solo dei criteri da porre quale riferimento per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ma anche delle relative formule matematiche (cfr. Ad es. C.d.S., V, 12 giugno 2013, n. 3239; 22 gennaio 2015, n. 257; 18 giugno 2015, n. 3105). Secondo il modulo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in particolare, la selezione del contraente deriva dal congiunto apprezzamento tecnico-discrezionale dei vari elementi che compongono le offerte secondo parametri di valutazione e ponderazione predeterminati dalla Stazione appaltante in funzione delle esigenze da soddisfare con lo specifico contratto, pur se con il vincolo che i criteri prescelti siano coerenti con le prestazioni che formano oggetto dell'appalto e pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto (cfr. L’art. 83 cit., comma 1). Come riflesso di quanto esposto, il sindacato giurisdizionale nei confronti delle scelte amministrative operate in materia, tipica espressione di discrezionalità tecnico-amministrativa, è consentito unicamente nei casi di abnormità, sviamento o manifesta illogicità (V, 12 giugno 2013, n. 3239; 8 aprile 2014, n. 1668). 

Il mancato rispetto nell’anno precedente del tetto fissato dal DL n. 66/2014 ai tempi di pagamento determina il divieti di effettuare assunzioni di qualunque tipo?

Sulla base delle previsioni di cui al DL n. 101/2013 le assunzioni cd obbligatorie devono essere disposte anche da parte delle amministrazioni che non hanno rispettato i vincoli dettati dal legislatore. Sulla base delle previsioni di cui al DL n. 78/2015 tale divieto non si applica alle assunzioni di personale in sovrannumero degli enti di area vasta.

E’ necessario che le capacità assunzionali degli anni precedenti fossero state previste nella programmazione del fabbisogno del personale dell’anno in cui esse sono maturate?

Fermo restando che ovviamente la utilizzazione di queste capacità assunzionali deve essere prevista nell’anno in cui la stessa viene realizzata, vi sono opinioni diverse nelle sezioni regionali di controllo della magistratura contabile sulla necessità della inclusione nella programmazione del fabbisogno dell’anno in cui essa è maturata. Una previsione esplicita in questo senso non è contenuta in alcuna disposizione di legge.

Quali sono le capacità assunzionali degli anni precedenti non utilizzate che i comuni possono destinare a nuove assunzioni a tempo indeterminato?

Le capacità assunzionali non utilizzate che i comuni possono destinare a nuove assunzioni a tempo indeterminato sono quelle del triennio precedente, quindi nel 2015 del triennio 2012/2014. Si ricorda che le capacità assunzionali sono costituite da una quota dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell’anno precedente, per cui nel 2015 si possono utilizzare i resti delle cessazioni del triennio 2011/2013. A partire dal 2016 tale triennio si modifica, per cui si “perdono” le capacità assunzionali del 2012, cioè i resti delle cessazioni del 2011.

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