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L’ATTRIBUZIONE PERCENTUALE DELLE QUOTE DI PROGRESSIONI ORIZZONTALI: ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 150/2009 (C.D. RIFORMA BRUNETTA)

di Donato Benedetti

Molti Enti si chiedono quale sia la corretta interpretazione applicativa dell’art.  23 comma 2 del d.lgs. 150/2009 (c.d. Riforma Brunetta): “Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo  delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione”. La disposizione in parola della Riforma Brunetta (devono essere attribuite in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti), non stabilisce percentuali precise.

L’ANZIANITA’

Può essere introdotto il criterio della anzianità per le selezioni delle progressioni orizzontali?

L’APPLICAZIONE DELLA QUOTA LIMITATA

I soggetti sindacali chiedono che il contratto decentrato preveda in 2 anni la possibilità per tutti i dipendenti di essere beneficiari delle progressioni economiche. E’ una richiesta legittima?

LA QUOTA LIMITATA

Come deve essere intesa la quota limitata che il legislatore ed il CCNL 21.5.2018 prevedono quale tetto alle progressioni orizzontali?

LA CORTE DI CASSAZIONE SULLE NOTIFICHE

Di Arturo Bianco

Si deve ritenere valida la notificazione di una sanzione per la inosservanza del codice della strada effettuata ai sensi dell’articolo 140 del codice di procedura civile, in cui il plico viene depositato a causa della assenza del destinatario non nella casa comunale storica, ma in una sede indicata con specifica determinazione dirigenziale adottata in precedenza come casa comunale sussidiaria. Inoltre si deve considerare come pienamente valida la notificazione effettuata per conto del comune da un soggetto privato. Sono queste alcune delle importanti indicazioni contenute nella sentenza della terza sezione civile della Corte di Cassazione n. 22167/2019.

Rubrica S.O.S. Appalti - Edizione del 31/10/2019

di Avv. Carmine Podda

Consiglio di Stato sez. V 27/9/2019 n. 6490

Irregolarità fiscale e gravi illeciti professionali

Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale , una precedente espulsione da una gara pubblica per irregolarità fiscale non può assumere rilievo, quale motivo di esclusione, in termini di grave illecito professionale e, quindi, di circostanza da dichiarare, posto che, diversamente opinando, “si realizzerebbe un’indefinita protrazione di efficacia, “a strascico”, delle violazioni relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse”, laddove l’art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50 del 2016 riconosce efficacia escludente alla partecipazione alla gara solamente sino al momento in cui il concorrente non provveda alla regolarizzazione della propria posizione. 
Consiglio di Stato sez. V 25/9/2019 n. 6432


S.O.S. APPALTI - Edizione del 01/10/2019

Di Carmine Podda

Consiglio di Stato sez. V 11/9/2019 n. 6135

INCOMPATIBILITA' MEMBRI COMMISSIONE DI GARA

La norma contenuta nell’art. 77, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 può essere interpretata nel senso che l’eventuale incompatibilità debba essere comprovata, sul piano concreto e di volta in volta, sotto il profilo dell’interferenza sulle rispettive funzioni assegnate al dirigente ed alla Commissione .Del resto, il fondamento ultimo di razionalità della disposizione dell’art. 77, comma 4, è quello per cui chi ha redatto la lex specialis non può essere componente della Commissione, costituendo il principio della separazione tra chi predisponga il regolamento di gara e chi è chiamato a concretamente applicarlo una regola generale posta a tutela della trasparenza della procedura, e dunque a garanzia del diritto delle parti ad una decisione adottata da un organo terzo ed imparziale mediante valutazioni il più possibile oggettive, e cioè non influenzate dalle scelte che l’hanno preceduta. Una siffatta incompatibilità per motivi di interferenza e di condizionamento non può sussistere tra chi ha predisposto l’avviso pubblico e chi ha verificato la documentazione di gara (Cons. Stato, III, 26 ottobre 2018, n. 6082; V, 9 gennaio 2019, n. 193).

L’ OSMOSI DEI FONDI DESTINATI ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA

Di Donato Benedetti

Oggi è molto discusso il problema del limite quantitativo delle risorse destinate al c.d. “salario accessorio”, tanto che rischia di consolidarsi, ad una lettura non aderente alla ratio legis complessiva della normativa in materia, l’errata opinione che vi possa essere un “trasferimento” di risorse da un fondo ad un altro, come in un processo di osmosi. Questo è il risultato cui potrebbe portare una lettura interpretativa affrettata di un interessante parere della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Toscana (v. all.to 1), rilasciato al Sindaco del Comune di Poggibonsi

L’OBBLIGO DI DARE APPLICAZIONE ALLE PRESCRIZIONI DEL DIRIGENTE

Un dipendente può motivatamente rifiutarsi di dare applicazione alle prescrizioni che gli sono dettate dal dirigente?

IL TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Il termine per conclusione dei procedimenti disciplinari varia in relazione alla gravità dell’addebito che viene mosso al dipendente?

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