Consiglio di Stato sez. V 10/8/2017 n. 3980
Esclusione dalla gara in caso di omessa dichiarazione delle condanne penali
La giurisprudenza di questo Consiglio ha chiarito che, nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica, la completezza delle dichiarazioni rappresenta già di per sé un valore da perseguire poiché consente, anche in ossequio al principio di buon andamento dell'amministrazione e di proporzionalità, la celere decisione in ordine all'ammissione dell'operatore economico alla selezione.
Pubblicata la circolare sul FOIA: le linee operative per le PA
A cura di Carmine Podda
Sulla Gazzetta Ufficiale del 13 luglio scorso è stata pubblicata la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2017 di attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato. La Circolare fa seguito al Decreto Madia n. 97/2016 di modifica del Testo Unico sulla trasparenza D.Lgs. n.33/2013 ed alla Delibera ANAC n. 1309/2016 e fornisce chiarimenti e linee di indirizzo su come gestire le istanze in materia di accesso generalizzato. Tale istituto, che si differenzia dal diritto di accesso civico cd “semplice” inerente esclusivamente le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, riconosce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, con il solo limite della tutela degli interessi giuridicamente rilevanti indicati all’art. 5 bis del D.Lgs. n.33/2013.
Si allungano considerevolmente i tempi del pagamento della buonuscita per chi sceglie il cumulo contributivo
A cura di Francesco Disano
I dipendenti della pubblica amministrazione, che per l’accesso al trattamento di quiescenza, hanno scelto o sceglieranno di utilizzare l’istituto del nuovo cumulo dei periodi assicurativi, previsto dalla recente legge di bilancio 2017 (art. 1, comma 239, legge 24.12.2012, n. 228, come modificato dall’art. 1, comma 195, legge 11.12.2016, n.232), dovranno vagliare con molta attenzione le conseguenze e gli effetti che questa loro opzione comporterà per quel che concerne la liquidazione della buonuscita. Essi, infatti, dovranno necessariamente preventivare una lunga dilatazione di parecchi anni nell'erogazione trattamento di fine servizio o di fine rapporto.
Nel 2017 quali sono le capacità assunzionali a tempo indeterminato di un comune di popolazione di circa 6.000 abitanti?
Nel 2017 le capacità assunzionali a tempo indeterminato di un comune di circa 6.000 abitanti sono le seguenti: se rientra nel rapporto dipendenti popolazione previsto per gli enti dissestati e strutturalmente deficitari, il 75% dei risparmi derivanti dalle cessazioni del 2016; se non rientra nel rapporto dipendenti popolazione prevista per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari il 25% dei risparmi delle cessazioni 2016.
Il regime di favore previsto dalla legge di conversione del DL n. 14/2017 per le assunzioni a tempo indeterminato dei vigili determina come conseguenza che i risparmi derivanti da cessazioni di vigili vanno necessariamente destinati alle assunzioni di personale dello stesso profilo?
La legge di conversione del DL n. 14/2017 ha stabilito regole specifiche per le assunzioni a tempo indeterminato di vigili: nel 2017 lo 80% dei risparmi delle cessazioni di vigili intervenute nell’anno precedente; nel 2019 il 100% dei risparmi delle cessazioni di vigili intervenute nell’anno precedente. Dal che non ne deriva l’obbligo che i risparmi derivanti dalla cessazione di vigili vanno necessariamente destinati ad assunzioni di personale dello stesso profilo.
Nel 2018 quali saranno le capacità assunzionali a tempo indeterminato di un comune di circa 6.000 abitanti?
Nel 2018 le capacità assunzionali a tempo indeterminato di un comune di circa 6.000 abitanti saranno le seguenti: se rientra nel rapporto dipendenti popolazione previsto per gli enti dissestati e strutturalmente deficitari e lascia spazi finanziari inutilizzati inferiori all’1% delle entrate correnti il 90% dei risparmi derivanti dalle cessazioni del 2017; se rientra nel rapporto dipendenti popolazione previsto per gli enti dissestati e strutturalmente deficitari, ma non lascia spazi finanziari inutilizzati inferiori allo 1% delle entrate correnti, il 75% dei risparmi derivanti dalle cessazioni del 2017; se non rientra nel rapporto dipendenti popolazione prevista per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari il 25% dei risparmi delle cessazioni 2106.
La responsabilità contabile nelle più recenti indicazioni della Corte dei Conti
a cura di Arturo Bianco
Matura responsabilità amministrativa per i maggiori oneri causati da un provvedimento con cui il direttore ha disposto, nell’ambito di un riassetto organizzativo, il demansionamento di un dipendente. Il conferimento di incarichi esterni, a prescindere dalla terminologia utilizzata, in assenza di requisiti previsti dalle disposizioni determina la maturazione di responsabilità amministrativa. Matura responsabilità, a prescindere dal danno, per il dirigente che ha disposto la erogazione della indennità di risultato anche se nell’ente non sono stati pubblicati sul sito internet i dati relativi agli incarichi conferiti ad esterni. Sono queste le più importanti indicazioni che si ricavano dalla giurisprudenza della Corte dei Conti.
Società partecipate: adempimenti in scadenza
A cura di Daniele Perugini
Con il decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017 sono state apportate significative modifiche al “Testo Unico per le Società Partecipate” (TUSP). Il decreto correttivo si è reso necessario dopo che la sentenza della Consulta n. 251/2016 aveva sancito l’incostituzionalità di alcuni articoli della Legge Madia in quanto carente del necessario raccordo con le Regioni su materie con competenza concorrente. Nell’imminenza di alcune delle scadenze previste dal TUSP, si ritiene utile ricordare i prossimi adempimenti riguardanti gli enti di controllo e le amministrazioni partecipate.
La chimera del cumulo per le casse professionali (prima puntata)
a cura di Villiam Zanoni
L’estate del 2017 è stata sicuramente molto calda dal punto di vista meteorologico, ma non vi è alcuna ombra di dubbio che lo sia stata (e lo rimanga tuttora) altrettanto per alcuni temi previdenziali che hanno conquistato la ribalta. Questo clima torrido è stato generato da un complesso mix di fattori che mettono insieme da un lato la prossima manovra finanziaria (l’ultima della legislatura) con tutti i rischi di deriva elettorale, insieme alla necessità di apportare alcuni correttivi ai più recenti provvedimenti (APE e RITA), al desiderio di dare qualche certezza futura in più alla generazione dei millenials, alla volontà di consolidare alcuni timidi risultati sul versante dell’occupazione, soprattutto giovanile.
Edizione del 17 Luglio 2017
Consiglio di Stato sez. V 5/7/2017 n. 3288
La valutazione della stazione appaltante in riferimento al grave errore professionale
In materia di grave errore professionale, la valutazione dell’amministrazione ha carattere eminentemente discrezionale (ex multis, Cons. Stato, V, 22 dicembre 2016, n. 5419), sicché il giudice potrà al più dispiegarsi nei limiti di una sua palese illogicità o arbitrarietà. Non è comunque necessario, come ricorda Cons Stato, IV, 11 luglio 2016, n. 3070, che “sia accertata, in modo irrefragabile, la responsabilità contrattuale” dell’appaltatore.
Non è però nella discrezione dell’impresa decidere, in tutto o in parte, se e quali precedenti comunicare alla stazione appaltante, trattandosi di obbligo indefettibile e generalizzato della stessa perché strumentale a consentire all’amministrazione i necessari riscontri e le opportune valutazioni di affidabilità.
Consiglio di Stato sez. III 11/7/2017 n. 3422
Avvalimento avente ad oggetto il requisito speciale del fatturato
In caso di avvalimento avente ad oggetto il requisito di capacità economica finanziaria, rappresentato dal fatturato sia globale che specifico, la prestazione oggetto specifico dell'obbligazione è costituita non già dalla messa a disposizione da parte dell'impresa ausiliaria di strutture organizzative e mezzi materiali, ma dal suo impegno a garantire con le proprie complessive risorse economiche, il cui indice è costituito dal fatturato, l'impresa ausiliata …Tali elementi minimi risultano soddisfatti dal contratto di avvalimento, che indica puntualmente il fatturato messo a disposizione e prevede la responsabilità solidale con l’ausiliata nei confronti della stazione appaltante, e non può quindi configurarsi alla stregua di un prestito di un valore puramente cartolare ed astratto, tale da soddisfare su di un piano meramente formale il requisito di partecipazione (ciò che, effettivamente, renderebbe l’avvalimento illegittimo - cfr. CGUE, 7 aprile 2016, in C-324/14).
TAR Sicilia Palermo sez. II 28/6/2017 n. 1727
Divieto di soccorso istruttorio in caso di carenze presenti nella relazione geologica
La relazione geologica (…) costituisce un elemento essenziale dell’offerta tecnica, consistente nella redazione del progetto esecutivo, per come previsto espressamente dall’art. 93, c. 5, d.lgs. n. 163/2006 (applicabile ratione temporis), che definisce il progetto esecutivo come quel progetto “redatto in conformità al progetto definitivo, [che, n.d.r.] determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo…
E’ evidente che il rimedio del soccorso istruttorio non si giustifica nei casi (come in quello di specie) in cui confligge con il principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione; in sostanza, in presenza di previsioni chiare (v. artt. 24, 26 e 35 d.p.r. n. 207/2010; art. 93 d.lgs. n. 163/2006 e art. art. 13, punto 8.2 del capitolato speciale d’appalto) e dell'inosservanza di queste da parte di un concorrente, l'invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria (su iniziativa dell'Amministrazione), di una documentazione incompleta rispetto a quanto previsto dalla lex specialis della procedura (v. Cons. Stato, sez. III, 24 novembre 2016, n. 4930).
TAR Puglia Lecce sez. II 29/6/2017 n. 1074
Incompatibiltà relativa ai componeti della commisSione di gara
L’art. 77, comma 4 del D. Lgs.18 aprile 2016, n. 50 stabilisce che “i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”.
E’ evidente la finalità, perseguita dall’art. 77 comma 4 citato, di evitare che uno dei componenti della Commissione, proprio per il fatto di avere svolto in precedenza attività strettamente correlata al contratto del cui affidamento si tratta, non sia in grado di esercitare la delicatissima funzione di giudice della gara in condizione di effettiva imparzialità e di terzietà rispetto agli operatori economici in competizione tra di loro.
Ritiene il Collegio di dover precisare, sul punto, che il principio di imparzialità dei componenti del seggio di gara va declinato nel senso di garantire loro la cd virgin mind, ossia la totale mancanza di un pregiudizio nei riguardi dei partecipanti alla gara stessa.
Tale pregiudizio può essere agevolmente rintracciato in un caso in cui la predisposizione, da parte del Presidente della Commissione di gara, addirittura delle c.d. regole del gioco può influenzare la successiva attività di arbitro della gara.
TAR Calabria Reggio Calabria 30/6/2017 n. 624
Discrezionalità in capo alla commissione di gara nella valutazione delle offerte
Le valutazioni della Commissione di gara in relazione ai contenuti delle offerte tecniche dei diversi partecipanti costituiscono uno degli esempi più nitidi di esercizio di una potestà amministrativa di natura tecnico - discrezionale.
Secondo la giurisprudenza amministrativa assolutamente maggioritaria ed in stretta connessione con la fattispecie oggetto di causa, “a fronte dei giudizi tecnici espressi dalla Commissione di gara, sono inammissibili le censure con cui il ricorrente non evidenzi palesi illogicità o travisamenti degli stessi, ma miri solo a sostituire il giudizio della Commissione – avente margini di opinabilità – con il proprio giudizio” (in termini, Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 aprile 2006, n. 2014).
In questo senso ha continuato ad esprimersi anche la recentissima giurisprudenza, la quale ha rilevato come, nell’ambito del sistema di aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le valutazioni tecniche delle Commissioni di gara costituiscono espressione di ampia discrezionalità, suscettibili di sindacato solo nei limiti della manifesta illogicità: pertanto, le valutazioni delle Commissioni di gara relativamente agli aspetti tecnici delle offerte sono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal G.A. non mediante una sostituzione dei giudizi, ma soltanto per difetto di motivazione, illogicità manifesta, erroneità dei presupposti di fatto, incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti, non plausibilità dei criteri valutativi o della loro applicazione” (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 27 aprile 2015 n. 2098; id., Sez. III, 2 aprile 2015 n. 1741).
TAR Lazio Roma sez. III quater 4/7/2017 n. 7725
Le valutazioni della commissione di gara, se non manifestamente illogiche, sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice
L'Amministrazione nell'attribuire i punteggi alle offerte tecniche non applica scienze esatte, ma formula giudizi tecnici connotati da un fisiologico margine di opinabilità, per sconfessare i quali non è sufficiente evidenziare la loro mera non condivisibilità ma occorre piuttosto dimostrare la loro palese inattendibilità, ossia l'evidente insostenibilità del giudizio della Commissione. Sicché, ove non emergano manifesti travisamenti, pretestuosità o irrazionalità, ma solo margini di fisiologica opinabilità della valutazione tecnico-discrezionale operata dall'Amministrazione, il Giudice non può sovrapporre alla valutazione opinabile del competente organo amministrativo la propria.” (Cons. Giust. Amm. Sic., 8 febbraio 2017, n. 37). Ed invece nella modalità di prospettazione dei vari profili di doglianza ne risulta un palese obiettivo di sostituzione delle valutazioni discrezionali della Commissione nel tentativo di compulsare a sua volta quella sostituzione del giudice in esse, in contrasto con i principi del sindacato debole della discrezionalità tecnica sopra enunciati, come peraltro dalla sezione più volte rilevato: TAR Lazio III quater, 13 gennaio 2017, n. 627, 11 gennaio 2017, n. 429 e 2 agosto 2016, n. 8991.
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