GLI ESCLUSI
Vi sono esclusioni dalle possibilità di stabilizzazione?
Sulla base delle previsioni di cui all’articolo 20 del D.Lgs. n. 75/2017 non possono essere stabilizzati i dirigenti (tranne quelli medici ha aggiunto la legge n. 205/2017); i dipendenti assunti ex articolo 110 del D.Lgs. n. 267/2000 (senza differenze tra commi 1 e commi 2); il personale utilizzato negli uffici di staff degli organi politici (anche se assunto sulla base di leggi regionali) e coloro che sono stati utilizzati sulla base di un contratto di somministrazione.
LE CAPACITA’ ASSUNZIONALI PER LE STABILIZZAZIONI
Anche il 50% del taglio che l’ente opera sulla spesa media per le assunzioni flessibili del triennio 2015/2017 deve essere destinato ad assunzioni con procedure ordinarie?
Le capacitò assunzionali che gli enti possono destinare alle stabilizzazioni ex articolo 20 del D.Lgs. n. 75/2017 hanno due provenienze: fino al 50% delle capacità assunzionali dell’ente del triennio 2015 e 2017 e fino al 100% della spesa media per le assunzioni flessibili del triennio 2015/2017. Tale seconda voce può essere destinata per intero alle stabilizzazioni
LA STABILIZZAZIONE DIRETTA
Possono essere stabilizzati i collaboratori coordinati e continuativi che hanno maturato almeno 3 anni di anzianità presso l’ente locale?
La stabilizzazione diretta di cui al comma 1 dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 75/2017 richiede la maturazione di almeno 3 anni di anzianità presso lo stesso ente come lavoratore subordinato. Sulla base delle previsioni di cui al comma 2 del citato articolo i cococo possono partecipare ai concorsi riservati per le stabilizzazioni
Gli incentivi per le funzioni tecniche entrano nel tetto del fondo per la contrattazione decentrata?
La risposta è sicuramente positiva per gli incentivi che devono essere corrisposti per l’anno 2017, sulla base delle indicazioni fornite dalla sezione autonomie della Corte dei Conti. A partire dal fondo 2018 la risposta sembra negativa sulla base delle previsioni dettate dalla legge n. 205/2017, ma tale lettura attende di essere confermata, stante la non chiara formulazione del testo delle disposizioni.
Nel comune il numero dei dipendenti in servizio nel 2018 diminuirà rispetto all’anno 2017. L’ente deve tagliare in misura proporzionale il fondo per la contrattazione decentrata?
A partire dallo 1 gennaio 2017, sulla base delle previsioni dettate dal D.Lgs. n. 75/2017, le amministrazioni pubbliche non devono più ridurre il fondo per la contrattazione decentrata in misura proporzionale alla diminuzione del personale, neppure tenendo conto delle capacità assunzionali.
Il fondo per le risorse decentrate del 2018 può superare il tetto del fondo dell’anno precedente?
Sulla base delle regole dettate dal D.Lgs. n. 75/2017 il fondo per le risorse decentrate non può superare quello dell’anno 2016. Tale vincolo, ferme restando le possibili deroghe che potranno essere dettate dal nuovo CCNL, si applica a partire dal fondo del 2017 ed è destinato a produrre i suoi effetti anche nel 2018 e negli anni successivi.
Vi sono capacità assunzionali distinte per i vigili?
I comuni possono utilizzare le cessazioni dei vigili intervenute nell’anno 2016 per dare corso alla assunzione di nuovi vigili nel tetto dello 80% dei conseguenti risparmi. Possono inoltre utilizzare le cessazioni dei vigili intervenute nell’anno 2017 per dare corso alla assunzione di nuovi vigili nel tetto del 100% dei conseguenti risparmi. Siamo in presenza di una possibilità e non di un obbligo e la utilizzazione di queste disposizioni determina come conseguenza che queste risorse non possono essere utilizzate per finanziare altre assunzioni.
I comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti possono utilizzare i resti delle capacità assunzionali del triennio precedente?
La risposta è positiva. Nel corso del 2018 possono essere utilizzate oltre alle capacità assunzionali dell’anno anche quelle degli anni 2015, 2016 e 2017. Ricordiamo che rispettivamente esse sono determinate in quote dei risparmi delle cessazioni del 2014, 2015 e 2016. La sezione autonomie della Corte dei Conti ha di recente chiarito che i resti delle cessazioni del triennio precedente vanno utilizzate con le stesse capacità assunzionali previste dalla legislazione dell’anno in cui sono maturate.
Quali sono le capacità assunzionali dei comuni al di sotto di 1.000 abitanti?
Tali comuni possono effettuare assunzioni a tempo determinato in numero pari ai cessati dell’anno precedente. Essi possono inoltre utilizzare tutte le cessazioni che hanno avuto dal 2007 in poi e che non sono state utilizzate per finanziare nuove assunzioni
LE VALUTAZIONI
E’ possibile utilizzare tra i criteri di selezione per le progressioni orizzontali gli esiti delle valutazioni effettuate annualmente per la corresponsione dell’indennità di produttività?
Sulla base delle previsioni del D.Lgs. n. 150/2009 la valutazione delle attività svolte ai fini della corresponsione della indennità di produttività costituisce un elemento essenziale per le progressioni orizzontali. Le amministrazioni possono, per esplicita indicazione legislativa, utilizzare anche gli esiti delle valutazioni dell’ultimo triennio.
LA DECORRENZA
La decorrenza delle progressioni orizzontali può essere fissata allo 1 gennaio dell’anno cui si riferisce il contratto?
Sulla base delle indicazioni dell’Aran e della Ragioneria Generale dello Stato la decorrenza delle progressioni orizzontali non può essere antecedente allo 1 gennaio dell’anno in cui le relative graduatorie sono approvate, a prescindere dal fatto che il contratto decentrato sia stato o meno stipulato nello stesso anno.
IL TETTO ALLE PROGRESSIONI ORIZZONTALI
Il contratto collettivo decentrato integrativo può disporre progressioni orizzontali per tutto il personale in servizio ed in possesso dei requisiti di anzianità minima biennale?
La risposta è negativa. Il dettato del D.Lgs. n. 15072009 stabilisce infatti che gli enti possano fare ricorso a progressioni orizzontali solamente per quote limitate. Ancora prima di questa disposizione, l’Aran ha interpretato i contratti nazionali stabilendo che l’istituto ha un carattere meritocratico, per cui non può essere applicato contemporaneamente a tutto il personale.
IL SALARIO ACCESSORIO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE
Le risorse destinate al salario accessorio dei titolari delle posizioni organizzative vanno mantenute entro il tetto di quelle destinate allo stesso fine nell’anno 2016 nei comuni senza dirigenti?
RISPOSTA
Nei comuni senza dirigenti, in cui il trattamento economico accessorio dei titolari di posizione organizzativa è a carico direttamente del bilancio dell’ente e non è compreso nel fondo per la contrattazione decentrata, per la deliberazione 26/2014 della sezione autonomie della Corte dei Conti, non si può superare a partire dal 2017 quanto l’ente ha destinato alla stessa finalità nel 2016.
LA RIDUZIONE PER LA DIMINUZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO
Nell’anno 2017 il fondo per le risorse decentrate deve essere diminuito per la riduzione del personale in servizio rispetto al 2016, anche tenendo conto delle capacità assunzionali dell’ente?
RISPOSTA
Sulla base delle previsioni dettate dal D.Lgs. n. 75/2017 a decorrere dallo 1 gennaio 2017 non si deve tenere conto della diminuzione del personale ai fini della quantificazione del tetto del fondo per la contrattazione decentrata.
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