Il fondo del 2016 può superare quello del 2015? Deve essere ridotto per la diminuzione del personale in servizio? Le stesse regole si applicano anche nel 2017?
Sulla base delle previsioni dettate dalla legge di stabilità 2016 il fondo dell’anno 2016 non può superare quello dell’anno 2015 e deve essere ridotto in misura proporzionale nel caso di diminuzione del personale in servizio. Tali regole si applicano anche per il 2017 o, per meglio dire, fino alla entrata in vigore del D.Lgs. di attuazione della riforma del lavoro pubblico. Infatti, il comma 236 della legge 208/2015 detta questo limite fino alla entrata in vigore dei decreti attuativi di cui agli articoli 11 (riforma della dirigenza pubblica, delega che non è stata esercitata dal Governo) e 17 (riforma del D.Lgs. n 165/2001).
La cessazione di dipendenti destinatari di progressioni economiche determina un aumento del fondo per le risorse decentrate? Tale aumento è compatibile con il tetto al fondo, che nel 2016 non deve superare quello del 2015?
I risparmi derivanti dalle progressioni orizzontali in godimento al personale cessato dal servizio non determinano risorse da aggiungere al fondo: essendo permanentemente le progressioni orizzontali finanziate dal fondo si determina unicamente lo spostamento dalle risorse stabili utilizzate a quelle utilizzabili, ma il tetto rimane invariato. Si deve ricordare che il differenziale delle progressioni economiche deve essere finanziato dal bilancio dell’ente, con risorse che devono affluire al fondo per la contrattazione decentrata.
Occorre dare applicazione al vincolo della suddivisione del personale e dei dirigenti in fasce per la ripartizione delle incentivazioni legate alla performance.
La previsione dettata dal D.Lgs. n. 15072009 per cui il personale ed i dirigenti, tranne che nei piccoli enti, devono essere ripartiti in fasce ai fini della erogazione della incentivazione della performance non si applica fino al primo rinnovo contrattuale nazionale successivo alla entrata in vigore di tale disposizione. Tale vincolo non si applica alla ripartizione delle risorse provenienti dai piani di razionalizzazione e contenimento della spesa di cui all’articolo 16 del DL n. 98/2011. E’ possibile che con l’emanando D.Lgs. di riforma delle norme sul lavoro pubblico questo vincolo sia modificato.
La quantità prevalente del salario accessorio deve essere destinata necessariamente alla incentivazione della performance?
La previsione del D.Lgs. n. 15072009 per cui la quantità prevalente del salario accessorio deve essere destinata necessariamente alla incentivazione della performance non si applica fino al primo rinnovo contrattuale nazionale successivo alla entrata in vigore di tale disposizione. E’ possibile che con l’emanando D.Lgs. di riforma delle norme sul lavoro pubblico questo vincolo sia modificato.
Come fa a sapere il nostro comune se nella regione è stato ricollocato almeno il 90% del personale in sovrannumero degli enti di area vasta e, quindi, sulla base delle previsioni della legge di conversione del DL n. 113/2016, a potere dare corso nuovamente a mobilità volontarie in entrata?
Il numero dei dipendenti degli enti di area vasta collocati in sovrannumero e di quelli ricollocati è conosciuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, che gestisce il relativo portale appositamente realizzato. Per cui è lo stesso Dipartimento che rende nota tale percentuale su base regionale, come ha peraltro fatto nei giorni scorsi.
Il comune è collocato nell’ambito di una delle regioni per le quali il Dipartimento della Funzione Pubblica ha attestato l’assorbimento integrale del personale degli enti di area vasta in sovrannumero. Che conseguenze produce tale circostanza sulle capacità assunzionali?
Gli enti locali delle regioni in cui il Dipartimento della Funzione Pubblica ha attestato l’assorbimento integrale del personale degli enti di area vasta in sovrannumero possono utilizzare le capacità assunzionali del 2015 e del 2016 con ricorso alle procedure ordinarie, cioè la indizione di nuovi concorsi o lo scorrimento di graduatorie valide dello stesso ente (salvo che il posto sia di nuova istituzione o trasformazione di posto esistente) o la utilizzazione di graduatorie di altra amministrazione.
Quale è il tetto di spesa per le assunzioni a tempo indeterminato del 2016 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, rapporto tra dipendenti e popolazione inferiore a quello previsto per le amministrazioni dissestate e rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%?
I comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e rapporto tra dipendenti e popolazione inferiore a quello previsto per le amministrazioni dissestate, hanno per gli anni 2016, 2017 e 2018 un tetto di spesa per le assunzioni a tempo indeterminato che è fissato nel 75% della spesa dei cessati. Per tutti i comuni e le regioni che hanno un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25% ancora per il solo 2016 è stabilito il tetto di spesa per le assunzioni a tempo indeterminato nella misura del 100% della spesa dei cessati. Per cui, in caso di concorrenza dei due elementi, prevale quello più favorevole, quindi il tetto di spesa per le nuove assunzioni è in questo caso fissato nella misura del 100% dei risparmi di spesa dei cessati.
Nel corso del 2016 il fondo deve essere ridotto in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio?
Il fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del 2016 e comunque fino alla entrata in vigore dei decreti attuativi della legge n. 124/2015 in materia di riforma del lavoro pubblico e della dirigenza deve essere ridotto in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio, ma occorre anche tenere conto –a parziale limitazione di tale taglio- delle capacità assunzionali dell’ente, determinate anche utilizzando i resti delle capacità non utilizzate nel triennio precedente.
Nel corso del 2016 il fondo per la contrattazione decentrata può superare quello del 2015 sulla base di aumenti deliberati dall’ente per l’attivazione di nuovi servizi?
Il fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del 2016 e comunque fino alla entrata in vigore dei decreti attuativi della legge n. 124/2015 in materia di riforma del lavoro pubblico e della dirigenza non può superare nel suo importo complessivo quello del 2015. Le uniche eccezioni sono le seguenti: compensi per la incentivazione delle funzioni tecniche, compensi per gli avvocati per i successi con condanna dell’altra parte al pagamento delle spese legali; risparmi del fondo dell’anno precedente; risparmi del fondo per lo straordinario dell’anno precedente; compensi Istat e proventi dei piani di razionalizzazione.
La costituzione del fondo per la contrattazione decentrata può essere disposta solo dopo avere acquisito il consenso dei soggetti sindacali o deve essere effettuata comunque in contrattazione collettiva decentrata?
La costituzione del fondo per la contrattazione decentrata appartiene alle prerogative dell’ente e non è oggetto di altra forma di relazione sindacale che non sia la informazione preventiva rispetto all’avvio delle trattative per il rinnovo del contratto. Il fondo deve essere costituito con una determinazione del dirigente/responsabile competente; l’organo di governo dell’ente deve avere deliberato la misura degli eventuali aumenti della parte variabile.
I comuni devono dimostrare il rispetto del patto e del tetto di spesa del personale per potere effettuare assunzioni flessibili.
Il divieto di effettuare assunzioni di personale per gli enti che non hanno rispettato nell’anno precedente il patto di stabilità (dal 2017 che non hanno rispettato nell’anno precedente il pareggio di bilancio) e/o che non hanno rispettato il tetto di spesa del personale e/o che non hanno attivato la piattaforma per la certificazione dei crediti e/o che, dal 2017, non hanno approvato entro i termini il bilancio preventivo e il conto consuntivo e/o non hanno trasmesso alla Ragioneria Generale dello Stato le informazioni sui propri documenti contabili, si estende anche a tutte le forme di assunzione flessibile.
Gli oneri per le assunzioni flessibili dei dirigenti e dei responsabili assunti ai sensi dell’articolo 110 del TUEL sono o meno inclusi nel tatto di spesa per le assunzioni flessibili?
Sulla base delle previsioni dettate dalla legge di conversione del DL n. 113/2016 gli oneri per le assunzioni flessibili dei dirigenti e dei responsabili assunti ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del TUEL, cioè per posti vacanti in dotazione organica, non sono inclusi nel tatto di spesa per le assunzioni flessibili: tale deroga si applica anche ai responsabili ed alle alte specializzazioni. Gli oneri per le assunzioni flessibili dei dirigenti e dei responsabili assunti ai sensi dell’articolo 110 del TUEL comma 2, cioè extra dotazione organica, sono inclusi nel tatto di spesa per le assunzioni flessibili.
Il tetto di spesa per le assunzioni flessibili è fissato nella misura del 100% della spesa sostenuta allo stesso titolo nel 2009 per tutte le amministrazioni?
Il tetto di spesa per le assunzioni flessibili è fissato nella misura del 50% della spesa sostenuta allo stesso titolo nell’anno 2009 per tutte le Pubbliche Amministrazioni. Esso è fissato nella misura del 100% della spesa sostenuta allo stesso titolo nell’anno 2009 solamente per i comuni che hanno rispettato il tetto di spesa del personale. Per la non estensione di tale soglia alle altre amministrazioni si è di recente espressa la sezione di controllo della Corte dei Conti dell’Abruzzo, parere n. 171/2016.
Le regole operative per la erogazione della indennità di specifiche responsabilità, con riferimento ai periodi di assenza ed al collegamento con la indennità per i compiti aggiuntivi di cui all’articolo 17, comma 2, lettera i), del CCNL 1.4.1999, per come modificato dal CCNL 22.1.2004, sono fissate dai contratti nazionali.
Fermo restando il divieti di erogazione per i primi 10 giorni di assenza per malattia, spetta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa stabilire se, durante i periodi di assenza, debba essere erogata la indennità di specifiche responsabilità. Spetta sempre ai contratti decentrati stabilire se questo compenso può sommarsi a quello di cui all’articolo 17, comma 2, lettera i), del CCNL 1.4.1999, per come modificato dal CCNL 22.1.200, vale a dire le indennità fino a 300 euro annui mensili, nonché le eventuali graduazioni. Si deve in questo caso applicare il principio di carattere generale per cui la stessa attività non può essere remunerata con più di una indennità.
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