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Per potere utilizzare le capacità assunzionali più elevate previste per i piccoli comuni, intendendo come tali quelli con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti, occorre avere un rapporto tra dipendenti e popolazione inferiore a quello previsto per gli enti dissestati?

I comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti possono utilizzare le capacità assunzionali più elevate previste dalla legge di conversione del DL n. 50/2017 se sono in possesso del requisito del rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti inferiore al 24%.

L’aumento delle capacità assunzionali al 75% della spesa dei cessati si applica a tutti i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti?

Solamente i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti che hanno un rapporto tra dipendenti e popolazione inferiore a quello previsto per gli enti dissestati possono utilizzare i risparmi derivanti dalle cessazioni nella misura del 75%. I comuni che superano tale rapporto li possono utilizzare nel tetto del 25%.

Le assunzioni dei vigili in quale misura possono essere effettuate?

Le assunzioni dei vigili possono essere effettuate nel tetto dello 80% della spesa dei vigili cessati, percentuale che salirà al 100% nel 2018. Non è vincolante utilizzare questa disposizione: le amministrazioni possono utilizzare le capacità assunzionali ordinarie.

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Il piano del fabbisogno e la dotazione organica
a cura di Arturo Bianco

La valorizzazione del piano del fabbisogno a scapito della dotazione organica costituisce uno degli elementi che più caratterizzano la riforma del testo unico delle leggi sul pubblico impiego contenuta nel D.Lgs. n. 75/2017. Queste previsioni discendono direttamente dalle indicazioni dettate dalla legge delega n. 124/2015, cd riforma Madia. Occorre subito evidenziare che il legislatore non “sopprime” la dotazione organica, ma stabilisce che essa sia una conseguenza delle scelte compiute dalle amministrazioni nel piano del fabbisogno. Le indicazioni applicative saranno dettate dalle Linee Guida che il Dipartimento della Funzione Pubblica è impegnato ad emanare entro i 90 giorni successivi alla entrata in vigore del decreto.

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La prescrizione dei contributi e la circolare 94/2017 dell’INPS

a cura di Villiam Zanoni

La nota di oggi è allo stesso tempo il commento ad una recente novità, ma anche la riesumazione di problematiche già affrontate da diverso tempo. La novità è rappresentata ovviamente dalla circolare INPS n° 94 del 31 maggio 2017 con la quale l’Istituto compie un altro importante e determinante passo verso la normalizzazione della Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP) all’interno di un processo di armonizzazione dei criteri applicativi delle disposizioni che in modo univoco regolamentano una serie di vicende. La riesumazione è invece relativa a quanto già scrivemmo nel marzo del 2013 in merito alle novità relative alla nuova DMA2, o meglio alla introduzione della ListaPosPA all’interno di UNIEMENS e ancora di più a quanto scrivemmo all’inizio del 2014 in merito alla circolare INPS n° 6/2014, ma anche a quanto scrivemmo a novembre 2015 in una lettera aperta agli “attuari” dell’INPS (ovviamente rimasta senza alcuna risposta).

I dipendenti a tempo determinato hanno diritto a godere dei permessi fino a 8 giorni l’anno per partecipare ad esami?

La risposta è negativa in quanto le disposizioni sui permessi previste dal CCNL 6.7.1995 si applicano solamente ai dipendenti a tempo indeterminato. Essi hanno diritto solamente, oltre che ai permessi previsti da disposizioni di legge, ai 15 giorni di assenza per matrimonio. 

I permessi per l’assistenza ai disabili fruiti ad ore devono essere riproporzionati in relazione al part time orizzontale?

I permessi per l’assistenza ai disabili possono essere fruiti anche ad ore, nel tetto di 18 ore mensili. Nel caso in cui siano usufruiti a giornate, per i dipendenti part time orizzontali non vi è una riduzione. Nel caso in cui siano fruiti ad ore scatta la riduzione, per cui (evidenzia l’Aran) che in dipendente con 14 ore settimanali di lavoro avrà diritto ai 14/36 di 18 ore mensili, cioè a 7 ore mensili di permessi a questo titolo. 

I titolari di posizione organizzativa in un comune privo di dirigenti, in cui sono quindi loro attribuiti compiti gestionali, possono utilizzare i permessi per il diritto allo studio, cd 150 ore?

La risposta è positiva per tutti i titolari di posizione organizzativa, sia che svolgano in enti con dirigenti che in enti senza dirigenti la loro attività. Le norme contrattuali infatti si applicano a tutto il personale del comparto e non sono previste deroghe per questi dipendenti. Ovviamente si applicano anche ad essi i vincoli e le regole dettate dal contratto per la individuazione della platea dei destinatari.

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La conversione del DL 50/2017: le principali novita’ per il personale

a cura di Arturo Bianco

Il testo della legge di conversione del DL n. 50/2017 approvato in prima lettura da parte della Camera dei Deputati e che molto probabilmente diventerà il testo definitivo contiene numerose ed importanti disposizioni per il personale degli enti locali e delle regioni. Le principali disposizioni sono le seguenti: l’ampliamento delle capacità assunzionali a tempo indeterminato da parte dei comuni fino a 3.000 abitanti e delle regioni, il superamento dei tetti di spesa per il conferimento di incarichi di collaborazione, il ricorso delle PA al contratto di prestazione occasionale e l’allentamento del divieto di conferimento di incarichi professionali agli amministratori pubblici. Tra le altre novità si segnalano la possibilità di effettuare assunzioni a tempo determinato utilizzando proventi di sponsorizzazioni, gli oneri per la utilizzazione della polizia locale nelle manifestazioni sportive posti a carico degli organizzatori come possibilità offerta agli enti, la flessibilità nella utilizzazione del personale nelle forme associative e le assunzioni di dirigenti da parte delle province.

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Edizione del 15/06/2017


Consiglio di Stato sez. V 29/5/2017 n. 2556

Funzione specifica del procedimento di verifica dell’anomalia

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, da cui non vi è motivo di discostarsi:
a) nelle gare pubbliche il giudizio sulla anomalia o incongruità dell'offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale e, quindi, non può essere esteso ad una autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci (Cons. Stato, Sez. V, 4755/2016; Sez. III, 514/2017);
b) il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta non mira ad individuare specifiche e singole inesattezze nella sua formulazione ma, piuttosto, ad accertare in concreto che la proposta economica risulti nel suo complesso attendibile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto;
c) al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell’attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l’impresa dall’essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico (Cons. Stato, Sez. V, 13/2/2017, n. 607 e 25/1/2016, n. 242; Sez. III, 22/1/2016, n. 211 e 10/11/2015, n. 5128).
Dall’applicazione di tali principi discende che non è sufficiente a rendere incongrua un’offerta il solo fatto che alcuni dei suoi elementi costitutivi risultino anormalmente bassi, ma è necessario che la riscontrata sottostima dei costi sia tale da erodere completamente l’utile dichiarato.
Grava, pertanto, su colui che voglia denunciare l’anomalia dell’offerta l’onere di allegare, con specifico e dettagliato motivo, quale sia il maggior costo complessivamente da sostenere per l’esecuzione della commessa e quale la sua incidenza sull’utile prospettato (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 12/5/2017, n. 2228).


COnsiglio di Stato sez. III 29/5/2017 n. 2548

Esclusione dalla gara in caso di omessa dichiarazione delle condanne penali

Dall’art. 38, comma 1, lettera c), e comma 2, si ricava che nelle procedure ad evidenza pubblica preordinate all'affidamento di un appalto pubblico, l'omessa dichiarazione da parte del concorrente di tutte le condanne penali eventualmente riportate, anche se attinenti a reati diversi da quelli contemplati nell'art. 38, comma 1, lett. c), ne comporta senz'altro l'esclusione dalla gara, essendo impedito alla stazione appaltante di valutarne la gravità (cfr., fra le tante, Cons. Stato, III, n. 4019/2016; IV, n. 834/2016; V, n. 4219/2016, n. 3402/2016 e n. 1641/2016).
Non c'è possibilità che l'omissione possa essere sanata attraverso il soccorso istruttorio, il quale non può essere utilizzato per sopperire a dichiarazioni (riguardanti elementi essenziali) radicalmente mancanti - pena la violazione della par condicio fra concorrenti - ma soltanto per chiarire o completare dichiarazioni o documenti già comunque acquisiti agli atti di gara (cfr. Cons. Stato, A. P. n. 9/2014; V, n. 4219/2016 e n. 927/2015).


Consiglio di Stato sez. V 24/5/2017 n. 2443

Disponibilità del punto cottura in caso di appalto di servizio ristorazione

E' indiscutibile che l’amministrazione debba potere confidare nell’esistenza di una struttura abilitata all’esercizio dell’attività oggetto dell’appalto, ed in particolare del centro cottura per la preparazione dei pasti, presso il quale l’aggiudicatario del servizio potrà operare. Nondimeno, nessun ostacolo alla selezione di un soggetto effettivamente idoneo è ravvisabile nel fatto che questa possibilità legale possa essere conseguita all’esito della procedura di gara, fermo restando la necessità di dimostrare comunque sin dal momento della partecipazione a quest’ultima la disponibilità di una struttura idonea a tal fine. Pertanto, richiedere sin dal momento iniziale che il titolo sanitario sia già stato volturato appare eccessivo rispetto agli interessi dell’amministrazione medesima, perché in questo modo viene posto a carico dell’operatore economico un onere che ben può essere assolto all’esito della procedura di gara sulla base di una mera comunicazione all’autorità competente.


TAR Umbria sez. I 31/5/2017 n. 428

I Comunicati del Presidente Anac non hanno natura vincolante

Come noto, il Codice degli appalti pubblici approvato con D.lgs. 50 del 2016 ha previsto per la relativa attuazione, in completa rottura rispetto al sistema precedente, non più un’unica fonte regolamentare avente forma e sostanza di regolamento governativo bensì una pluralità di atti, di natura eterogenea, tra cui per quello che qui interessa, le linee guida approvate dall’ANAC.
Tali linee guida, costituendo una novità assoluta nella contrattualistica pubblica, si distinguono in vincolanti (vedi ad es. art. 31 comma 5, D.lgs. 50/2016) e non vincolanti, quest’ultime invero molto più frequenti e assimilabili - secondo una tesi - alla categoria di stampo internazionalistico della c.d. “soft law”(Consiglio di Stato parere n. 1767 del 2 agosto 2016) oppure - seconda altra opzione - alle circolari intersoggettive interpretative con rilevanza esterna, operando il Codice appalti un rinvio formale alle linee guida (es. art. 36 comma 7, D.lgs. 50/2016).
Senza dover affrontare tale tematica, per quel che qui rileva va invece senz’altro affermata la natura di meri pareri dei comunicati del Presidente dell’ANAC, privi di qualsivoglia efficacia vincolante per le stazioni appaltanti, trattandosi di meri opinamenti inerenti l’interpretazione della normativa in tema di appalti pubblici. … …

Diversamente dalle linee guida, per la cui formazione è previsto un percorso procedimentalizzato e partecipato (vedi art. 213 comma 2 D.lgs. 50 del 2016) - nel solco d’altronde degli stessi principi affermati dalla giurisprudenza in tema di esercizio di poteri di tipo normativo o regolatorio da parte di Autorità Indipendenti (Consiglio di Stato sez. atti normativi, 6 febbraio 2006; T.A.R. Lombardia Milano, 4 febbraio 2006, n. 246) - i comunicati del Presidente dell’ANAC sono dunque pareri atipici e privi di efficacia vincolante per la stazione appaltante e gli operatori economici.


TAR Campania Napoli sez. I 15/5/2017 n. 2601

Ricorso al criterio del minor prezzo in caso di forniture standardizzate

Entro il perimetro applicativo dell’art. 95, comma 4, lett. b, del d.lgs. n. 50/2016 (a norma del quale “può essere utilizzato il criterio del minor prezzo … per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato”), la scelta del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso rimane espressione tipica della discrezionalità della stazione appaltante, che non è censurabile se non per evidente irrazionalità o per travisamento fattuale e non impone alla stazione appaltante alcun obbligo di esternare, in una specifica e puntuale motivazione, le ragioni di essa (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 3484/2014; sez. V, n. 3121/2015; n. 4040/2015; TAR Valle d’Aosta, Aosta, n. 48/2014; TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 6027/2015; n. 3756/2016).


TAR Toscana sez. II 12/5/2017 n. 672

Non costituisce vizio di illegittimità la mancata nomina del RUP

La mancata nomina del R.U.P. di cui all’art. 31 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 deve (..) essere inquadrata nel più generale orientamento giurisprudenziale che ha escluso che <<l'omessa indicazione …. del responsabile del procedimento …(possa dare) luogo a vizio di legittimità, salvo che sia dimostrato un concreto pregiudizio (ciò che nella specie non è), applicandosi la norma suppletiva di cui all'art. 5 della citata legge nr. 241 del 1990, a tenore della quale nella prospettata ipotesi è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto all'unità organizzativa competente>> (Cons. Stato, sez. IV, 22 marzo 2013, n. 1632; T.A.R. Toscana, sez. III, 30 gennaio 2012, n. 197; T.A.R. Campania, Napoli, VII, 14 gennaio 2011, n. 164; T.A.R. Lazio, Roma, III, 9 settembre 2010, n. 32207; Cons. Stato, sez. II, 16 maggio 2007, parere n. 866). Del resto, l’applicabilità alla nuova previsione di cui all’art. 31 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 della giurisprudenza sopra richiamata non è certo esclusa dal riferimento all’atto formale di nomina del R.U.P. previsto dalla disposizione (la necessità dell’atto formale di nomina sarebbe, infatti, comunque desumibile dai principi generali, anche in mancanza di previsione espressa) o dalla mancanza, nella disposizione impugnata, dell’espresso richiamo della l. 7 agosto 1990, n. 241, apparendo di tutta evidenza come si tratti di una particolare articolazione (con aspetti di particolarità che, in questa sede, non rilevano) dell’istituto del responsabile del procedimento prevista dalla legge generale sul procedimento.

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