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Dal 2017 con il cumulo gratuito dei contributi anche la pensione anticipata

Dott. Francesco Disano

A  decorrere  dal  1°  gennaio 2017 sarà data la  possibilità  di  poter utilizzare  il  cumulo gratuito dei periodi assicurativi per coloro  che  vantano contribuiti giacenti  in diverse gestioni della previdenza obbligatoria. Da  tale  data, infatti, sarà possibile unire virtualmente tutti i periodi di contribuzione non coincidenti accreditati presso l'assicurazione generale obbligatoria, i fondi speciali dei lavoratori autonomi, la gestione separata Inps, i fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria e, a seguito di una modifica approvata durante l'esame della legge di Bilancio dal Parlamento, anche le casse professionali dove sono iscritti i liberi professionisti che esercitano attività regolamentate dall'iscrizione in appositi Albi.

Il RUP negli appalti di  forniture e servizi e negli acquisti aggregati

Dott. Stefano Usai 

La linea guida dell’ANAC sul RUP – adottata in via definitiva con la deliberazione n. 1096/2016  - dispone in modo ampio anche sul responsabile unico del procedimento dei servizi e forniture ed affronta la tematica del RUP in caso di utilizzo di modalità aggregate nell’espletamento degli appalti. Circostanza, quest’ultima che riguarda, in particolar modo, i comuni non capoluogo tenuti ad associarsi al fine dell’espletamento delle gare nel sopra soglia (per forniture e servizi) ed in relazione a certi importi per i lavori.

Lo stesso tetto si applica anche al trattamento economico delle posizioni organizzative negli enti privi di dirigenti?

Sulla base delle previsioni dettate dalla deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 26/2014 anche alle risorse che il bilancio dell’ente destina, nei comuni privi di dirigenti, alla remunerazione delle posizioni organizzative come indennità di posizione e di risultato, si applica il tetto del fondo. In questa direzione va la previsione legislativa per cui il vincolo si applica alle risorse destinate al salario accessorio del personale.

Come si deve calcolare la riduzione del fondo in caso di diminuzione del personale in servizio?

Si suggerisce di dare corso alle indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato, da ultimo circolare n. 12/2016. Per cui è opportuno utilizzare il metodo della media aritmetica. Si ricorda che occorre considerare il personale assumibile sulla base della programmazione del fabbisogno, anche utilizzando i resti dei risparmi delle cessazioni del triennio precedente, calcolando le capacità assunzionali utilizzabili per personale non proveniente dagli enti di area vasta nel caso in cui non si sia dato corso ad assunzioni dello stesso.

Il fondo del 2016 può superare quello del 2015? Deve essere ridotto per la diminuzione del personale in servizio? Le stesse regole si applicano anche nel 2017?

Sulla base delle previsioni dettate dalla legge di stabilità 2016 il fondo dell’anno 2016 non può superare quello dell’anno 2015 e deve essere ridotto in misura proporzionale nel caso di diminuzione del personale in servizio. Tali regole si applicano anche per il 2017 o, per meglio dire, fino alla entrata in vigore del D.Lgs. di attuazione della riforma del lavoro pubblico. Infatti, il comma 236 della legge 208/2015 detta questo limite fino alla entrata in vigore dei decreti attuativi di cui agli articoli 11 (riforma della dirigenza pubblica, delega che non è stata esercitata dal Governo) e 17 (riforma del D.Lgs. n 165/2001).

La Legge di Bilancio 2017

Dott. Villiam Zanoni

Dopo il colpo di reni provocato dall’esito del referendum del 4 dicembre, si è rapidamente concluso l’iter di approvazione della legge di Bilancio 2017 con una repentina approvazione da parte del Senato dello stesso testo già varato alla Camera.Va subito detto che l’operazione pre-refendum per mettere in qualche modo al sicuro la legge di Bilancio e che aveva portato anche in quel caso ad una approvazione abbastanza rapida del disegno di legge del Governo, con alcune significative modifiche apportate in Commissione bilancio alla Camera e successivamente anche in aula, aveva comunque lasciato aperto alcune problematiche che lo stesso Governo si prefiggeva di affrontare poi al Senato, salvo poi lasciare tutto inalterato.

L'Osservatorio sulle Notifiche - A cura del Dott. Filippo Gagliano

Edizione del 15 Dicembre 2016


L’utilizzo del Servizio postale semplifica la notifica

La Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n.24909 del 06 dicembre 2016 risolvendo non poche questioni  che hanno intasato le Commisioni tributario,in relazione alla legittimità della notifica eseguita dal Concessionario tramite il servizio postale ed ancora sull’obbligo del Concessionario di fornire la prova certa attraverso l’esibizione della copia della cartella notificata,ha affermato che le relate prodotte attestano come la “notifica effettuata direttamente dal concessionario a mezzo del servizio postale, fosse una di quelle previste alternativamente dal modello normativo di riferimento, di cui all’art. 26 del DPR n. 602/73, senza che fosse necessario produrre alcuna copia delle cartelle notificate, di cui il concessionario non è più in possesso, per averla inviata in plico chiuso al contribuente, ed essendo tale modalità d’invio assistita dalla presunzione circa la ricezione non solo della cartolina, ma anche del plico accluso, né, in riferimento alle copie delle relate, le stesse risultano essere state tempestivamente disconosciute”.La Corte ribadisce chela notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione”

(Cass. nn. 4567/2015, 6395/2014).


Se la dichiarazione è congiunta basta una sola notifica

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 20131 del 07/10/2016 ha affermato che in caso di dichiarazione congiunta il fisco può rettificare separatamente il reddito di uno solo dei coniugi,inviando la rettifica solamente a quest’ultimo.Esclude la Corte che l’Ufficio abbia l’obbligo di indirizzare l’atto di rettifica alla coppia,quindi ad entrambi i dichiaranti congiunti.All’uopo specifica che “ “la dichiarazione in forma congiunta non comporta l’unificazione con riferimento ai redditi dei coniugi, che rimangono divisi e su ciascuno viene calcolata la imposta lorda applicabile. Ove pure l’avviso con cui siano rettificati i redditi sia formalmente unico la rettifica verte comunque sul reddito di ognuno in relazione a fatti economici pertinenti all’uno o all’altro separatamente ed i due rapporti dedotti in giudizio rimangono autonomi sul piano sostanziale e sono definibili in modo distinto”. Accogliendo il ricorso delle Entrate, viene inoltre specificato come “è errata la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la circostanza che l’atto non era intestato ad entrambi e la relata di notifica non recava il nominativo della ricorrente viziasse l’avviso di accertamento e la successiva cartella”.

Le principali novita’ della Legge di Bilancio 2017 per il personale per il finanziamento degli enti locali

Prof. Arturo Bianco

Riassumiamo le principali novità dettate dalla legge di bilancio 2017 per gli enti locali. La legge di bilancio ha preso il posto della legge di stabilità e di quella finanziaria e contiene anche il bilancio preventivo. La sua approvazione è stata anticipata, come noto, per consentire le dimissioni del Governo a seguito degli esiti del referendum, per cui il Senato ha approvato lo stesso testo votato in prima lettura dalla Camera dei Deputati, ma ciò ha impedito di apportare ulteriori modifiche. Tra queste di segnala la necessità di dare corso a nuove regole per le assunzioni di personale negli enti locali. Le associazioni degli enti locali premono perché queste modifiche siano contenute in uno specifico provvedimento di fine d’anno.

Dott. Daniele Perugini

La P.A. invecchia… attivamente!  (prima parte)

Che l’età anagrafica media della popolazione europea e, in misura ancor più significativa, quella del nostro Paese si stiano progressivamente innalzando è un dato ormai noto e oggetto di attenzione da parte di chi si occupa di politiche pubbliche, in diversi ambiti, non ultimi quelli sociali e assistenziali. Altrettanto noto e preoccupante è il dato riguardante la crescente anzianità anagrafica degli addetti ai vari apparati della Pubblica Amministrazione, fenomeno che per certi versi riproduce la c.d. “piramide dell’età” della popolazione italiana ma che subisce anche il negativo influsso di altri specifici fattori. Occorre quindi ridisegnare politiche di gestione delle risorse umane che capitalizzino le competenze esistenti, facilitino l’adattabilità al cambiamento, sostengano il percorso verso la quiescenza e favoriscano la corretta trasmissione delle conoscenze tra le generazioni.

La struttura del procedimento disciplinare

Dott.ssa Patrizia Colagiovanni

In via preliminare va rilevato che l’art. 55 bis del d.lgs. 165/2001, introdotto dal d.lgs. 150/2009, ha previsto un doppio tipo di procedimento scindendo quello per le infrazioni disciplinari di minore gravità da quello per le infrazioni di maggiore spessore. La graduazione ha voluto rispondere alle esigenze di celerità e semplificazione a favore dei procedimenti per le violazioni minori. Ciò ha comportato l’introduzione di differenze quali, ad esempio, il diverso soggetto titolare della responsabilità disciplinare, la scadenza dei termini e la facoltà di sospensione del procedimento in relazione ad accertamenti penali.  

Fatta questa breve premessa, analizziamo nel dettaglio la struttura del procedimento disciplinare. Essa così come disegnata anche dalla contrattazione collettiva di riferimento, prevede alcuni segmenti fondamentali: un primo che si può definire fase preistruttoria a cui fa seguito la fase contestatoria , una terza fase che si può definire di garanzia o di difesa del dipendente e la fase conclusiva dedicata al momento decisionale a cui segue l’eventuale irrogazione della sanzione.

La prima fase, prende l’avvio dal momento della “ conoscenza sommaria” dei fatti oggetto di accertamento e che può concludersi con l’ apertura del vero e proprio procedimento disciplinare da parte della p.a. qualora si rilevi la presenza degli elementi tipici astrattamente sanzionabili secondo le previsioni contrattuali e legislative.

La fase pre-istruttoria è alquanto delicata poiché è quella che condiziona il successivo procedimento o ne determina il mancato avvio. In estrema sintesi essa, quindi, si apre con la conoscenza del fatto specifico. Da questo momento decorrono 20 giorni di tempo per poter procedere alla contestazione formale, la quale, quando la sanzione disciplinare non ecceda la censura scritta, può essere effettuata direttamente dal dirigente. Diversamente, quando la sanzione da irrogare sia più pesante, la competenza passa all’ufficio procedimenti disciplinari.

Vale la pena sottolineare che la contestazione potrà essere disposta solo in presenza di elementi circoscritti, specifici e puntuali da evidenziare nel provvedimento.

Primo requisito della contestazione disciplinare è che essa sia fatta per iscritto. In caso contrario, infatti, la successiva sanzione disposta dal datore di lavoro sarà illegittima.

Nella lettera di contestazione deve poi essere indicato il termine concesso al lavoratore per presentare le proprie  controdeduzioni rispetto al comportamento contestato.

E’ importante evidenziare che il datore di lavoro non può adottare sanzioni disciplinari prima che sia decorso questo termine.

Anche la  Giurisprudenza  ha sottolineato e ben precisato le caratteristiche della contestazione disciplinare (ex multis Cass., sent. n. 9615 del 12.05.2015) ritenendo che questa debba essere necessariamente:  tempestiva, specifica e non modificabile.

La prima caratteristica corrisponde al principio di immediatezza secondo cui il datore di lavoro deve procedere a contestare la condotta del lavoratore ritenuta scorretta appena ne venga a conoscenza al fine di consentire al lavoratore l’immediata difesa contro gli addebiti mossi.

La specificità soddisfa, invece, l’esigenza di favorire il più possibile la comprensibilità da parte del lavoratore del comportamento/fatto contestato (indicando data/luogo in cui si è verificato il fatto e la dettagliata descrizione dell’accaduto).

Infine ulteriore peculiarità è che la sanzione comminata deve riferirsi ai fatti specifici contenuti nella contestazione. Infatti, nel caso in cui fosse possibile modificare tali fatti, sarebbe leso il diritto di difesa del lavoratore. 

In altri termini quando l’amministrazione contesta al lavoratore una violazione deve farlo mediante “contestazione di addebito disciplinare”, ossia una lettera nella quale devono essere specificamente descritti:

data, luogo e modalità con cui si è manifestato il comportamento del lavoratore ritenuto illegittimo;

– le norme del regolamento aziendale e/o del contratto collettivo che si ritengono violate;

– l’invito, rivolto al lavoratore, a presentare le proprie difese entro un certo termine.

E’ necessario sottolineare che la carenza di uno degli elementi indicati può comportare l’ illegittimità dell’ intero procedimento.

Le fasi successive alla contestazione disciplinare verranno analizzate nelle prossime riviste.

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